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Uso del pianoforte in condominio. Quando è legittimo e quali sono i limiti? Le norme cui fare riferimento per valutare come agire

Uso del pianoforte in condominio: quando e lecito ed a che condizioni?
Avv. Alessandro Gallucci 

I rumori, nell'ambito del condominio negli edifici, sono tra le cause che generano maggiore litigiosità, dove con tale termine vuole indicarsi non per forza il numero di contenzioso giudiziario pendente, ma più direttamente l'inasprimento dei rapporti tra vicini.

Tra i rumori, poi, quelli provocati dal suono propagato da uno strumento musicale sono i più ricorrenti.

Prendiamo ad esempio, ma solo per praticità, l'uso del pianoforte: quando è lecito ed a che condizioni? Come verificare ciò?

Andiamo per ordine.

Che cosa può accadere se il suono diviene insopportabile?

Il vicino che intenda ottenerne la cessazione potrà agire, a livello civile, ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c. per la così detta inibitoria ed il risarcimento del danno.

La tutela è estesa anche a livello penale ed in particolare un'apposita norma sanzionatoria (l'art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

Pianoforte e rumori, la tutela penale

Si tratta d'un reato a dir poco odioso in quanto la norma non punisce un danno causato ad altro soggetto bensì il pericolo generico che un danno possa essere arrecato all'intera collettività.

In tal senso, in modo inequivocabile, il Tribunale di Bari ha avuto modo di specificare che "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen., è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla loro intensità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non è necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o più persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti).

Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone". (Trib. Bari 24 settembre 2007).

Si tratta, come si suol dire, di accertamenti di fatto che si possono fondare anche semplicemente sulle testimonianze dei presenti, anche degli stessi agenti di polizia intervenuti.

La rilevanza penale delle condotte non è esclusa dal rispetto delle soglie di rumorosità previste a livello amministrativo.

Rumori, abusi di strumenti sonori e musica ad alto volume.

Come dire: anche se il rumore è sottosoglia ciò non sta a significare che non si possa essere penalmente accusati.

Pianoforte e rumori, la tutela civile

A livello civilistico la norma principale di riferimento è l'art. 844 c.c. che recita:

"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso."

Diritto a non essere disturbati delle attività degli altri non vuol dire diritto al silenzio assoluto.

Come ha chiaramente specificato la Corte di Cassazione, infatti, "il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile" (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440).

Come valutare la tollerabilità dei rumori prodotti, oltre che contestualizzandoli?

Sempre nella medesima pronuncia gli ermellini hanno specificato che la valutazione della tollerabilità va riferita alla sensibilità dell'uomo medio, senza tralasciare la durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.

"Nella specie i giudici di merito, ritenendo scarsamente percepibili le immissioni di rumore, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali (il rumore della ventola d'aspirazione era percepibile solo nelle ore serali o notturne; la ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori)" (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440).

Fatti i dovuti paralleli, in termini civilistici sono questi gli elementi da considerare per valutare la tollerabilità del suono del pianoforte.

Pianoforte e rumori, il regolamento condominiale e le norme locali

Tanto detto è, comunque, utile domandarsi: al di là della tutela civile e penale, quali norme possono regolamentare l'attività musicale nelle unità immobiliari?

Al riguardo la risposta deve guardare a due atti regolamentari, il primo di natura amministrativa, il secondo a carattere privato: il riferimento è ai regolamenti comunali e condominiali.

Quanto ai primi essi, che devono essere fatti rispettare dalle forze di polizia locale, possono contenere indicazioni che, al di là dell'effettivo fastidio, limitino il suono degli strumenti a determinati orari.

I regolamenti condominiali, invece, possono addirittura vietarlo purché, questa è l'unica condizione, un simile divieto promani da un regolamento di origine contrattuale. Diversamente la clausola sarebbe radicalmente nulla.

Vicini rumorosi, poteri dell'amministratore di condominio e risarcimento del danno

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