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Lavori rumorosi di ristrutturazione nell'appartamento del singolo condomino: si devono rispettare le regole

E' normale che un neo-condominio esegua dei lavori di ristrutturazione, con conseguenti rumori che possono disturbare gli altri abitanti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Si deve tenere conto che il regolamento di condominio potrebbe stabilire delle fasce entro le quali è possibile svolgere lavori nelle parti comuni consentendo ai residenti di beneficiare di orari di silenzio. In mancanza di precise indicazioni bisogna tenere conto che gli orari di lavoro nell'edilizia sono fissati dai regolamenti dei singoli Comuni, che disciplinano tutte le attività rumorose, sia di manutenzione che di altro genere.

L'informativa all'amministratore di condominio

L'articolo 1122 c.c., stabilisce che nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.

Quindi il condomino che intenda procedere alla ristrutturazione del suo immobile è tenuto a darne comunicazione all'amministratore, affinché quest'ultimo possa avvisare tutti gli altri; il condomino potrebbe opportunamente richiedere all'amministratore la possibilità di affiggere (prima dell'inizio dei lavori) nell'atrio del caseggiato un cartello con il quale si potranno dare alla collettività condominiale (in anticipo) le necessarie informazioni (numero dell'interno dell'appartamento e dati del condomino committente, data inizio e fine lavori; dati dell'impresa responsabile dei lavori; recapiti telefonici utili per eventuali comunicazioni).

Gli orari stabiliti dai regolamenti comunali

Normalmente nei Regolamenti Comunali (che variano da città a citta), per la tutelare l'inquinamento acustico ed al fine di garantire il contenimento del disturbo e salvaguardare la quiete ed il riposo delle persone, i lavori negli appartamenti, anche quando rientrino nei limiti di legge, possono essere effettuate solo in determinate fasce orarie (ad esempio dalle 8:00 alle 12:30/13:00; dalle 15:00/15:30 alle 18:30/19:00).

Anche il sabato, è consentito effettuare lavori di ristrutturazione, purché si rispettino gli orari compresi tra le 9:00 e le 13:00, mentre la domenica e nei giorni festivi è severamente vietato.

Se il divieto non viene rispettato, si può quindi chiedere l'intervento della polizia locale, che ha il potere di elevare una sanzione amministrativa, con conseguente ordine al trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.

Avviso inizio lavori in appartamento, alcune indicazioni

Il regolamento di condominio: le norme che combattono il rumore

Una norma del regolamento che è difficile non leggere in tale documento è quella che prevede, in via generale, il divieto di tutte quelle attività che possano arrecare rumore e/o molestia.

Maggiore efficacia hanno però quelle disposizioni di natura contrattuale del regolamento che impongono il silenzio in una determinata fascia oraria.

Tenuto conto che sono legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco così da non lasciare alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni, le norme regolamentari possono imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva secondo criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti, in tema di immissioni lecite, dall'art. 844 c.c. Ne consegue che in tal caso la liceità o meno dell'immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento.

In altre parole nelle fasce orarie di rispetto (che possono non coincidere con quelle previste dal regolamento comunale) si verifica un inquinamento acustico anche se non si eccede la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., con la conseguenza che non sarà certo possibile effettuare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento.

Rimane fermo però che le restrizioni di natura contrattuale alle facoltà di un condomino inerenti l'unità immobiliare di sua proprietà, contenute nel regolamento di condominio, sono legittime, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco.

In questo modo, non esiste alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni, in quanto le norme regolamentari possono imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva, secondo criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti in tema di immissioni lecite dall'art. 844 c.c. Ne consegue che in tal caso la liceità o meno dell'immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale, ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento di condominio.

In ogni caso se i lavori eseguiti nell'appartamento sono stati di entità contenuta e durati di fatto pochi mesi è difficile pensare ad una situazione critica.

Del resto il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità. Si ricorda che per il mancato rispetto delle fasce orarie sopra dette può essere prevista una sanzione regolamentare ex articolo 70 disp. att. c.c.

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