In ambito condominiale, non è inconsueto che qualche proprietario utilizzi la facciata del fabbricato per installare delle opere a servizio del proprio immobile. Tipico è il caso della canna fumaria apposta, ad esempio, dal ristorante al pian terreno, motivo di contestazioni, soprattutto per le immissioni provenienti dal manufatto.
Nella vicenda in commento, invece, la diatriba è sorta in relazione ad una tubazione di scarico poggiata sulla parete del fabbricato. Secondo le intenzioni dell'autore dell'opera, non c'era stata, però, alcuna volontà di contraddire i diritti e gli interessi degli altri condòmini. Inoltre, essa non aveva avuto alcun effetto negativo sul decoro architettonico e sulla stabilità dell'edificio.
A quanto pare, però, non tutti i vicini sono stati d'accordo con tale conclusione. È stato perciò, invocato, il Tribunale di Salerno per stabilire se la tubatura de quo fosse legittima o meno. Ne è scaturita la sentenza n. 1326 del 19 aprile 2022, la quale ha risposto sulla domanda di rimozione del manufatto.
Vediamo, perciò cosa ha deciso l'ufficio campano.
Tubazione di scarico sulla parete e autorizzazione dell'assemblea. Il caso concreto
In un condominio in Salerno, alcuni anni orsono, il proprietario di un immobile aveva appoggiato una tubazione per lo scarico delle acque reflue alla parete nord del fabbricato.
Successivamente a tale iniziativa, nel settembre del 2016, aveva persino chiesto la ratifica del manufatto all'assemblea. Essa, però, non era stata ottenuta.
Noncurante della predetta circostanza, l'anzidetto proprietario rivestiva la tubazione con del cartongesso, avendo cura di far eseguire l'opera in modo tale da ridurre il più possibile l'impatto visivo con la facciata.
Nonostante tutto ciò, un condòmino citava in giudizio l'autore della tubazione, chiedendo al magistrato di condannarlo alla rimozione dell'opera ed al risarcimento del danno.
Secondo la tesi della parte attrice, la tubazione poteva essere apposta solo previa e/o successiva approvazione dell'assemblea. Si trattava, altresì, di un manufatto che aveva, evidentemente, leso il decoro architettonico del fabbricato. Per tutti questi motivi andava rimosso.
La causa si caratterizzava per una CTU, alla quale, in particolar modo, il giudice affidava il compito di valutare l'impatto con l'omogeneità delle linee architettoniche del fabbricato.
Al termine dell'istruttoria, il Tribunale di Salerno concludeva per il rigetto della domanda e per la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Parete condominio: la tubazione in appoggio ne altera la funzione?
Secondo la pacifica giurisprudenza, installare una tubazione di scarico sulla parete condominiale, a servizio di una proprietà individuale, rappresenta, semplicemente, un uso della cosa comune.
La realizzazione di tale opera, perciò, è pienamente consentita dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1102 e 1139 c.c. «la liceità dell'utilizzazione dei muri comuni da parte del singolo condomino per installarvi tubature per lo scarico di acque o per il passaggio del gas nonché sfiatatoi per evitare il ristagno di odori, a norma del combinato disposto degli artt. 1102 e 1139 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., 9 luglio 1973 n. 1975; Cass. Civ., 3 aprile 1968 n. 1026; Cass. 29 dicembre 1970 n. 2780; Cass. Civ., n. 1162/1999 e Tribunale di Genova 24/9/2010)».
Il motivo principale di questa conclusione sta nel fatto che la tubazione de quo non impedisce agli altri proprietari il pari uso del bene comune e tanto meno altera la funzione del medesimo. Essa, come ricordato dal Tribunale di Salerno, è quella di chiudere e sostenere lo stabile oltreché di consentire proprio l'appoggio di manufatti, come nell'edificio in commento «il muro condominiale, accanto alla funzione primaria e fondamentale di sostegno dello stabile, ha anche quella accessoria di inclusione di impianti a servizio di singole unità immobiliari, appoggio di tubi, fili, condutture, targhe, insegne e quant'altro, per cui la sua utilizzazione è da ritenersi senz'altro legittima, rientrando nel normale uso e nella abituale destinazione della cosa comune (cfr. Cass. Civ., n. 1162/1999; Cass. Civ., n. 1499/1998)».
Pertanto, la tubazione di scarico delle acque reflue non può essere soggetta all'approvazione assembleare prevista in materia di innovazioni (ex art. 1120) e può essere realizzata senza alcuna ratifica preventiva e/o successiva del consesso.
Parete condominio: la tubazione in appoggio altera il decoro del fabbricato?
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Salerno ha ricordato che per decoro architettonico si deve intendere «l'omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia l'armonia estetica dell'edificio (concetto costantemente ribadito dalla Cassazione, come, ex multis, in sent. n. 1286/2010 e analogamente ord. n. 17350/2016) che può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quelle idonee ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (cfr. Cass Civ., n. 24645/2011)».
Appare, perciò, evidente che bisogna valutare, caso per caso, se un'opera qualsiasi, quale potrebbe essere una tubazione di scarico delle acque reflue, sia stato in grado di pregiudicare il decoro del fabbricato.
Ebbene, una struttura, come quella oggetto del procedimento dinanzi all'ufficio campano, non ha assunto alcun rilievo, pur essendo stata posta su una parete dell'edificio. Ciò poiché è stata rifinita in maniera tale da essere omogena con le travi e il profilo della facciata. In questo modo, l'opera è stata resa quasi indistinguibile rispetto al condominio e, comunque, non in contrasto con le linee architettoniche del medesimo.
Anche per questa ragione, la domanda diretta alla rimozione della tubazione è stata rigettata.