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Anche se non mette i teli protettivi non sempre l'appaltatore deve risarcire i danni al condomino

Talvolta l'impresa appaltatrice non è responsabile dei danni subiti dai condomini.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Quando si parla di appalto in condominio bisogna sottolineare che di regola è l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto; bisogna infatti considerare l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla collettività condominiale l'opera o il servizio cui era obbligato.

Così, in caso di danni provocati ad un appartamento da infiltrazioni di umidità causati dalla mancata collocazione di teli protettivi al termine di ogni giornata di lavoro per evitare le conseguenze dell'insorgenza di piogge, il condomino proprietario dell'appartamento deve agire direttamente nei confronti della ditta appaltatrice alla quale erano stati affidati i lavori di impermeabilizzazione e di pavimentazione dell'appartamento al piano superiore (Trib. Milano, 21 gennaio 1991).

Naturalmente questo principio vale a maggior ragione se l'impresa si è contrattualmente impegnata all'esecuzione dei lavori nel periodo autunnale ("notoriamente piovoso"), considerando che l'adozione, da parte dell'appaltatore incaricato del rifacimento di una copertura condominiale, delle normali misure precauzionali, come la collocazione degli opportuni manti impermeabili, è una "contromisura" volta a prevenire gli effetti della pioggia (normalmente più copiosa in quel periodo) e, quindi, idonea a neutralizzare la scelta del periodo di esecuzione del contratto, (normalmente imposta dalla necessità di ovviare al più presto alle infiltrazioni lamentate dagli occupanti il sottostante appartamento). Talvolta, però, l'impresa appaltatrice non è responsabile dei danni subiti dai condomini. È quanto afferma il Tribunale di Livorno nella sentenza n. 187 del 28 febbraio 2022.

Appalto, omessa posa dei teli protettivi, violenta perturbazione atmosferica e danni al condomino: la vicenda

Una condomina citava in giudizio l'impresa incaricata di ristrutturare il tetto.

L'attrice rilevava che il suo immobile era stato danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura dell'edificio, verificatesi nel corso dei lavori condominiali, appaltati all'impresa convenuta.

Secondo la stessa attrice la responsabilità per i danni subiti era ascrivibile all'appaltatrice ex articolo 2043 o 2050 c.c. che, con evidente negligenza ed imperizia, aveva lasciato scoperto il tetto in corrispondenza dell'immobile di sua proprietà per diversi mesi, applicando poi, solo in data 29/10/2018, dei teli di protezione che sono stati divelti dal vento.

Alla luce di quanto sopra pretendeva dalla convenuta il risarcimento dei danni subiti, cioè il costo dei lavori di ripristino del bene immobile e dei relativi arredi, il mancato guadagno per i giorni di chiusura dello studio, il costo del trasloco presso altri locali e di locazione degli stessi, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino.

L'impresa si difendeva facendo presente che i danni erano stati causati da una violenta perturbazione atmosferica, in data 28/29 ottobre 2018, avente le caratteristiche di un evento eccezionale.

Violenta perturbazione atmosferica ed irrilevanza della posa dei teli protettivi: la decisione

Il Tribunale ha dato pienamente ragione all'impresa appaltatrice che è riuscita a dimostrare che i danni denunciati sono stati provocati da un evento meteorico eccezionale, idoneo ad escludere la sua responsabilità.

A fronte della particolare violenza della perturbazione (che ha causato numerosi danni, e in particolare, cadute di alberi, crollo di strutture esterne, tetti di abitazioni ed esercizi commerciali divelti) il Tribunale non ha ritenuto rilevante il fatto che il tetto sia rimasto scoperto, come dedotto dall'attrice, per diversi mesi, atteso che le infiltrazioni si sono verificate soltanto in conseguenza dell'evento meteorico, mentre prima della perturbazione, per ammissione della stessa attrice, non vi erano stati fenomeni infiltrativi.

L'errato riferimento all'articolo 2050 c.c.

Il Tribunale ha notato come il riferimento all'articolo 2050 c.c., fatto dall'attrice, sia completamente errato. Secondo tale norma, chiunque procura un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

In questo caso, infatti, la colpa è presunta e tale presunzione può essere superata solo con la dimostrazione di avere adottato ogni misura idonea ad evitare il danno. Si verifica, in sostanza, l'inversione dell'onere della prova.

Tuttavia - come precisa il Tribunale - l'attività esercitata dalla ditta convenuta non poteva essere ritenuta pericolosa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2050 c.c., trattandosi di attività che aveva ad oggetto lavori edili, non comportanti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi e interessanti vaste aree.

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Sentenza
Scarica Trib. Livorno 28 febbraio 2022 n. 187
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