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Strumenti musicali in condominio: le regole da seguire

Regolamento condominiale, regolamento di polizia locale ed immissioni rumorose intollerabili: le regole per utilizzare strumenti musicali in condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'uso degli strumenti musicali in condominio può essere assolutamente libero, soggetto all'osservazione di norme di un regolamento comunale, condizionato dalla presenza di norme di un regolamento contrattuale, ma comunque sempre doverosamente rispettoso del limite delle immissioni intollerabili.

Ci scrive un nostro lettore, che domanda: "Buona sera Condominioweb! Ho acquistato un pianoforte per mio figlio che da qualche anno frequenta lezioni private. Dopo qualche pomeriggio di esercizi, un'oretta massimo al giorno, mi ha chiamato l'amministratore per dirmi che ci sono state lamentele e di usarlo negli orari consentiti dai regolamenti comunali e condominiale. Io onestamente prima di comprare lo strumento musicale non mi ero posto il problema. Ha ragione lui o posso eventualmente controbattere in qualche modo?"

Prima di entrare nel dettaglio, diciamo subito che l'amministratore del nostro lettore potrebbe avere ragione potrebbe perché non sappiamo da che città scrive e la natura del regolamento di quell'edificio.

Strumenti musicali in condominio: il ruolo del regolamento contrattuale e di quello assembleare

La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che "le norme regolamentari contenute nei regolamenti posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento degli immobili in proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'art. 844 cod. civ. (Cass., Sez. Il, 15 luglio 1986, n. 4554) e che, in questo caso, della liceità o meno della concreta immissione si deve giudicare non alla stregua del principio posto dalla norma di carattere generale, bensì sulla base del criterio di valutazione fissato dal regolamento (Cass., Sez. 11, 14 novembre 1978, n. 5241)" (Cass. 7 gennaio 2004 n. 23).

Nessun dubbio che tra le limitazioni imponibili ai condòmini nell'utilizzazione delle loro abitazioni vi sia anche quella di utilizzare (a determinati orari) gli strumenti musicali. Ad avviso di chi scrive, nessun regolamento potrebbe vietare tout court l'utilizzazione di strumenti musicali.

La musica, in quanto espressione di forma artistica, riceve tutela a livello costituzionale, sicché il suo totale sacrificio, anche se approvato dagli interessati, pare contrario ai valori fondamentali tutelati dall'ordinamento.

Il regolamento assembleare, invece, al più può limitare l'uso delle parti comuni (es. non svolgere attività rumorose nelle parti comuni, in determinati orari, ma sicuramente non vietare né imporre orari o limitazioni sonore nelle abitazioni in proprietà esclusiva).

Strumenti musicali in condominio: il regolamento comunale

I regolamenti di polizia urbana possono contenere norme afferenti all'esercizio delle attività rumorose, ivi compreso l'uso degli strumenti musicali.

Si prenda ad esempio il regolamento di polizia urbana del comune di Milano. All'articolo 83 di tale atto è disposto che:

"83. Rumori nelle case. - È vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle 22 alle ore 8."

La violazione di questa disposizione, in base dall'art. 166 del medesimo regolamento, è punita con la sanzione amministrativa (quella che comunemente ed impropriamente viene chiamata multa) che varia da € 18,00 ad € 180,00.

Indipendentemente dalla presenza di un regolamento contrattuale, dunque, a Milano (ed in tutte le città i cui regolamenti locali disciplino l'esercizio delle attività musicali nelle abitazioni) è vietato usare eccessivamente strumenti musicali dalle 22 alle 8. Non divieto, ma divieto di uso eccessivo.

In tali ipotesi, quindi, i regolamenti condominiali contrattuali svolgono una funzione sostanzialmente integrativa delle norme contenute nei regolamenti comunali.

Strumenti musicali in condominio ed immissioni intollerabili

Tanto in presenza, che in assenza dei regolamenti testé citati è comunque necessario che l'uso degli strumenti musicali in condominio (e non solo) avvenga nel rispetto del limite della tollerabilità immissioni rumorose.

Esistono delle norme di legge (si veda legge n. 445/1997 e disposizioni di attuazione) che individuano specificamente le soglie al di là delle quali possa parlarsi di inquinamento acustico: in questi casi le immissioni rumorose sono ex se intollerabili.

Negli altri casi, cioè di rumori sotto soglia, come afferma consolidata giurisprudenza, si tratta di accertamento "di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale può basarsi sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, come può fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli e a., Rv. 263433)" (Cass. 16 gennaio 2020 - 20 aprile 2020 n. 12519).

In ogni caso è concessa a chi si ritiene danneggiato azione ex art. 844 c.c. al fine di ottenere l'inibizione dell'attività rumorosa intollerabile o comunque il suo esercizio in guida da non recare disturbo. Ciò che va sempre ricordato, anche sulla scorta della giurisprudenza di Cassazione che si è così espressa in materia, è che non esiste il diritto al silenzio assoluto.

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Strumenti musicali in condominio: i livelli di tutela

La normativa che disciplina i rumori e sanziona i comportamenti illeciti riguarda tre livelli di tutela:

  1. quello civile in cui ad essere tutelati sono i diritti dei singoli cittadini che intendono farli valere;
  2. quello amministrativo che tende a garantire il maggior interesse pubblico alla tranquillità ed al rispetto del riposo delle persone;
  3. quello penale che, sempre nell'ambito della sfera del diritto pubblico, sanziona in modo più severo delle violazioni (si dice) più gravi.

Quanto al punto a) si faccia riferimento all'azione inbitoria ex art. 844 c.c., ferma restando ogni possibile azione risarcitoria per i danni (economici e biologici) che l'uso degli strumenti musicali abbia potuto causare.

Per la tutela amministrativa, come esemplificato in precedenza, è l'Autorità Comunale, accertata la violazione delle disposizioni dei propri regolamenti, a poter irrogare sanzioni per violazioni delle norme sul rumore, ferma restando la possibile irrogazione di sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge.

La tutela penale è prestata dall'art. 659 c.p. rubricata Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

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