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Quando si può affermare che una strada condominiale è gravata da servitù pubblica?

Un'interessante decisione del Tar Lazio fornisce una chiara risposta alla domanda.
Redazione Condominioweb 

Il Tar Lazio in una recente decisione ha dato ragione al Comune che era convinto dell'esistenza dei presupposti per qualificare una strada privata servente alcuni caseggiati come soggetta ad uso pubblico, (Tar Lazio 22 maggio 2023 n. 8722).

A favore del Comune sono stati evidenziati, tra l'altro, i seguenti elementi:

  • la strada in questione è fornita di illuminazione pubblica;
  • la presenza di segnaletica stradale istituita e regolamentata da atti dell'amministrazione comunale risalenti al 1971;
  • la presenza di un sistema fognario predisposto e gestito dall'amministrazione comunale;
  • lo sbocco della strada sulla pubblica via;
  • la presenza sulla strada di studi professionali, sedi societarie ed il deposito di una farmacia, comprovandosi così la messa a disposizione del bene per la fruizione da parte di una collettività indeterminata;
  • un regolamento di condominio, registrato con atto pubblico notarile del 1961, dal quale si evince che la strada in questione è sì di proprietà condominiale, ma con impegno dei condomini a destinare e lasciare detta striscia a sede stradale con servitù di passaggio.

In ogni caso, il condominio non può rivendicare la titolarità di un'area pertinenziale al caseggiato se, per disposizione dell'originario proprietario, è stata messa a disposizione della collettività e i condomini non sono in grado di provare, a supporto, di aver utilizzato l'area con esclusività, di averla pavimentata o di aver provveduto allo sgombero della neve.

In mancanza delle condizioni per il sorgere di una servitù pubblica, però, l'autorità comunale non può ostacolare l'iniziativa dei condomini, comprimendo il pieno godimento della proprietà privata e l'esercizio delle facoltà spettanti ai proprietari, tra le quali rientra il diritto di impedire a terzi di entrare nella proprietà.

Di conseguenza non può negare ad una collettività condominiale l'installazione di una sbarra destinata a regolare il traffico in entrata e in uscita di una strada privata utilizzata solo dai condomini.

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