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Vietato aprire un Bar all'interno di un condominio se il regolamento lo vieta.

Vietato aprire un bar in condominio: le conseguenze legali per le attività che violano il regolamento condominiale e disturbano la quiete dei residenti, con obbligo di risarcimento spese per il condominio.
Avv. Leonarda Colucci 
Feb 25, 2016

Vietato aprire un bar se il regolamento condominiale statuisce che non possono essere collocate nell'edificio attività che possono arrecare disturbo o molestie alla tranquillità dei singoli condòmini

Un condominio cita in giudizio le proprietarie di un locale adibito a bar, collocato al piano terra dello stabile, e la società conduttrice chiedendo la loro condanna a cessare l'attività commerciale ed in subordine ad adottare le misure idonee ad eliminare le immissioni rumorose: sostenendo che il regolamento condominiale impediva l'esercizio di attività che potevano disturbare la tranquillità dei condòmini.

In particolare il condominio, a sostegno delle sue richieste, ribadiva che la prosecuzione dell'attività del bar fino a tarda ora, nonché i rumori e gli schiamazzi continui che derivavano dai tavolini all'esterno di tale esercizio avevano disturbato non poco la vita degli inquilini dell'edificio.

Le convenute si difendevano, in modo arrogante, sostenendo che i rumori e gli schiamazzi non provenivano dalla loro attività.

A tal punto non restava altro da fare se non stabilire se tali rumori fossero effettivamente insopportabili al punto tale da considerarli alla stregua di immissioni moleste. Per accertare tale aspetto il condominio ricorreva ad un propria consulenza tecnica di parte, mentre nel giudizio il giudice disponeva, preso atto della richiesta delle parti, una consulenza fonometrica.

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In corso di causa, però, tanto le immissioni rumorose moleste,quanto l'attività in questione cessavano, ed il Giudice dopo aver preso atto di tali circostanze era costretto a dichiarare cessata la materia del contendere.

Tuttavia, ciononostante, occorreva stabilire la fondatezza della pretesa per statuire correttamente anche in merito alle spese.

Questo in altri termini vuol dire, che pur essendo cessata la materia del contendere, occorreva stabilire se le pretese del Condominio erano fondate ed in caso di risposta affermativa non potevano essere addebitate a quest'ultimo anche le spese di giudizio sostenute, pertanto, rileva giustamente la sentenza in commento, occorre valutare anche tale aspetto.

In particolare, tenendo conto del comportamento omissivo delle convenute che non avevano comunicato al condominio la cessazione dell'attività ( bar), e che avevano palesemente violato il limite imposto dal regolamento condominiale, tali comportamenti dovevano essere valutate in tema di ripartizione delle spese di giudizio.

Dunque, il Tribunale di Milano, dopo aver accertato che:

  • Il regolamento condominiale, così come dimostrato dalla documentazione in atti, prevedeva apposita clausola che vietava l'esercizio di attività moleste nell'edifico;
  • Dallo svolgimento dell'attività esercitata ( bar) nei locali facenti parti dell'edificio condominiale, soprattutto durante le ore notturne, derivavano rumori e schiamazzi provocati dalla sosta degli avventori del bar ai tavolini esterni;
  • l'esercizio di tale attività infrangeva il divieto previsto dal regolamento condominiale da parte delle proprietarie del bar;
  • le conduttrici del bar avevano consentito immissioni rumorose che superavano la normale soglia di tollerabilità;

ha condannato le proprietarie del bar a rifondere il condominio delle spese sostenute per consulenza tecnica di parte e per la consulenza tecnica d'ufficio, nonché alla restituzione di tutte le spese di giudizio.

Il regolamento lo vieta ma il condomino apre ugualmente il bar, si possono chiedere i danni per i rumori

Violazione del regolamento condominiale contrattuale e competenza del Giudice di Pace

Sentenza
Scarica Tribunale di Milano, XIII sez. civ., 21.10.2015 n. 11944
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