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Il mancato invio del verbale di assemblea non incide sulla validità della delibera

Il mancato invio del verbale di assemblea non incide sulla validità, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare la delibera.
Avv. Valentina Papanice 

Mancato del verbale e decorrenza del termine d'impugnazione

Il mancato invio del verbale di assemblea non incide sulla validità della delibera stesso, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare la delibera. Tale termine comincia quindi a decorrere solo una volta che il condomino ne abbia avuta, comunque, conoscenza.

Il principio è ribadito dalla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 981 del 2021.

Nel giudizio deciso dalla sentenza citata, il condòmino aveva convenuto il condominio per contestare, tra l'altro, la mancata ricezione del verbale di assemblea con cui era stato approvato il rendiconto.

In particolare, l'omissione aveva riguardato due assemblee.

Successivamente all'approvazione del rendiconto, il condominio aveva notificato il decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali iv indicati e solo in quell'occasione il condòmino ne aveva appreso conoscenza.

Il giudice sul tema richiama il precedente costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 411 del 17 febbraio 2020, con cui si è affermato che l'omessa comunicazione della decisione assembleare al condomino assente non costituisce un vizio della deliberazione, ma ha solo l'effetto di impedire la decorrenza del termine per impugnare la delibera per i vizi suoi propri; e che il condomino può impugnare la delibera entro trenta giorni dalla sua conoscenza e in assenza della prova della data di detta comunicazione non potrà dichiararsi verificata la decadenza dal diritto di impugnare la delibera condominiale.

Termine d'impugnativa per i condomini assenti in assemblea, la norma

Il dato normativo di riferimento è (attualmente) quello contenuto nell'art. 1137 co.2 c.c. che, dopo le modifiche apportate dalla riforma del condominio, prevede che "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".

Il termine di trenta giorni va rispettato solo per impugnare i vizi di annullabilità e non quelli di nullità.

Mentre per i presenti il termine di decorrenza dell'impugnativa è dato dal giorno dall'assemblea, per gli assenti è dato dal giorno in cui questi ricevono la comunicazione del verbale.

Compiuta conoscenza da parte degli assenti e decorrenza del termine per l'impugnativa

Inoltre, la giurisprudenza afferma oramai da molto tempo come la comunicazione ai condomini assenti della decisione assembleare, utile al fine del decorso del termine di impugnazione davanti ex art. 1137 c.c., "deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni.

Spetta all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel controllo di legittimità se congruamente motivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 27/05/1966)" (Cass. n. 16081/2016).

Come scrivere il verbale di assemblea

Il principio è stato affermato, sempre dal Tribunale Catania con la sentenza n.923/2018.

Onere di comunicazione del verbale Vs diligenza di seguire l'andamento della gestione e documentarsi

Si è inoltre più volte affermato in giurisprudenza che non è onere del condòmino attivarsi per acquisire la detta conoscenza e che il verbale deve essere inviato al suo indirizzo "giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011)" (Cass. n. 16081/2016).

Notifica del decreto ingiuntivo e conoscenza del verbale di assemblea

Il precedente di Legittimità qui riportato, la sentenza n. 16081/2016, sulla base di tale ultima considerazione, aveva nella specie distinto la notifica del decreto ingiuntivo dall'accesso in cancelleria per la verifica dei documenti allegati al ricorso al fine di proporre opposizione rilevando che al più, è in tale secondo momento che può dirsi acquisita la conoscenza dei detti documenti.

La Corte non condivideva dunque l'assunto espresso dal Tribunale di Milano nella sentenza allora impugnata, che faceva risalire alla notifica del decreto ingiuntivo la decorrenza del termine per impugnare il verbale assembleare.

Invece, la sentenza del Tribunale di Catania, qui in commento, non entra nello specifico.

Opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera assembleare

Uno dei temi caldi a proposito di opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera condominiale è quello deciso di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021.

In tale decisione le Sezioni Unite, chiamate (tra l'altro) a risolvere un contrasto giurisprudenziale hanno affermato i principi secondo cui - "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione";

e

- "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice".

Comunicazione del verbale dell'assemblea di condominio agli assenti. Entro quanto tempo va inviato? Le modalità di comunicazione.

Sentenza
Scarica Trib. Cosenza 30 aprile 2021 n. 981
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