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Mediazione per direttissima, rinvio del primo incontro non concesso

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Messina la richiesta di rinvio del primo incontro deve essere giustificata.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Mediazione sì, ma di fretta. Potrebbe essere questa la sintesi della riflessione indotta dalla lettura di una recente sentenza del Tribunale di Messina (n. 2134 del 16/11/2023), soprattutto se abbinata alle scelte adottate in materia dal Legislatore con la nota riforma Cartabia.

Il Giudice siciliano, come si dirà a breve, ha ritenuto ragionevole e fondata la decisione dell'organismo di mediazione (e/o del mediatore) di non concedere il rinvio del primo incontro alla parte invitata che aveva presentato tale richiesta il giorno prima dell'appuntamento.

La riforma Cartabia, come è noto, ha inoltre contingentato i tempi di durata massima della procedura, fissati in tre mesi (art. 6 D.lgs. 28/2010), salvo accordo congiunto delle parti, che deve risultare da atto scritto.

Mediazione di fretta. Fatto e decisione

Nella specie un amministratore, costituitosi in nome e per conto del condominio in un giudizio di impugnazione di delibera assembleare, aveva eccepito l'improcedibilità dell'azione perché, a suo dire, non era stato preventivamente svolto il procedimento di mediazione c.d. obbligatoria.

Era accaduto che il condomino impugnate aveva inviato la relativa istanza a un organismo territorialmente competente, il quale aveva quindi provveduto a fissare la data del primo incontro e a inviare la relativa richiesta di partecipazione all'amministratore condominiale pro tempore.

Quest'ultimo, il giorno prima della data fissata per l'incontro, aveva però richiesto alla segreteria dell'organismo un rinvio, adducendo di stare poco bene.

L'organismo (e/o il mediatore) avevano però rifiutato di procedere al rinvio dell'incontro ed era stato pertanto redatto un verbale negativo di mediazione. Il condomino attore aveva quindi avviato il giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale di Messina e l'amministratore condominiale, come detto, aveva eccepito l'improcedibilità del giudizio, in quanto la mediazione non poteva considerarsi effettiva, non essendo stato messo in condizione di parteciparvi.

Il Tribunale, come anticipato, ha ritenuto l'eccezione infondata, perché l'istanza di rinvio della mediazione era pervenuta soltanto il giorno precedente la riunione e nella stessa non risultavano documentati i motivi di salute addotti dall'amministratore condominiale.

Di conseguenza, secondo il Giudice, il mediatore aveva legittimamente rigettato la richiesta e definito la mediazione con verbale negativo.

=> Mediazione e condominio: perchè funziona meglio delle cause civili

Considerazioni conclusive

La decisione in commento, seppure ineccepibile dal punto di vista processuale, lascia spazio ad alcune riflessioni sulla natura e le finalità della mediazione (obbligatoria). Processualmente, infatti, a fronte di un verbale negativo di mediazione, la condizione di procedibilità non poteva non essere considerata come avverata.

Tuttavia viene da chiedersi se l'organismo di mediazione e/o il mediatore (sul punto la sentenza non offre ulteriori elementi) che nella specie hanno rifiutato la richiesta di rinvio dell'amministratore condominiale, che la stessa fosse o meno realmente motivata, abbiano agito in maniera corretta.

Se, infatti, scopo dichiarato della mediazione c.d. obbligatoria a suo tempo introdotta dal Legislatore è stato quello di ridurre le sopravvenienze di giudizi civili, confidando sulla capacità delle parti, grazie all'intervento del mediatore, di trovare una soluzione conciliativa che ponesse fine alla lite, non è chi non veda l'intrinseca contraddizione insita in tale comportamento. La mediazione è, per sua natura, nella disponibilità delle parti.

Anche in quella c.d. obbligatoria, che ha dovuto essere per così dire imbrigliata, in modo da poterla raccordare al procedimento giudiziale (che la stessa è chiamata a evitare), il principio di fondo è naturalmente quello di fare tutto ciò che è possibile per aiutare le parti a trovare una soluzione conciliativa.

Ciò appare chiaro fin dalla definizione che ne ha voluto dare il Legislatore delegato (art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28/2010) e traspare da molte altre disposizioni, con le quali si è comunque cercato di allentare le briglie di cui si diceva in precedenza (dall'art. 2, che limita il novero delle controversie mediabili alla sola condizione della disponibilità del relativo diritto, dall'art. 3, comma 3, che stabilisce l'informalità degli atti del procedimento, dall'art. 8, comma 3, che del pari stabilisce che il procedimento si svolge senza formalità).

Viene allora da chiedersi perché mai un organismo/mediatore, soprattutto prima della riforma Cartabia, dovrebbe negare un rinvio dell'incontro alla parte invitata, pregiudicando in tal modo irrimediabilmente la possibilità di trovare un accordo conciliativo ed evitare il giudizio. A parere di chi scrive si tratta di un errore davvero grave e strategico.

La mediazione non è (o non dovrebbe essere) una sorta di procedimento amministrativo o, peggio ancora, un processo (nel quale, per inciso, non è raro il rinvio delle udienze disposto dal giudice su richiesta anche di uno soltanto dei difensori delle parti), nel quale "sanzionare" la parte che non ha rispettato i termini che le sono stati assegnati (anche se eventualmente previsti nel regolamento dell'organismo di mediazione).

Sappiamo però che con la riforma Cartabia, in preda alla smania di ridurre i tempi del processo civile, si è scelto di intervenire con decisione anche sui ritmi della mediazione, rimarcando (e abbreviando) il termine di durata massima del procedimento (art. 6, comma 1) e fissando dei tempi precisi per l'individuazione della data del primo incontro (art. 8, comma 1). Peccato che la fretta non sia una buona alleata della mediazione. O, meglio, ogni conflitto ha i suoi tempi.

Stabilire per legge quale debba essere la durata del complesso percorso che può portare ciascuna parte a prendere in considerazione le ragioni dell'altro appare francamente bizzarro.

Sentirsi poi dire dal mediatore al primo incontro di mediazione che se non si raggiungerà l'accordo in quella sede e sarà necessario fissarne uno nuovo per la prosecuzione delle trattative occorrerà versare all'organismo un ulteriore importo a titolo di indennità non induce certo serenità nelle parti che si sono appena accomodate attorno al tavolo.

Sentenza
Scarica Trib. Messina 16 novembre 2023 n. 2134
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