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Revoca della donazione, come funziona?

In quali casi e in che modo è possibile revocare la donazione.
Dott.ssa Lucia Izzo 

La donazione è definita dall'art. 769 del codice civile come un contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte (detta donante) arricchisce l'altra (detta donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto (ad esempio trasferire una proprietà) o assumendo verso la stessa un'obbligazione (ad esempio pagare un debito o versare del denaro).

Sempre il codice civile, all'art. 782, prescrive che tale contratto debba avere una specifica forma: a pena di nullità, per la donazione è necessario un atto pubblico, con la presenza dunque di due testimoni, innanzi a un notaio o ad altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede.

L'accettazione della donazione, invece, potrà essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione si perfezionerà solo dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Quando è possibile revocare la donazione?

La disposizione codicistica chiarisce che tanto il donante quanto il donatario potranno revocare la loro dichiarazione prima che donazione sia perfetta. Dunque, lo stesso codice civile stabilisce che il donante sia vincolato a partire dalla notifica dell'accettazione, potendo in precedenza revocare la sua offerta, in maniera espressa o tacita.

In realtà, la legge individua due ipotesi nelle quali, anche qualora la donazione si sia perfezionata con l'adozione delle formalità richieste, è possibile comunque procedere alla revocazione. Ciò potrà avvenire, in dettaglio, in caso di ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

A questa regola, l'art. 805 c.c. pone delle eccezioni non potendosi revocare, né per causa d'ingratitudine né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Inoltre, non sarà valida (cfr. art. 806 c.c.) la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, la quale si viene ritenuta affetta da nullità assoluta.

Revoca donazione per ingratitudine

Ad occuparsi della revoca della donazione per ingratitudine è l'art. 801 del codice civile. Questa rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale in materia di contratti secondo cui lo scioglimento del rapporto può avvenire per mutuo consenso delle parti.

Lo scostamento che si verifica nella fattispecie in esame si giustifica in virtù dell'esigenza, riconosciuta dal legislatore, di apprestare tutela a interessi di ordine morale. Infatti, è possibile addivenire a revoca della donazione per ingratitudine in alcuni casi in cui il donatario (colui in favore del quale viene effettuata la donazione) si è reso responsabile di gravi comportamenti nei confronti del donante.

Nel dettaglio, la norma consente la revocazione per ingratitudine quando il donatario:

  • abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, oppure il coniuge, un discendente o un ascendente di questo, purché non ricorra nessuna delle cause che escludono la punibilità, come la legittima difesa (cfr. 463, n. 1, c.c.);
  • abbia commesso contro queste persone un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (cfr. 463, n. 2, c.c.);
  • abbia denunciato una di tali persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale, oppure ha testimoniato contro le stesse persone imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei suoi confronti, falsa in giudizio penale (cfr. 463, n. 3, c.c.);
  • si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante;
  • abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
  • abbia rifiutato indebitamente al donante gli alimenti dovuti.

La descritta revoca della donazione non opera "ipso iure": come precisa l'art. 802 c.c., sarà all'uopo necessario che il donante, oppure i suoi eredi, propongano apposita domanda giudiziale di revocazione, contro il donatario o i suoi eredi, entro il termine di un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza di uno dei fatti che consente di procedere alla revocazione.

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario nei confronti del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione sarà di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Per quanto riguarda l'ingiuria, invece, la Corte di Cassazione (n. 21010/2016) ha chiarito che, in presenza di una pluralità di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perché possa iniziare a decorrere il termine decadenziale previsto dall'articolo 802 c.c., dovrà guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità.

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Revoca donazione per sopravvenienza di figli

Altra ipotesi di revocazione prevista dal codice civile, precisamente all'art. 803, è collegata alla sopravvenienza di figli. La norma chiarisce che potranno essere revocate, per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante, quelle donazioni effettuate da chi al tempo della donazione non aveva o ignorava di avere figli o discendenti.

Sarà possibile revocare la donazione anche in caso di riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. La revocazione, infine, potrà essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione

Anche in questo caso (cfr. art. 804 c.c.), per ottenere la revocazione, la legge prevede che debba essere proposta specifica domanda giudiziale entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente, ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Anche in questo caso il termine è previsto a pena di decadenza e si riaprirà ogni qual volta si realizzi la sopravvenienza di nuovi figli o discendenti. Al donante non è tuttavia consentito proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5345/2017) la ratio dell'istituto di cui all'art. 803 c.c. deve essere individuata "nell'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza".

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In particolare, tale esigenza si avverte in quanto, con l'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione, sorgono in capo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati.

Proprio a tal fine il legislatore ha deciso di consentire al donante di valutare se, per la sopravvenienza di figli e per l'adempimento dei menzionati doveri, ritenga necessario recuperare le precedenti attribuzioni patrimoniali.

Effetti della revoca

Quanto agli effetti della revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, l'art. 807 c.c. stabilisce che donatario dovrà restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, nonché i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.

Invece, qualora i beni siano stati alienati dal donatario, questi dovrà restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, nonché i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Prima della proposizione della domanda giudiziale di revocazione, Il donatario non è però tenuto a rispondere del deterioramento subito dal bene, in quanto egli ne è proprietario.

Dunque, se il perimento si verifica prima, non si configura alcun obbligo in capo al donatario, diversamente da quanto accade in caso il perimento si verifichi dopo, in quanto si ritiene che questi non abbia adempiuto all'obbligo di custodire con diligenza i beni donati.

Il codice civile tutela anche i terzi dalla revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, i quali non saranno pregiudicati qualora abbiano acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.

Nel caso in cui, invece, il donatario avrà apportato miglioramenti al bene, avrà diritto a un'indennità pari all'aumento di valore di questo. Se il donatario, prima della trascrizione della domanda di revocazione, abbia costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, sarà lui a dover indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

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