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Assicurazione per responsabilità civile: presupposti per l'operatività della polizza

Dei danni causati all'immobile condominiale dall'inerzia del Comune, che non esegue manutenzione sulla sua proprietà, e successivi alla stipula del contratto di assicurazione risponde l'assicuratore.
Avv. Adriana Nicoletti 

Sottoscrivere un contratto di assicurazione della responsabilità civile è un modo per garantire sé stessi dai rischi dell'alterazione negativa del proprio patrimonio in conseguenza di fatti intervenuti durante il tempo dell'assicurazione per un fatto colposo.

Nel verificarsi dell'evento l'assicuratore interviene in sostituzione dell'assicurato, che viene così ritenuto indenne per il ristoro dovuto per i danni provocati.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3051 in data 1 febbraio 2024, con una sentenza complessa, ha esaminato i principi informatori della norma preordinata alla disciplina dell'assicurazione in materia di responsabilità civile, con una attenta e precisa definizione dei concetti di rischio, colpa nonché di involontarietà del danno che si contrappone alla sua accidentalità.

Accolta la domanda di manleva del Comune verso la società di assicurazione per infiltrazioni derivanti dalla proprietà dell'Ente. Fatto e decisione

Il Comune di Genova ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado con la quale, a conferma della decisione di primo grado, era stata respinta la domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti di due compagnie di assicurazione per la responsabilità civile con le quali l'Ente aveva stipulato contratti di garanzia. Delle due compagnie solo una si costituiva nel giudizio di legittimità.

Oggetto della controversia era rappresentato dalla richiesta di risarcimento formulata da un condominio nei confronti del Comune per i danni causati all'edificio a seguito del crollo di due cornicioni conseguente alla mancata manutenzione di una gronda che interessava una parte di proprietà del Comune stesso.

La sentenza di merito è stata censurata per tre motivi, di cui due sono stati accolti dalla Corte Suprema, con assorbimento del terzo.

Con il primo motivo il Comune imputava al giudice dell'appello l'errore di non aver esaminato le condizioni generali e particolari della polizza e di avere confuso l'evento corrispondente al rischio (il crollo che aveva determinato il danno) con la causa dell'evento (la mancata manutenzione).

Come emerge dalla sentenza impugnata, infatti, non sarebbe mai consentita l'assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, a nulla rilevando che l'evento, e quindi il pregiudizio patrimoniale, si sia verificato dopo la stipula del contratto.

La Corte di legittimità, nel sovvertire la decisione di appello, ha evidenziato che "nel contratto di assicurazione, con il lemma "rischio" si designa la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato "sinistro" e consistente in un pregiudizio al patrimonio o all'integrità fisica di una persona".

Diversa è, invece, la causa dell'oggetto di rischio che rappresenta "la scaturigine del fatto dannoso, a quest'ultimo legata da un nesso eziologico di normale derivazione. La causa dell'evento può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o anche sopravvenire in corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l'efficacia dell'assicurazione".

Alla luce di tali principi e del contenuto della polizza di assicurazione (garanzia per i danni involontariamente causati a terzi da beni immobili di proprietà del Comune) la Corte ha accertato che nessun patto contrattuale ne esonerava o limitava l'efficacia con riferimento a natura, tipologia e momento di scoperta della causa del rischio protetto. Ergo; la Corte di appello aveva errato nell'avere assegnato valore dirimente all'epoca di manifestazione della causa del fatto dannoso.

La sentenza di secondo grado è stata riformata anche nel punto in cui la Corte, non avendo considerato che la polizza copriva i danni involontariamente cagionati a terzi aveva, erroneamente, dato rilevanza all'accidentalità, legata a caso fortuito o forza maggiore dell'evento. Così violando anche il disposto dell'art. 1917, co. 1, c.c.

Polizza assicurativa condominiale, nozione, obbligatorietà, maggioranze deliberative e ripartizione spese.

Considerazioni conclusive

Prima di fare qualche osservazione sulla sentenza in esame - che in verità, per la sua chiarezza espositiva, è più che esaustiva - è opportuno richiamare in sintesi alcuni concetti insiti nelle disposizioni generali del Codice civile (artt. 1882 e ss. c.c.), concernenti il contratto di assicurazione, comunemente definito come un rapporto bilaterale oneroso in cui il rischio è elemento essenziale.

L'onerosità è costituita dal pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato, mentre il rischio consiste nella eventualità della prestazione che fa rientrare contratto nella categoria dei "contratti aleatori".

Se il rischio, che rappresenta la causa del contratto ovvero il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato, si trasferisce automaticamente da questi all'assicuratore è pacifico che esso deve preesistere alla stipula del contratto, pena la sua nullità. "Quello che, invece, deve essere successivo alla conclusione di siffatto contratto, e sempre al fine di evitare la configurabilità della sua nullità per essersi l'eventualità di un fatto sfavorevole (nel quale consiste, appunto, il rischio) già verificata, è l'evento" (Cass. 22 dicembre 2006, n. 27458).

Questi due principi, formulati in materia di assicurazione in generale si trasferiscono automaticamente nell'assicurazione della responsabilità civile disciplinata dagli artt. 1917 e ss. c.c., essendo analoga la ratio sottesa.

La causa del contratto di assicurazione, che è quella di liberare il sottoscrittore dell'atto, non deve essere confusa con la causa dell'evento che ha dato vita alla trasformazione del rischio futuro in una situazione attuale e concreta.

Nella fattispecie in esame l'evento dannoso si era verificato dopo la stipulazione, da parte del Comune, del contratto con la società di assicurazione, quindi, questa doveva manlevare l'assicurato dalle sue responsabilità.

In questo senso, quindi, correttamente la Corte Suprema ha ritenuto la piena sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1917 c.c.

A questo proposito va ancora osservato che il giudice di legittimità, nel rinviare la controversia al giudice dell'appello in diversa composizione per una nuova decisione che tenga conto dei principi espressi in motivazione ha, altresì, delegato il giudice del merito in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

In questo caso occorre fare riferimento all'art. 1917, co. 3, c.c. che stabilisce i limiti per le spese da porre a caso dell'assicuratore. Sul punto la giurisprudenza (Cass. 09 febbraio 2021, n. 3011) ha affermato che "in tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti".

Un ultimo cenno riguarda il binomio danno involontario e danno accidentale, rispetto al quale la consolidata giurisprudenza (per tutte Cass. 11 agosto 2017, n. 20070) ha ritenuto che "L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.

Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose".

Sentenza
Scarica Cass. 1 febbraio 2024 n. 3051
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