In alcuni fabbricati, la somministrazione dell'acqua avviene ancora in base ad un contratto stipulato tra il condominio e l'ente gestore del servizio. In tale circostanza, in caso di morosità, si discute se l'azione di recupero possa essere indirizzata verso il singolo residente o solo verso il condominio.
Ad esempio, questo argomento è stato, recentemente, trattato in un tribunale italiano. Ciò è accaduto in relazione ad un edificio ubicato in provincia di Cosenza dove, a detta del Comune e della società di riscossione, una signora, proprietaria di un immobile nel fabbricato, non aveva compiutamente saldato le proprie spettanze.
Ne è scaturito un lungo iter giudiziario, caratterizzato da due gradi di giudizio, in cui si è stabilito chi era il soggetto legittimato a ricevere l'inevitabile ingiunzione di pagamento. Sto parlando della recente sentenza del Tribunale di Cosenza n. 761 del 30 aprile 2023.
Non mi resta, perciò, che approfondire il caso concreto.
Ingiunzione di pagamento: chi è il soggetto legittimato nel condominio?
In un condominio calabrese, la proprietaria di un immobile risultava inadempiente al corrispettivo dovuto per il consumo idrico relativo all'anno 2018. Per questo motivo, la stessa era oggetto di un'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910. Avverso tale atto, l'ingiunta proponeva opposizione dinanzi al locale competente Giudice di pace.
In tale sede, l'opponente eccepiva, principalmente, il difetto di legittimazione. Secondo la tesi dell'attrice, non c'era stato alcun contratto di fornitura tra la medesima e il comune gestore del servizio idrico.
In particolare, la fornitura d'acqua avveniva in favore del condominio attraverso una conduttura con contatore centrale condominiale.
Ogni pendenza, perciò, doveva e poteva essere discussa soltanto tra la controparte e il condominio intestatario del contratto di somministrazione.
La citata società di riscossione, invece, contestava, principalmente, l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo stato impugnato nei termini l'avviso di mora che aveva preceduto l'ingiunzione de quo.
Ebbene, il Giudice di pace respingeva le argomentazioni dell'opponente. Per il magistrato, infatti, l'ingiunzione era inammissibile, era stata legittimamente indirizzata e, pertanto, doveva essere confermata. All'opponente, perciò, non restava che proporre appello.
Il secondo grado di giudizio si discuteva dinanzi al Tribunale di Cosenza. In tale sede, l'appellante, insistendo sull'ammissibilità della propria azione, riproponeva le citate motivazioni di merito. Secondo l'istante, era del tutto insussistente un valido rapporto contrattuale tra la medesima e l'ente impositore che potesse giustificare l'ingiunzione nei suoi riguardi.
L'ufficio cosentino ha, quindi, accolto l'appello. Oltre ad aver concluso per l'ammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, il Tribunale di Cosenza ha individuato nel condominio l'unico unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti del comune gestore del servizio idrico. Per questa ragione, l'ingiunzione non poteva essere emessa nei confronti della proprietaria del singolo immobile e andava revocata.
Principi legali sulla responsabilità per la fornitura d'acqua nel condominio
Con la sentenza in commento, l'ufficio in esame ha sancito il principio per cui non è possibile azionare legittimamente un credito senza fornire la prova della fonte del diritto. Nel caso concreto, sarebbe stata il contratto tra il comune, gestore della fornitura dell'acqua, e la singola utente.
Tuttavia, il rapporto era sorto solo con il condominio, dotato di un contatore centrale, e non con i potenziali utenti presenti nell'edificio.
Per questo motivo, l'azione di recupero poteva al massimo essere indirizzata verso il fabbricato e non nei riguardi dei vari proprietari.
Per raggiungere tale conclusione, il Tribunale di Cosenza ha citato una precedente pronuncia della Cassazione (Cass n. 7525/2005), per la quale, in materia di somministrazioni a favore di un condominio, essere proprietari di un immobile nello stabile non può essere fonte dell'obbligazione di pagamento nei confronti del somministrante.
L'ingiunzione, quindi, doveva essere inoltrata al condominio, al quale sarebbe spettato l'onere di recuperare il dovuto dal singolo condomino moroso.