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Rumori prodotti dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di un condominio: non sempre sono idonei disturbare le occupazioni o il riposo delle persone

E' necessario che il rumore molesto sia percepito o comunque sia percepibile da un numero indistinto di persone.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Bisogna ricordare che commette il reato di disturbo della quiete pubblica chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici; il colpevole è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro (art 659 c.p.).

Questo reato, purché ne ricorrano i presupposti, può essere commesso anche in relazione ai rumori prodotti dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di un condominio.

La questione è stata affrontata dalla Cassazione penale nella recente sentenza del 10 gennaio 2024, n. 7717.

Lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di un condominio, rumori e disturbo della quiete pubblica. Fatto e decisione

Un condominio veniva ritenuto responsabile dal Tribunale del reato di cui all'art. 659 c.p. e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo evidenziava come il Tribunale avesse fondato l'affermazione di responsabilità non sull'intensità dei rumori prodotti dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento dell'imputato dall'ottobre 2018 al marzo 2019 ma sulla circostanza che gli stessi venissero eseguiti in fasce orarie non consentite dal regolamento condominiale; il ricorrente faceva presente però che tale regolamento condominiale non era mai stato acquisito al fascicolo per il dibattimento, né menzionato dai testi escussi e richiamati in sentenza; di conseguenza il condomino sosteneva che era stata posta alla base della valutazione del giudicante una prova inesistente.

Inoltre notava che altro condomino (le cui dichiarazioni erano state richiamate in sentenza per suffragare l'ipotesi accusatoria) aveva dichiarato che il suo appartamento era sottostante a quello ove erano stati effettuati i lavori di ristrutturazione e che i rumori prodotti non avevano recato disturbo né a lui né alla moglie. Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. La Cassazione ha dato ragione al ricorrente.

Secondo i giudici supremi il Tribunale ha basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente su argomentazioni carenti, senza indagare adeguatamente in ordine alla idoneità dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone.

La parte civile in tali casi non pretendere la rifusione delle spese processuali essendosi il giudizio di legittimità concluso con l'annullamento con rinvio.

Rumori e responsabilità penale: una sentenza guida

Considerazioni conclusive

Si noti che per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio.

In particolare perché ricorra tale figura di reato è necessario che le immissioni rumorose abbiano la capacità di propagarsi all'interno dell'intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell'immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del locale destinato a bar (Cass. pen., sez. I, 01/03/2018, n. 9361).

Occorre considerare infatti che il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione in esame è costituito dallo svolgimento delle attività e del riposo delle persone che il legislatore intende presidiare da indiscriminate attività di disturbo, le quali, tuttavia, non possono essere identificate in un singolo soggetto, pur infastidito in ragione della prossimità della fonte sonora a quella della sua abitazione, bensì da un numero indeterminato di persone le quali soltanto consentono di individuare, al di là della vastità dell'area interessata dalle emissioni o dall'entità del numero dei soggetti lesi, un pregiudizio alla pubblica quiete (Cass. civ., sez. VI, 17/01/2024, n. 2071) La circostanza che solo alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati non esclude la configurabilità del reato quando sia stata accertata l'idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo indeterminato di persone, quali gli abitanti nel medesimo condominio, con la conseguente incidenza della condotta sulla tranquillità pubblica e la lesione dell'interesse protetto dalla disposizione, che è costituito, appunto, dalla quiete e dalla tranquillità pubblica.

In ogni caso l'accertamento dell'effettiva idoneità delle emissioni rumorose a disturbare le persone è un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito.

Si ricorda che l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, così che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Cass. pen., sez.I, 18/01/2011, n. 20954; Cass. pen., sez. III, 05/02/2015, n.11031).

Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass. civ., sez. VI, 04/11/2020, n. 5465).

Sentenza
Scarica Cass. pen. 10 gennaio 2024 n. 7717
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