Il caso.
Alcuni condomini agivano in giudizio chiedendo al Tribunale competente la declaratoria di nullità e/o annullabilità di una delibera assembleare.
In particolare gli attori chiedevano l'invalidazione del primo punto della delibera, concernente la nomina dell'amministratore.
A detta degli stessi la nomina in oggetto avrebbe dovuto essere dichiarata nulla in quanto l'amministratore non avrebbe convocato l'assemblea nei tempi previsti dalla legge, non avrebbe indicati i propri requisiti a svolgere la professione e non avrebbe presentato il preventivo dei propri emolumenti per lo svolgimento del mandato.
Si costituiva in giudizio il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore e con il mandato di tutti gli altri condomini, chiedendo il rigetto della domanda attorea e sostenendo la validità della nomina dell'amministratore.
Il Tribunale di Busto Arsizio chiarisce che la nomina dell'amministratore, seppur affetta da vizi, è sanata da una delibera assembleare successiva.
Con la sentenza numero 33 del 10 gennaio 2020 il Tribunale di Busto Arsizio rigettava la domanda degli attori.
Nel merito, il giudice specificava come i vizi censurati avrebbero potuto cagionare al massimo la annullabilità della delibera impugnata e non la sua nullità.
Quanto alla mancata indicazione di un compenso per il proprio operato, rileva il giudice, l'amministratore ha richiamato il compenso percepito in precedenza.
Tale richiamo, chiaramente, consentiva ai condomini di comprendere l'entità dell'onorario del mandante e garantiva quindi la trasparenza sul compenso dell'amministratore che è alla base della regola in oggetto.
Similmente, la mancata indicazione dei propri requisiti era considerata superflua nel caso in oggetto, stante la circostanza che l'amministratore aveva in precedenza svolto lo stesso incarico per il condominio.
L'amministratore in questione, infatti, aveva a suo tempo dimostrato di avere svolto tale funzione in precedenza, e quindi, affermava il giudice "la frequentazione del corso di formazione iniziale di amministratore non è un requisito essenziale".
Da ultimo, riconosceva il decidente, a seguito dell'istaurazione del giudizio l'amministratore aveva provveduto a convocare nuova assemblea condominiale con il fine di ratificare la propria nomina.
Tale assemblea aveva avuto l'effetto di convalidare l'attività svolta in precedenza ed eliminare ogni profilo di illegittimità dalla nomina dell'amministratore.
In conclusione, quindi, il giudice rilevava come detta attività aveva di fatto cagionato la cessazione della materia del contendere, ma stante il fatto che la delibera di ratifica era intervenuta a giudizio iniziato, aveva condannato il condominio convenuto a sostenere le spese giudiziali degli attori.
Nomina dell'amministratore: il Tribunale di Busto Arsizio decide in maniera corretta.
La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pare sostanzialmente corretta.
Il decidente si trova a valutare un caso dove una delibera di nomina dell'amministratore di condominio appare indiscutibilmente affetta da diverse invalidità.
La convocazione tardiva e la mancata indicazione dei requisiti e del preventivo, tuttavia, non costituivano ragioni di nullità della sentenza, ma di mera annullabilità, con l'effetto che una successiva convalida aveva di fatto comportato la cessazione della materia del contendere.
Occorre valutare, innanzitutto, la differenza sostanziale tra nullità e annullabilità della delibera assembleare.
Se l'annullabilità è costituita da un vizio di importanza secondaria, ed è ratificabile con una successiva delibera, la nullità è invece costituita da casi di vizi gravissimi che rendono la delibera tamquam non esset, ossia come se non fosse mai esistita.