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Non si può fare causa ai singoli condòmini per l'installazione di una canna fumaria sulla facciata dell'edificio

È legittima l'installazione di una canna fumaria sulla facciata dell'edificio condominiale?
Avv. Enrico Morello 

Il caso: alcuni condomini convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Varese, altri condomini rei, a dire degli attori, di avere installato "sulla facciata fronte strada orientata a sud del fabbricato condominiale" una canna di esalazione fumi di cottura.

In particolare, nell'atto introduttivo si chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rimozione del manufatto ed al ripristino dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni subiti "per violazione dei diritti di proprietario esclusivo e di condominio".

Edifici di pregio ed installazione di canna fumaria sul muro comune.

Il giudice, una volta instaurato il giudizio, disponeva CTU tecnica volta ad accertare l'uso per il quale era stata apposta la canna fumaria e se la posa della stessa, in aderenza al muro della facciata condominiale, determinasse una apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, oltre a una eventuale violazione delle distanze legali o, ancora, una incidenza negativa sul decoro architettonico l'estetica o la staticità del fabbricato.

Una volta ultimata la CTU e la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta a sentenza e decisa dal tribunale in accoglimento di una eccezione preliminare proposta dai condomini convenuti: i quali correttamente avevano anzitutto rilevato la propria carenza di legittimazione passiva dovendo essere ritenuto legittimato a stare in giudizio il solo amministratore a nome del Condominio.

L'installazione canna fumaria a pochi metri dal balcone del vicino

La sentenza. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 695 del 24 settembre 2018, in accoglimento di tale eccezione, respingeva le domande degli attori specificando come la legittimazione passiva dell'amministratore, quale rappresentante del Condominio, concerne tutte le controversie relative ai beni comuni nonché quelle reali.

L'articolo 1131 c.c., infatti, come è noto dispone che nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferiti dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresenta dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

L'amministratore, inoltre, può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio: la sua rappresentanza passiva, infatti, concerne tutte le controversie relative ai beni comuni nonché alle azioni reali.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Varese n. 695 del 24 settembre 2018
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