Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Amministratore di condominio, mancata nomina e danno da perdita di chance

L'essere stato estromesso illegittimamente dal novero dei candidati alla gestione di un condominio equivale alla perdita della possibilità della nomina?
Avv. Alessandro Gallucci 

È cosa nota che la revoca anticipata senza giusta causa consente all'amministratore di agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno.

È altresì interessante comprendere che cosa succede, invece, quando l'amministratore viene estromesso illegittimamente dal novero dei candidati ad assumere l'incarico di gestione di quel condominio.

Ci fornisce lo spunto di riflessione un nostro lettore, amministratore professionista, che ci espone il caso che segue:

"Buongiorno stimabile redazione. Vi seguo da anni, ma non trovo un caso simile a quello che mi è accaduto. Spero possiate aiutarmi.

Lavoro a… (abbiamo omissato la città per motivi di riservatezza n.d.A.) come amministratore condominiale, mia unica attività.

Di recente mi è stato domandato il preventivo per la gestione di un grosso complesso immobiliare, poco più di centoquaranta unità immobiliari. Ho presentato il preventivo al condòmino che me lo ha chiesto.

Lui, tuttavia, mi ha detto che per prassi di quel palazzo non sono i condòmini a presentare i preventivi, ma si inviano agli amministratori che, in sede di conferma dell'incarico devono anche fare presente se sono arrivati preventivi di gestione.

Io l'ho inviato per pec, ma pare che (dico pare perché all'assemblea non ero presente, né io né in quel momento mio cliente, che aveva dovuto abbandonare la riunione) del mio preventivo non si sia fatta menzione: questo si capisce dal verbale.

Adesso il condominio ha nominato un altro amministratore, il collega di studio di quello uscente, compenso € 12.000,00 l'anno. Capite che è una bella possibilità andata perduta.

Mi chiedo se posso agire per i danni oppure no, ed in caso a chi domandarli: al condominio? Al Presidente ed all'amministratore? Solo al collega sostituito? Grazie, proseguite così".

Danno evento, danno conseguenza e risarcimento del danno

Il danno è la lesione di una situazione giuridica soggettiva. Tizio è fermato al semaforo e viene tamponato da Sempronio: se la macchina subisce un danno egli avrà diritto al risarcimento.

Si è soliti distinguere tra danno evento (il tamponamento) e danno conseguenza (le conseguenze economiche), ad esempio la spesa necessaria per rimuovere ammaccatura del paraurti. Non sempre ad un danno evento segue un danno conseguenza: in ogni caso è onere del danneggiato provarlo nel suo preciso ammontare, residuando in capo al giudice la possibilità di liquidarlo in via equitativa ove non possa essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.).

La giurisprudenza è solita escludere la possibilità di risarcire il così detto danno in re ipsa, ossia la mera lesione della situazione giuridica soggettiva; se Tizio non prova di aver subito un danno economico e/o biologico a seguito del tamponamento, egli non avrà diritto a vedersi refuso alcun pregiudizio.

Il risarcimento del danno, si dice, ha prevalente funzione ripristinatoria del patrimonio del danneggiato e comunque non può in nessun caso comportare un suo arricchimento. Ergo: senza danno economico non c'è nessun risarcimento (artt. 1223 - 2056 c.c.).

Danno da perdita di chance

In questo contesto, da ormai un trentennio, si inserisce la figura del danno da perdita di chance. In tal caso, si dice, la lesione della posizione giuridica si sostanzia nella compromissione della possibilità di acquisire o di mantenere nello stato in cui si trova o non perdere (si pensi alla salute) un risultato.

Negli anni, nel tentativo di dar certezza all'istituto di matrice dottrinario-giurisprudenziale, si sono sviluppate due correnti di pensiero, sintetizzate dalle locuzioni chance "ontologica" e chance "eziologica".

Per la prima la chance era la perdita del risultato in sé. In sostanza, si diceva, il danno coincide con la mancata apprensione (o mantenimento) del bene della vita: stavo andando a partecipare ad un concorso per il quale avevo già superato le prove scritte e mi hanno investito, togliendomi la possibilità di concludere l'iter.

A questa tesi si è obiettato che risarcendo il danno secondo la teorica della chance "ontologica" si finisce per risarcire il così detto danno in re ipsa, con ciò violando le regole dettate in tema di danno conseguenza.

Quanto alla chance eziologica, è stato che detto "sovrappone inammissibilmente la dimensione della causalità con quella dell'evento di danno" (Cass. 11 novembre 2019 n. 28993). Ciò che si criticava era la confusione tra nesso (incidente - mancata partecipazione all'esame) e chance (mancata possibilità di superare il concorso).

Più recentemente, specie nell'ambito della colpa medica (che vede il più nutrito contenzioso in questo settore) è stato affermato che il danno da perdita di chance va considerato superando le due prospettive qui illustrate e considerato quale perdita della possibilità di un risultato.

In tal senso è stato affermato che "la chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui "perdita", ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato.

Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al "bene salute" - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di "battersi" consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa. Pertanto, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale)" (Cass. 11 novembre 2019 n. 28993).

Danno da perdita di chance in condominio

Queste considerazioni di carattere generale consentono, è evidente in termini probabilistici (sia per l'incertezza intrinseca del caso, sia per i pochi elementi concreti forniti) di dar risposta all'amministratore nostro lettore.

Di per sé non si può escludere l'applicabilità della fattispecie del danno da perdita di chance al condominio: in concreto, non basta l'esclusione dal novero dei candidati per considerare legittima la richiesta risarcitoria.

Un esempio chiarirà la portata di questa affermazione: si supponga che a verbale sia stato esplicitato che venivano esclusi il preventivo più alto e quello più basso e che ove fosse stato considerato, il preventivo del candidato pretermesso fosse uno dei due. Qui a poter reclamare, eventualmente, un danno potrebbe essere quello, poi, ingiustamente considerato estremo più economico o costoso.

È chiaro, allora, che in linea di principio il nostro lettore potrebbe chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance se la sua esclusione non trovasse particolari ostacoli nel verbale; da qui a poterlo ottenere è questione molto incerta per poter fornire indicazioni. Così come l'individuazione del responsabile servirebbero maggiori indicazioni.

In linea di principio se ciò fosse avvenuto per responsabilità dell'amministratore uscente, il danneggiatore della chance sarebbe lui. Ciò però andrebbe compreso in concreto da un'attenta lettura dei documenti.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento