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Rottura tubazione idrica condominiale: al proprietario dello studio non spetta il danno da fermo tecnico

Danni derivanti da un allagamento a causa della rottura di una tubazione idrica condominiale.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

L'unità immobiliare adibita ad uno studio professionale aveva subìto un allagamento a causa della rottura di una tubazione idrica condominiale verificatasi in prossimità dell'attuale corridoio dell'unità immobiliare stessa.

La vicenda. La società beta, proprietaria dell'appartamento concesso in comodato a Tizio per uso professionale (studio legale), conveniva in giudizio il Condominio eccependo che - nei giorni tra sabato e lunedì- si verificava un allagamento all'interno del detto immobile, con danni alle strutture murarie, ai pavimenti, agli arredi dell'ufficio, alle strumentazioni informatiche e alle suppellettili presenti e, all'apertura dello studio, l'immobile si presentava totalmente allagato con circa 15 cm di acqua.

Chiuso immediatamente il rubinetto centrale, veniva contattato l'amministratore del condominio che inviava una ditta di sua fiducia, che individuava il danno nella rottura accidentale della colonna portante dell'utenza idrica condominiale.

Il danno veniva riparato con una spesa iniziale, ma veniva presentato ulteriore preventivo per ulteriori lavori di intervento e ripristino.

Lo studio, per tali motivi, era stato costretto a rimanere chiuso per circa una settimana.

Per i motivi esposti, parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità del condominio convenuto nell'occorso e per l'effetto per il risarcimento dei danni conseguenti all'accaduto e al danno da cd. fermo tecnico.

Costituendosi in giudizio, il condominio chiamava in causa la compagnia di assicurazione.

Impianto idrico. Esclusa la responsabilità del condominio se le infiltrazioni derivano dalle diramazioni dei tubi privati.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma 22 novembre 2018 n. 22502
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