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Si può impugnare la delibera interlocutoria?

Verbale di assemblea, delibera programmatica o interlocutoria, interesse ad agire.
Avv. Laura Cecchini 

In materia di condominio, è noto che nel verbale della assemblea debbano essere riportate le presenze, anche per delega, unitamente ai millesimi di proprietà, ai fini del calcolo del quorum costitutivo ed anche deliberativo, nonché le decisioni adottate sui punti posti all'ordine del giorno, come indicati nella lettera di convocazione e, chiaramente, le dichiarazioni rese dai condomini in merito ai temi trattati, compreso il voto eventualmente espresso.

Al termine della assemblea, l'amministratore legge il verbale ed il segretario ed il presidente eletti lo sottoscrivono.

L'assemblea è chiamata, di consueto, a deliberare su un oggetto, ovvero ad assumere una determinazione ed a manifestare la propria volontà in merito alla gestione di un bene o interesse comune, quali - a titolo esemplificativo - il compimento di opere nuove (installazione di ascensore) o manutenzione (ristrutturazione copertura/facciate), revoca/nomina dell'amministratore o altro fornitore (impresa di pulizie) e l'approvazione delle spese sostenute o da sostenere con il relativo riparto (bilancio/appalto).

Tuttavia, non sempre, le delibere dell'assemblea hanno un contenuto vincolante, ben potendo intervenire, sempre in sede assembleare, quelle meramente preparatorie o interlocutorie ad una futura scelta.

La sentenza in commento (Tribunale di Bergamo n. 678 del 13 marzo 2024) è l'occasione per affrontare questa tematica ed approfondire le conseguenze dell'impugnazione di una delibera interlocutoria evidenziando come, nella disamina, non possa essere ignorata, essendo dirimente, la valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire.

La vicenda

Un condomino ha impugnato il verbale di assemblea del super condominio lamentando che nel medesimo sarebbero state riferite affermazioni non veritiere ed omissioni, sia dello stesso che dell'amministratore, chiedendone la correzione.

Il condominio si è costituito in giudizio contestando la domanda e concludendo per il suo rigetto.

Il Giudicante ha ravvisato di non istruire la causa per cui ha reso la sentenza sulla base della documentazione versata in atti.

La natura della delibera condominiale

Nell'ambito del condominio, la delibera rappresenta l'espressione dell'esercizio del potere dei condomini in merito alle decisioni da assumere per ogni questione che attiene alla gestione delle parti e dei servizi comuni nonché all'organizzazione del condominio.

Sul punto, è confacente rilevare che, di consueto, le delibere rappresentano la volontà assembleare a cui l'amministratore è tenuto a dare esecuzione all'uopo conformando alle stesse il suo operato, come disposto dall'art. 1130 c.c., comma I, n.1.

Parimenti, la delibera dell'assemblea è immediatamente esecutiva nei confronti di tutti i condomini e, per l'effetto, vincolante per i medesimi.

Tuttavia, occorre evidenziare che non tutte le delibere hanno natura decisoria in quanto, come nell'ipotesi in esame, esistono delibere cosiddette programmatiche o interlocutorie, che non manifestano alcun impegno per i condomini in merito alla assunzione di decisioni ma, diversamente, hanno un contenuto informativo, esplorativo o di mera intenzione alla discussione di un argomento senza alcuna incidenza in termini di obbligo di spesa e, quindi, di impegno economico per i condomini.

In proposito, preme richiamare una pronuncia della Giurisprudenza di Merito, espressione di un orientamento consolidato, nella quale viene enunciato il principio secondo cui una delibera interlocutoria non può ritenersi autonomamente impugnabile, difettando l'interesse ad agire per la carenza di pregiudizio e/o condizionamento verso i condomini «Con riferimento alle delibere condominiali, il condòmino che impugna la decisione per erroneità della ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione da detta delibera di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.

Come tale è inammissibile, perché non supportata da un valido e concreto interesse ad agire, l'impugnativa di una delibera che non abbia deciso alcunché, non avendo assunto alcuna decisione o deliberazione» (Corte appello Catanzaro sez. I, 09/05/2023, n.572; Tribunale Roma sez. V, 02/08/2019, n.15959).

Come procedere alla corretta redazione del verbale assembleare

Interesse ad agire

Posto quanto sopra illustrato, è appropriato rilevare come, in tema di impugnazione di delibere condominiali, non si possa prescindere da una compiuta disamina sulla sussistenza o meno dell'interesse ad agire della parte che promuove l'azione ex art. 1137 Cod. Civ. proprio in quanto l'impugnazione della delibera è atta a tutelare ciascun condomino contro un ingiusto e/o illegittimo pregiudizio che la attuazione della medesima può riflettere nella sua sfera giuridica o patrimoniale.

In concreto, si tratta, dunque, di valutare se l'impugnazione è supportata da un interesse propedeutico ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice per l'accertamento e la dichiarazione di annullamento o nullità della delibera.

Al contempo, la determinazione dell'interesse all'impugnazione deve investire tutte le impugnative poiché è, certamente, strumentale rispetto alla stessa decisione che si chiede al Giudicante.

A titolo esemplificativo, è sufficiente pensare che, nel caso di rilevabilità d'ufficio della nullità invocata dal condomino che agisce in giudizio, perde rilevanza la dichiarazione di nullità di una delibera laddove non vi sia un concreto ed effettivo interesse a che detta nullità sia effettivamente riscontrata.

A conferma ed ulteriore conforto, è conveniente riportare un'altra decisione della Giurisprudenza di Merito ove si afferma che «In tema di impugnazione di deliberati assembleari condominiali, la domanda proposta ex articolo 1137 cc non può essere sorretta dall'interesse, del tutto astratto, alla legalità della gestione comune, in quanto inidoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'articolo 100 c.p.c. Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente.

Il condomino, dunque, per impugnare una delibera, deve avere un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare. (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione addotto dalla condomina impugnante, in quanto la stessa, limitandosi a contestare l'omesso inserimento nel bilancio di una fattura emessa da un fornitore a titolo di spesa per la manutenzione degli estintori, a sua detta trasmessa dal precedente amministratore, aveva omesso di dedurre e tantomeno di dimostrare di aver patito un pregiudizio patrimoniale a seguito del mancato computo della stessa)» (Tribunale Novara, 25/01/2022, n. 34).

Ebbene, nella fattispecie in esame, il Giudice ha appurato l'assenza dell'interesse ad agire del condomino attore poiché la assemblea non ha adottato alcuna decisione vincolante e, pertanto, non si è realizzato alcun mutamento nella sua posizione, tanto meno in quella patrimoniale.

In ultimo, è appropriato ricordare che la verbalizzazione sintetica o inesatta, qualora non abbia alcuna incidenza nella sfera di chi la contesta priva, comunque, di giustificazione l'azione di impugnazione.

Sentenza
Scarica Tribunale di Bergamo n. 678 del 13/03/2024
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