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La spesa per l'installazione dei dispositivi per la contabilizzazione deve essere fatturata al singolo condomino o è una questione condominiale?

La risposta in una recente sentenza del Tribunale di Bergamo.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il legislatore europeo con la direttiva europea sull'efficienza energetica 2012/27/Ue ha imposto l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in ambito condominiale che ha comportato l'introduzione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese, considerato non più come un mezzo per disciplinare i rapporti tra condomini, ma anche (e soprattutto) per arrivare alla riduzione del consumo energetico e dell'emissione di gas responsabili dell'effetto serra.

Lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 2012/27/UE con il Dlgs. n.102/2014 che ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condominii con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo.

Per realizzare questo passaggio sono indispensabili delle spese che vanno divise per millesimi. A tale proposito bisogna ricordare che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Alla luce di quanto sopra dovranno essere divise secondo i valori millesimali le seguenti spese: progettista, eventuale direttore lavori, tecnico per i calcoli, opere in centrale termica (pompe distribuzione ecc.) oltre a qualsiasi altra spesa riferita alle opere o alla progettazione.

E per i ripartitori, contatori, valvole termostatiche da installare nelle proprietà esclusive deve esistere un rapporto contrattuale tra il singolo condomino e l'installatore? Un chiarimento è contenuto nella sentenza del Tribunale di Bergamo n. 534 del 1 marzo 2022.

Installazione dei dispositivi per la contabilizzazione e rapporto contrattuale con il condominio: la vicenda

Una ditta chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un caseggiato. Il credito, confermato dalle fatture allegate al ricorso, si riferiva all'esecuzione dei lavori di contabilizzazione del calore.

I condomini si opponevano al suddetto provvedimento per difetto di legittimazione passiva del condominio: infatti, si osservava che i lavori relativi all'installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore dovevano essere fatturati ai singoli condomini, come previsto nella deliberazione dell'assemblea del condominio. Inoltre contestavano il credito; infine eccepivano l'avvenuto parziale pagamento.

I condomini chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il rimborso della somma pagata per la mediazione.

Installazione dei dispositivi per la contabilizzazione e rapporto contrattuale con il condominio: la decisione

Il Tribunale ha ritenuto che l'installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore dovevano essere fatturati alla collettività condominiale.

A sostegno di questa tesi, il giudice lombardo ha notato che l'incarico è stato pacificamente affidato dal condominio; di conseguenza per lo stesso giudice è irrilevante la circostanza che i lavori riguardassero parti esclusive piuttosto che comuni.

Infatti, il contratto di appalto può essere stipulato anche da un soggetto diverso dal proprietario.

Del resto, il contratto è stato, poi, verbalmente, stipulato dall'amministratore, il quale ha così assunto l'obbligazione nei confronti dell'appaltatore in nome e per conto del condominio, senza trasmettere all'appaltatore i dati, relativi ai singoli condomini, indispensabili per procedere alla fatturazione.

Ne consegue che un'eventuale clausola sulla fatturazione, contenuta nel verbale assembleare, è "inopponibile" all'appaltatore, il quale ha stipulato il contratto con il condominio, nella persona dell'amministratore, e non già con i singoli condomini.

Questa conclusione è condivisibile se si considera che le installazioni sopra dette riguardano l'impianto centralizzato e sono state deliberate dall'assemblea; inevitabile, quindi, parlare di competenza dell'amministratore a raccogliere anche le spese per i dispositivi per la contabilizzazione del calore.

Questi ultimi sono collegati all'esterno mediante apposite centraline, atte a consentire la rilevazione dei consumi, mentre i lavori rispondono ad un indubbio interesse condominiale, ossia quello di consentire la ripartizione della spesa relativa all'impianto di riscaldamento centralizzato, a norma di legge, secondo il criterio dei consumi effettivi. Non vi è quindi un rapporto contrattuale tra il singolo condomino e l'installatore.

Il singolo condomino, infatti, non può nemmeno decidere di installare valvole o ripartitori diversi rispetto a quelli oggetto di deliberazione e previsti nel progetto. In coerenza con queste considerazioni si è affermato in giurisprudenza che il diritto dei condomini di attivare il sistema di contabilizzazione del consumo di calore, a seguito di delibera assembleare approvata all'unanimità dei presenti, per dare seguito ai conseguenti risparmi energetici ed economici è tutelabile con ricorso d'urgenza laddove un condomino si rifiuti di apporre le relative valvole ai termosifoni della propria unità immobiliare (Trib. Pordenone 28 settembre 2015).

L'importanza della conoscenza dei consumi per il singolo condomino

Sentenza
Scarica Trib. Bergamo 1 marzo 2022 n. 534
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