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No all'esercizio abusivo del diritto di visionare e estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa: meglio evitare richieste inutili all'amministratore

Una sentenza del Tribunale di Catania evidenzia la distinzione tra documenti giustificativi di spesa e le altre scritture attinenti la gestione dell'ente condominiale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Secondo un principio ancora valido espresso dalla Cassazione prima della riforma del condominio, il condomino può richiedere e ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (non soltanto, dunque, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea), senza dovere specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti (Cass. civ., sez. II, 21/09/2011, n. 19210).

Si può quindi affermare che tale diritto si sostanzia in un'attività collaborativa del condomino (mediante la richiesta di fissazione di un appuntamento presso lo studio dell'amministratore).

Se l'amministratore impedisce ingiustamente al condomino l'esercizio del diritto di accesso ai documenti condominiali può essere inevitabile ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

È legittimo il ricorso per ingiunzione per consegna di documenti (art. 633 c.p.c.) adottato dal conduttore per l'acquisizione dei documenti non consegnati dal capo condomino. Altra strada percorribile è quella segnata dall'art. 700 c.p.c., strumento giuridico residuale che presuppone la coesistenza del fumus boni iuris e il periculum in mora: condizioni che si applicano anche al caso in esame.

Ulteriore strumento processuale, adottabile per la consegna dei documenti condominiali, è anche il procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c. (introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 69/2009).

In ogni caso i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese, mentre le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

Si può quindi affermare che il Legislatore abbia voluto distinguere nettamente tra i giustificativi di spesa e le altre scritture attinenti la gestione dell'ente condominiale.

Attenzione, però, che come è già stato evidenziato i condomini non posso chiedere di visionare documenti in nessun modo riconducibili alla nozione di "documenti giustificativi di spesa".

È questo il principio espresso dalla sentenza del Tribunale di Catania del 30 giugno 2017 n. 3125 (inedita).

Esercizio abusivo del diritto di visionare e estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa: la vicenda

Alcuni condomini chiedevano invano all'amministratore la consegna di una parte della documentazione dell'ente condominiale, tra cui copia delle matrici dei 120 assegni bancari (riportati nella colonna "A vostro debito" degli estratti-conto relativi all'anno 2013 del conto corrente bancario intestato al condominio) e copia degli stati avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento attinenti i lavori di manutenzione straordinaria di parti comuni avviati nel 2011 ed ultimati nel gennaio del 2014. Successivamente per ottenere i documenti mancanti i condomini richiedevano ed ottenevano dal Tribunale un decreto ingiuntivo a cui però l'ex amministratore si opponeva.

Secondo quest'ultimo i condomini avevano abusato del diritto di copia di cui all'articolo 1130 bis c.c., utilizzandolo come strumento volto al "perseguimento di callidi scopi ritorsivi"; in particolare lo stesso professionista faceva presente che, a tutela dell'integrità dello stabile e del suo decoro architettonico, aveva diffidato una dei condomini opposti dal portare avanti lavori abusivi.

Dopo tale iniziativa, però, ad avviso dello stesso ex amministratore, era iniziato un progressivo utilizzo distorto del diritto di accesso ai documenti gestionali del condominio, al solo ed unico scopo di vessarlo.

La decisione

Il Tribunale ha considerato arbitraria ed in nessun modo riconducibile all'articolo 1130 bis c.c. la pretesa dei condomini di estrarre copia anche di documentazione in nessun modo riconducibili alla nozione di "documenti giustificativi di spesa".

In particolare secondo lo stesso giudice non possono certamente considerarsi pezze giustificative né le suddette "matrici dei 120 assegni bancari", né i suddetti stati avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento attinenti i lavori di manutenzione straordinaria di parti comuni avviati nel 2011 ed ultimati nel gennaio del 2014. In relazione a tali documenti, quindi, il Tribunale ha evidenziato un'evidente forzatura del dato normativo di riferimento con la conseguenza che l'esercizio del diritto fatto valere e risultato parzialmente abusivo; di conseguenza il decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione è stato revocato ma il Tribunale ha condannato l'amministratore a consegnare tutta l'altra documentazione richiesta rientrante nei documenti giustificativi di spesa attinenti la gestione del condominio.

Sentenza
Scarica Trib. Catania 30 giugno 2017 n. 3125
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