Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Impugnabilità della donazione: quando è possibile

Azione di riduzione, azione revocatoria e nullità: i casi in cui gli eredi, i creditori e ogni persona interessata può impugnare una donazione.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

La donazione è un contratto a tutti gli effetti; da tanto deriva che, in determinate circostanze, può essere impugnata esattamente come qualsiasi altro negozio giuridico.

Come vedremo, attesa la natura particolare di questo atto con cui si dispone dei propri beni, l'impugnazione della donazione è possibile solamente al ricorrere di alcune condizioni, legate essenzialmente al vizio di forma e alla lesione dei diritti degli eredi o dei creditori.

Con questo articolo ci soffermeremo su questi aspetti, analizzando quando ricorre l'impugnabilità della donazione.

Sin da subito va detto che le ipotesi di impugnazione della donazione vanno distinte dalla revocazione della stessa.

La revocazione della donazione, infatti, è strumento rimesso esclusivamente alla disponibilità del donante e può essere esercitata solamente in due occasioni: per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli (art. 800 cod. civ.).

Pertanto, nel prosieguo ci occuperemo solamente dell'impugnazione della donazione fatta dagli eredi, dai creditori oppure da chiunque ne abbia interesse nell'ipotesi di nullità.

Impugnazione donazione da parte degli eredi: l'azione di riduzione

La più tipica delle ipotesi di impugnabilità della donazione è quella fatta dagli eredi. Perché mai i successori del donante dovrebbe avere interesse a impugnare un atto del de cuius?

La risposta è molto semplice: per legge, la donazione non è solo un atto di liberalità, ma anche un anticipo sulla futura eredità. Ciò significa che, alla morte del donante, nel calcolo della legittima che spetta al donatario va inserita la donazione da questi già ricevuta.

Allo stesso modo, la donazione fatta a terzi potrebbe ledere la quota di legittima degli eredi, i quali hanno dunque interesse a recuperare ciò che spetta loro per legge.

L'impugnazione della donazione avviene mediante azione di riduzione: si tratta di un'azione giudiziaria, da proporsi mediante atto di citazione, attraverso cui gli eredi legittimari la cui quota sia stata lesa possono ottenerne il ripristino (artt. 553 ss. cod civ.).

L'azione di riduzione serve a sanare la posizione degli eredi protetti dalla legge (coniuge, figli e ascendenti).

Essa va esperita necessariamente dopo la morte del de cuius, allorquando si abbia certezza della lesione dei propri diritti: ed infatti, anche se il defunto avesse donato in vita, all'apertura della successione egli potrebbe comunque aver lasciato cospicue sostanze ai legittimari. Solamente all'apertura della successione, appurata la lesione, è possibile per gli eredi agire con riduzione.

L'azione di riduzione si propone citando in tribunale tutte quelle persone, anche diverse dai coeredi, che hanno beneficiato ingiustamente del patrimonio del defunto.

L'azione di riduzione, però, presuppone un calcolo preciso: la legge stabilisce con esattezza le porzioni di eredità da attribuire a ciascun legittimario. Per poter effettuare la giusta stima, è necessario calcolare l'asse ereditario al netto dei debiti e delle donazioni fatte in vita.

L'azione di riduzione può essere esercitata dagli eredi che ritengono aver subito una lesione della propria quota entro dieci anni dal momento in cui si è aperta la successione. Trascorso infruttuosamente questo termine, gli eredi non potranno più far nulla e la situazione diverrebbe immutabile.

L'azione di riduzione può venir meno non soltanto per il trascorrere del termine prescrizionale, ma anche per rinuncia da parte dei legittimari, rinuncia che non può essere fatta valere finché è in vita in donante, ma solamente alla sua morte.

Anche i crediti condominiali possono essere tutelati con l'esercizio della revocatoria ordinaria

Impugnazione donazione da parte dei creditori: l'azione revocatoria

La donazione può essere impugnata anche dai creditori del donante. In questo caso non si tratta di violazione di diritti successori, bensì del tentativo, da parte del donante, di spogliarsi dei propri beni per sottrarli all'aggressione dei creditori. Insomma: un impoverimento volontario per "raggirare" i creditori.

In tali circostanze, lo strumento di impugnazione della donazione esperibile dai creditori è l'azione revocatoria.

Secondo l'art. 2901 cod. civ., Il creditore, entro cinque anni dalla data dell'atto (art. 2903 cod. civ.), può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore ha recato pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  • che, inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Casa donata e condominio

Con l'azione revocatoria, dunque, i creditori possono neutralizzare gli effetti della donazione fatta a terzi, purché tale negozio giuridico arrechi loro un danno e il donante/debitore fosse perfettamente a conoscenza di detto pregiudizio. Insomma, la legge richiede il dolo del donante, anche (e soprattutto) nel caso in cui la donazione sia fatta in vista del sorgere di un debito.

Trattandosi di donazione, non occorre l'altra condizione stabilita dalla legge, e cioè che il beneficiario dell'atto fosse ugualmente a conoscenza del pregiudizio del creditore. Per agire in revocatoria contro una donazione, dunque, non occorre dimostrare il dolo del donatario.

Gli effetti della revocatoria sono rilevanti, in quanto rendono del tutto inefficace la donazione nei riguardi del creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione.

Secondo l'art. 2902 cod. civ., Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. In pratica, il creditore potrà agire contro il donatario per ottenere ciò che gli spetta in ragione della propria condizione giuridica.

Impugnazione della donazione nulla

Infine, la donazione può essere impugnata da chiunque ne abbia interesse (perfino dal donante, dunque) nell'ipotesi in cui essa sia affetta da nullità.

È appena il caso di ricordare che, per legge, trattandosi di atto di liberalità che arricchisce una persona (donatario) a discapito di un'altra (donante), la donazione deve rivestire una particolare forma, senza la quale essa è radicalmente nulla.

Per la precisione, la donazione deve essere fatta per atto pubblico in presenza di due testimoni, sotto pena di nullità (art. 782 cod. civ.). Fa eccezione a quanto appena detto la donazione di beni mobili di modico valore; in tale circostanza, non occorre l'atto pubblico, purché vi sia stata la traditio, cioè la consegna materiale del bene dal donante al donatario.

La donazione che non rispetta le forme sopra indicate è radicalmente nulla, con possibilità di essere impugnata da chiunque senza limiti di tempo.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento