Controversia sull'installazione di una canna fumaria in condominio
Al proprietario di alcuni locali cantina, situati al piano interrato di un edificio condominiale, e alla società affittuaria che nei medesimi vi esercitava un'attività di ristorazione il Comune ordinava di ripristinare l'originario stato dei luoghi: quell'immobile, in totale assenza di un cambio di destinazione d'uso da accessorio a principale, veniva infatti utilizzato come cucina e sala pranzo.
I medesimi soggetti risultavano successivamente destinatari di una nuova ordinanza sindacale di diffida al ripristino dello stato dei luoghi, relativamente ad una canna fumaria che era stata realizzata, ancora una volta in assenza di titolo abilitativo, sulla facciata dell'edificio.
La società locataria presentava allora un'istanza di concessione edilizia in sanatoria riferita ad entrambe le suddette opere, domanda che il Comune chiedeva di integrare con la documentazione attestante il consenso di tutti i condomini proprietari dell'edificio: l'Ente aveva infatti ritenuto che lo sbocco del condotto di espulsione fumi sulla facciata dello stabile fosse un intervento fortemente pregiudizievole del decoro architettonico della medesima parte comune.
La società forniva tuttavia dimostrazione del consenso prestato all'opera solo dai 2/3 dei proprietari, non già dalla totalità degli stessi; di conseguenza, il Comune, in assenza del richiesto consenso unanime, comunicava alla società istante i motivi di diniego della concessione in sanatoria e le chiedeva di produrre ulteriore documentazione, relativa sia all'impatto acustico del camino, sia alle giustificazioni tecniche delle sue dimensioni.
Alla nuova richiesta del Comune di fornire prova dell'unanimità del consenso all'opera, l'interessata non solo ne contestava la legittimità, ma presentava, in subordine, istanza di scissione dei procedimenti e di rilascio della concessione edilizia solo relativamente al cambio di destinazione d'uso dei locali.
Il Comune rigettava sia il progetto presentato in sanatoria, relativo alla modifica d'uso dei locali e all'installazione della canna fumaria, che la richiesta di scissione; lamentandone l'illegittimità, la società impugnava dunque il provvedimento amministrativo.
La decisione: la lesione del decoro architettonico e l'uso della cosa comune tra innovazione e modifica Risolutiva ai fini del rigetto del ricorso è la valutazione dell'installazione della canna fumaria sulla facciata dello stabile quale intervento lesivo del decoro architettonico dell'edificio, necessitante, di conseguenza, dell'unanimità dei consensi dei partecipanti alla compagine condominiale.
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