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Richiesta di installazione di canna fumaria e parere sfavorevole del condominio per mancanza di un progetto

La Corte di Appello di Venezia ha escluso un diritto in astratto all'installazione della canna fumaria in assenza di un progetto concreto.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'utilizzazione del muro perimetrale comune da parte del singolo condomino, mediante l'apposizione di cartelli, targhe, insegne, canne fumarie e simili, non alterando la naturale destinazione di sostegno dell'edificio condominiale, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 c.c., purché non impedisca agli altri partecipanti di fare uguale uso del muro, non rechi pregiudizio alla stabilita ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico.

Quanto sopra vale a maggior ragione se installazione della canna fumaria non comporta un incremento di sollecitazioni sulla muratura condominiale di entità trascurabile, senza alcun pregiudizio per la statica dell'immobile.

È quindi invalida la delibera che nega ad un condomino la possibilità di installare tale manufatto se risulta che non altera la naturale destinazione di sostegno dell'edificio condominiale e non impedisce agli altri partecipanti di fare uguale uso del muro comune.

Certo bisogna valutare anche la questione decoro del caseggiato, problema che non si pone se sulle facciate del corpo di fabbrica condominiale sono presenti interventi e/o installazioni di carattere disomogeneo, che hanno alterano l'aspetto storico-architettonico originario dell'edificio, come scalda-acqua, caldaie e unita esterne di climatizzazione, tende/cappottine (Trib. Roma 19 marzo 2020 n. 5303).

Il discorso è diverso però se il condomino interessato all'installazione non fornisce utili indicazioni per la collettività condominiale. Il problema è stato affrontato dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza n. 774 del 22 marzo 2022.

Installazione di canna fumaria e parere sfavorevole del condominio: la vicenda

Alcuni condomini chiedevano agli altri partecipanti al condominio la possibilità di installare nuove canne fumarie in acciaio per adeguare i propri immobili (un'unità ad uso commerciale/artigianale al piano terra e un'unità ad uso residenziale al primo piano) alla nuova normativa vigente in materia.

L'assemblea condominiale però era contraria all'installazione di canne fumarie esterne appoggiate al muro perimetrale comune, a servizio delle loro unità immobiliari. Tale decisione veniva impugnata dai condomini che volevano mettere le canne fumarie a norma.

Il condominio però resisteva all'opposizione osservando che i nuovi manufatti di acciaio avrebbero leso il decoro dell'edificio; inoltre mettevano in rilievo i divieti previsti nel regolamento contrattuale per attività capaci di arrecare danni o disagi non sopportabili ad altri; infine rilevavano che analogo parere sfavorevole era stato dato dall'assemblea con precedenti delibere, mai impugnate.

Il Tribunale dava ragione al condominio, ritenendo che la delibera impugnata costituisse legittimo esercizio di un potere discrezionale attribuito all'assemblea in materia di valutazione dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio, tenuto anche conto della pericolosità degli scarichi di fumo. La questione veniva sottoposta alla Corte di Appello.

La decisione

La Corte di Appello ha dato ragione al condominio. Come hanno sottolineato i giudizi di secondo grado, infatti, al momento dell'adozione della delibera impugnata i condomini interessati all'installazione delle canne fumarie non hanno consentito agli altri condomini di valutare in concreto l'assenza di pregiudizio per le linee architettoniche e il decoro dell'edificio condominiale.

Infatti non hanno mai sottoposto all'assemblea condominiale un progetto idoneo a illustrare le concrete modalità di realizzazione delle canne fumarie, il relativo percorso, i materiali da utilizzare (solo dopo la delibera negativa sono apparsi "disegni di massima" - che sono stati allegati al ricorso introduttivo - nonché la DIA con il progetto delle canne fumarie presentata al Comune e la successiva autorizzazione ottenuta dall'Ufficio Tecnico comunale).

Secondo la Corte perciò non è censurabile la decisione espressa dall'assemblea a tutela del rispetto dell'armonia del condominio, non potendo ritenersi legittima la pretesa dei soccombenti ad una sorta di incondizionato parere favorevole dell'assemblea all'installazione delle opere senza poter verificare il rispetto del decoro architettonico del complesso condominiale.

Alla luce di quanto sopra emerge con evidenza come per ottenere l'autorizzazione dell'assemblea per lavori sulle parti comuni sia di fondamentale importanza per il richiedente presentare agli altri condomini una perizia il più possibile dettagliata.

Tale soluzione consentirà ai condomini di verificare se l'esecuzione dell'opera prospettata dal singolo condomino, in ragione delle sue caratteristiche, sia o meno rispettosa dell'articolo 1102 c.c. La prescrizione espressa, contenuta nell'art. 1102 c.c., che non deve essere alterata "la destinazione" della cosa comune, dovrebbe infatti senz'altro implicare anche l'intangibilità dell'estetica dell'edificio.

Sentenza
Scarica App. Venezia 22 marzo 2022 n. 774
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