Un amministratore riceveva un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per gli anni d'imposta 2008 e 2009.
La Commissione Tributaria Provinciale ha dato ragione all'amministratore.
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che né la documentazione contabile né il prospetto riepilogativo prodotti dal ricorrente sono stati idonei a superare e giustificare le puntuali contestazioni contenute nel processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza.
Il problema ha riguardato prelevamenti dal conto corrente bancario e versamenti, entrambi non risultanti dalle scritture contabili.
Onere della prova sui movimenti bancari e reddito professionale
Secondo l'amministratore - che ricorreva in cassazione - spetta all'amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, e che i versamenti (pure essi non risultanti dalle scritture contabili) corrispondano, invece, ad importi riscossi nell'ambito dell'attività professionale.
In perfetta aderenza con la Commissione Tributaria Regionale, la Cassazione ha però ricordato che le norme in materia di accertamenti bancari presentano un contenuto complesso, consentendo di riferire a redditi/ricavi imponibili tutti i movimenti bancari rilevati dal conto dell'attività economica svolta dal contribuente, qualificando gli accrediti come ricavi e gli addebiti egualmente come manifestazione di ricchezza, in quanto considerati spese per corrispettivi versati per acquisti di beni e servizi reimpiegati nella produzione di maggiori ricavi di ammontare non inferiore agli importi prelevati. La presunzione legale può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. civ., sez. V, 30/12/2015, n. 26111).
Il ricorrente invece ha prodotto solo la propria documentazione contabile ed un prospetto riepilogativi che non sono stati ritenuti sufficienti per dimostrare l'avvenuta contabilizzazione e dichiarazione dei compensi analiticamente individuati dai verificatori né di spiegare i motivi dell'omessa contabilizzazione.
Verbali di nomina e ricostruzione del reddito imponibile dell'amministratore
Merita di essere sottolineato che è stato ritenuto corretto il verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza i cui dati relativi ai compensi per la gestione ordinaria dei singoli condomini sono stati estratti dalle fatture emesse nei confronti dei condomini risultati amministrati e, in mancanza delle fatture, dai verbali di assemblea nei quali veniva affidato l'incarico.