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Bar troppo rumoroso: quando c'è responsabilità penale?

Reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: la valutazione dell'A.r.p.a. è censurabile in Cassazione?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

I rumori molesti sono causa di continue diatribe che spesso sfociano anche in contenziosi giudiziari.

La situazione peggiora ancor di più se le immissioni rumorose provengono non dai vicini ma da un'attività commerciale presente nell'edificio oppure nelle vicinanze. In casi del genere, le possibilità che la vicenda finisca in un'aula di tribunale sono ancora maggiori; il rischio è non solo di vedersi recapitare un atto di citazione, ma perfino di rispondere penalmente per la propria condotta illecita.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 35823 del 3 novembre 2020), risponde del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone il bar troppo rumoroso se tale condotta risulta dagli accertamenti dell'A.r.p.a. (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) territorialmente competente, compiuti attraverso rilievi fonometrici che evidenziano un significativo superamento dei limiti di immissione previsti per la zona in questione nella fascia oraria notturna.

Analizziamo più nel dettaglio la sentenza in commento.

Bar troppo rumoroso: il caso sottoposto alla Suprema Corte

Ricorreva per Cassazione l'imputato riconosciuto colpevole in primo e secondo grado del reato di cui all'art. 659 c.p. in quanto, in qualità di titolare dell'attività commerciale, avrebbe disturbato il riposo delle persone dimoranti presso la vicina struttura alberghiera, mantenendo la musica ad alto volume dopo le ore 24,00, con superamento dei limiti assoluti di emissione previsti dall'art. 3 D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

A detta del ricorrente, i rilievi dell'A.r.p.a., sui quali si erano basate le sentenze di condanna, offrivano risultati inattendibili perché effettuati in orari in cui circolavano veicoli, erano aperte numerose attività commerciali ed erano presenti numerose persone in strada.

Si aggiungeva che il bar in questione era munito di impianto fonometrico omologato che non poteva emettere suoni oltre i limiti consentiti e che non era risultato manomesso.

Rumori molesti dal bar: la decisione della Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione, la valutazione dell'effettiva capacità delle immissioni rumorose di arrecare disturbo a terzi è rimessa al giudice di merito. Pertanto, il ricorso al giudice di legittimità che abbia ad oggetto una valutazione del genere non può che essere inammissibile.

Per la precisione, il giudice della nomofilachia non può censurare le considerazioni operate in sede di primo e di secondo grado, a meno che le motivazioni date in sentenza non siano palesemente contraddittorie o illogiche, oppure vi sia stata un'erronea applicazione di una norma di legge.

Nel caso di specie, il bar troppo rumoroso deve essere condannato ai sensi dell'art. 659 c.p. perché:

  • era stato disturbato il riposo di una molteplicità di persone, essendo la denuncia pervenuta dal gestore di un hotel i cui clienti lamentavano di non poter dormire di notte per via degli spettacoli musicali organizzati dal predetto bar, spettacoli che si protraevano anche oltre le tre del mattino;
  • non è censurabile, in sede di legittimità, l'operato dei tecnici dell'A.r.p.a. i quali, attraverso rilievi fonometrici, avevano evidenziato un significativo superamento dei limiti di immissione previsti per la zona in questione nella fascia oraria notturna dalle ore 22,00 alle ore 06,00, poiché quelli massimi consentiti erano pari a 55,00 dB, mentre quelli riscontrati erano pari a 65,5 dB.

A parere della Suprema Corte, le critiche concernenti l'attendibilità dei rilievi dell'A.r.p.a. in ragione delle condizioni ambientali in cui gli stessi erano stati effettuati e dell'esistenza di un impianto fonometrico omologato nel bar non evidenziavano manifeste illogicità o lacune, ma, al più, indicavano elementi ipoteticamente valorizzabili per un diverso giudizio di merito.

Da tanto è derivata l'inevitabile conferma della condanna del bar troppo rumoroso.

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Il reato di disturbo della quiete: caratteristiche

È appena il caso di ricordare che, a tenore dell'art. 659 c.p., «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità».

Elemento fondamentale della fattispecie criminosa è che il disturbo alla quiete sia arrecato a più persone: non è sufficiente che un solo individuo si lamenti delle immissioni rumorose affinché si integri il reato.

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Non è invece necessario che la denuncia provenga da una molteplicità di individui: è sufficiente che la segnalazione alle autorità provenga anche solo da una persona affinché si possa procedere purché, in sede di istruttoria processuale, venga accertato il disturbo a una molteplicità di persone.

Secondo consolidata giurisprudenza, affinché i rumori del vicino facciano scattare la condanna penale non è necessaria né la vastità dell'area interessata dai rumori né il disturbo di un numero rilevante di persone (Cass., sent. n. 18521/2018), essendo sufficienti fastidi idonei a danneggiare un gruppo indeterminato di persone anche se conviventi in spazi ristretti, come i condòmini.

Non sfuggono a ripercussioni penali neanche l'iracondo che, urlando e rompendo vetri e oggetti, attiri l'attenzione dei passanti in strada (Cass., sent. n. 9361/2018) o il responsabile di una palestra che animi gli allenamenti con musica ad alto volume (Cass., sent. n. 17124/2018).

Sentenza
Scarica Cass. pen. 3 novembre 2020 n. 35823
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