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Regolamento - come deve essere considerato il regolamento contrattuale o no ?

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Dopo aver guardato alcuni rogiti ho appurato che alcuni citano il regolamento e altri lo ignorano completamente, chiedo come deve essere considerato il regolamento contrattuale o no ?

Io sono un semplice condomino e mi è stato insegnato che un regolamento per essere contrattuale deve essere obbligatoriamente allegato a tutti i vari rogiti non solo a quelli originari altrimenti è assembleare.  Nel mio condominio solo alcuni condomini originari avevano firmato il regolamento ( ma mai allegati ) e perciò abbiamo detto che è assembleare. Desidero sapere se sono nel giusto perchè in questi giorni sto aggiornando tale regolamento. Grazie.

Dino40 dice:

Io sono un semplice condomino e mi è stato insegnato che un regolamento per essere contrattuale deve essere obbligatoriamente allegato a tutti i vari rogiti non solo a quelli originari altrimenti è assembleare.  Nel mio condominio solo alcuni condomini originari avevano firmato il regolamento ( ma mai allegati ) e perciò abbiamo detto che è assembleare. Desidero sapere se sono nel giusto perchè in questi giorni sto aggiornando tale regolamento. Grazie.

Non è che il RdC Contrattuale dee essere allegato, ma è sufficiente che sia accennata l'esistenza;

 

Cassazione Civile, Sez. II, 31.07.2009 n. 17886: Il regolamento contrattuale è vincolante per l'acquirente anche se non è stato sottoscritto o trascritto presso la Conservatoria dei Registri, purchè sia stato accettato nell'atto di acquisto
Sono vincolanti per gli acquirenti delle singole unità immobiliari, le clausole del regolamento di condominio di natura contrattuale, quindi anche quelle clausole concernenti limitazioni ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di proprietà esclusiva. 
Non è necessario che l’atto di acquisto dell’immobile riporti per esteso il regolamento condominiale, ma è sufficiente che venga in esso richiamato di modo che le sue clausole rientrino per perfectam relationem nel contenuto dei singoli contratti d’acquisto. Inoltre, una volta menzionato il regolamento in suddetti contratti, nel caso di specie all’esame della Corte, è indifferente – per la S.C. – che il regolamento stesso sia stato trascritto o meno nei registri immobiliari; infatti con la sottoscrizione del contratto contenente richiami al regolamento, il contraente-acquirente dimostra di essere a conoscenza del regolamento stesso e di accettarne il contenuto. Riconoscendo efficacia vincolante al regolamento contrattuale non trascritto, integrante il testo del contratto d’acquisto dell’immobile, la giurisprudenza sopperisce all’inerzia del legislatore. Infatti il registro di cui al c.d. degli artt. 1129 IV comma e 1138 III comma c.c. e specificato dall’art. 71 disp.att. c.c., è rimasto inattuato.
Nelle intenzioni del legislatore, invece, la trascrizione, cui è finalizzato il menzionato registro.
(Cass.Civ. 03.07.2003 n. 10523)

 

 

 

Caro Tullio Ts per il mio caso hai fatto chiarezza perché nei rogiti non è stato richiamato, ma nel caso di Perter che in alcuni si e in altri no come è?

Dino40 dice:

Caro Tullio Ts per il mio caso hai fatto chiarezza perché nei rogiti non è stato richiamato, ma nel caso di Perter che in alcuni si e in altri no come è?

Non essendoci, a quanto ne so giurisprudenza in merito, a mio parere del RdC Contrattuale dovrebbe essere quantomeno accennata l'esistenza in tutti i rogiti, per cui in alcuni rogiti potrebbe essere allegato per intero, ed in altri solo accennato che esiste, cioè che sia reperibile, magari ai Pubblici Registri  Immobiliari, così i condomini potranno controllarlo se a loro sta bene prima di porre la firma sul rogito.

Ovvero ci deve essere buona fede tra il venditore e l'acquirente iniziando dal preliminare.

Dino40 dice:

Caro Tullio Ts per il mio caso hai fatto chiarezza perché nei rogiti non è stato richiamato, ma nel caso di Perter che in alcuni si e in altri no come è?

La risposta l'avevo data nel post parallelo aperto dallo stesso Perter la settimana scorsa qui:

--link_rimosso--

 

Se il regolamento contrattuale è trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari contiene un proprio numero di repertorio.

Sebbene non sia necessario riportare il regolamento nel rogito, è necessario indicarne cenno, ma per cenno non significa semplicemente accennare che esiste un regolamento, bensì, significa farne cenno riportandone il numero di repertorio affinchè l'interessato possa andare a recuperarlo.

Qualsiasi altro tipo di regolamento, se non sottoscritto dall'acquirente, non può avere valore per quanto riguarda le clausole contrattuali perchè una clausola contrattuale:

- o la accetti perchè è già registrata e quindi non puoi dire di non sapere

- oppure la firmi al momento del rogito, firmando un eventuale regolamento contrattuale non registrato.

 

Leonardo53 dice:

La risposta l'avevo data nel post parallelo aperto dallo stesso Perter la settimana scorsa qui:

Questo succede quando si aprono più topic sullo stesso tema.

Perter dice:

Dopo aver guardato alcuni rogiti ho appurato che alcuni citano il regolamento e altri lo ignorano completamente, chiedo come deve essere considerato il regolamento contrattuale o no ?

La prassi migliore da seguire è che un regolamento contrattuale venga allegato o richiamato in ogni singolo atto di compravendita, sancendo così l'accettazione esplicita da parte dell'acquirente delle norme limitative ivi contenute. Comunque, se lo stesso RdC è stato originariamente trascritto nei registri immobiliari, rendendolo di fatto pubblico, lo stesso è opponibile verso chiunque anche in assenza di una espressa previsione nei rogiti. Basti pensare a regolamenti trascritti ma persi di vista nel corso dei decenni, che una volta riemersi impediscono magari un B&B perché tra le loro norme è previsto il divieto di attività di affittacamere.

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