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Polizza Globale fabbricati: cosa risarcisce?

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne il contraente/assicurato e i suoi familiari per danni involontariamente cagionati a terzi.
Avv. Caterina Tosatti 

La pronuncia che esamineremo oggi ci dà modo di approfondire alcune questioni inerenti il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, in particolare che cosa accade dopo che l'assicurazione abbia risarcito il proprio assicurato e si surroghi nei suoi diritti per ottenere la restituzione dell'indennità presso il terzo danneggiante.

Polizza Globale fabbricati: cosa risarcisce? La pronuncia

La Alfa Spa, assicurazione, cita in giudizio Tizio, in rivalsa rispetto ai danni derivanti dall'incendio - sviluppatosi dall'appartamento condotto da Tizio, di proprietà di Caio - che Alfa Spa aveva già liquidato al Condominio, proprio assicurato e ad alcuni condòmini.

L'incendio, che ebbe origine presso l'appartamento locato da Caio, condòmino, a Tizio, aveva danneggiato sia questo appartamento, che alcune parti comuni del Condominio ed altre unità immobiliari.

Dal rapporto dei VVF intervenuti, la causa dell'incendio era stata individuata in una candela che Tizio aveva dimenticato accesa nel proprio immobile.

La Alfa Spa, cui il Condominio titolare della polizza assicurativa denunciava il sinistro, interveniva e liquidava, in seguito a transazione raggiunta con lo stesso, una somma pari a circa 120.000,00 € per i danni (del Condominio e dei singoli condòmini) e per le operazioni di bonifica seguite all'incendio e sostenute dal Condominio medesimo.

Eseguita la liquidazione, Alfa Spa riteneva quindi di surrogarsi nei diritti dell'assicurato (Condominio) verso il terzo responsabile, che Alfa Spa individuava in Tizio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1588 e 2051 c.c.

Tizio, costituitosi, svolge un argomento difensivo interessante, che il Tribunale di Bolzano evidenzierà ai fini della decisione.

Egli sostiene che la Alfa Spa, tramite la polizza Globale Fabbricati (GF) stipulata con il Condominio, si era impegnata a tenere indenne anche lo stesso Tizio dei danni che costui fosse stato tenuto a risarcire, esclusi unicamente i danni arrecati all'immobile condotto in locazione.

Infatti, secondo Tizio, in base alle condizioni generali di polizza riportate nella GF tra Alfa Spa e Condominio, erano coperti anche i conduttori dei condòmini per i danni dai medesimi conduttori cagionati al Condominio, agli altri condòmini o a terzi.

Questo comporta che la somma che Alfa Spa può azionare in rivalsa verso Tizio sia limitata al danno subìto dall'appartamento condotto, non anche a quelli relativi al Condominio ed ai singoli condòmini che rientrerebbero nella polizza GF.

Tizio, poi, chiede di chiamare in causa in manleva la propria compagnia assicuratrice, la Beta Spa, che si costituisce svolgendo anch'essa eccezioni di interesse.

Innanzitutto, la Beta Spa contesta la surroga di Alfa Spa nei diritti del suo assicurato, cioè il Condominio. Sostiene che, in base alle condizioni generali della polizza GF sottoscritta e prodotta, è previsto che la Alfa Spa avrebbe rinunciato al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso condòmini e terzi.

Inoltre, la quietanza sottoscritta dal Condominio in seguito alla liquidazione del danno da parte di Alfa Spa non prevedeva detta surroga, pertanto sarebbe inidonea a fondare la legittimazione attiva di Alfa Spa nel corrente giudizio.

Infine, Beta Spa eccepisce l'inoperatività della polizza verso il proprio assicurato, Tizio, ritenendo che si tratti di garanzia di secondo rischio e che le condizioni generali del contratto stipulato con costui escludessero i danni a cose che l'assicurato avesse in consegna o custodia o in detenzione, a qualsiasi titolo.

Il Tribunale di Bolzano accoglie parzialmente la domanda di Alfa Spa a carico di Tizio: vediamo perché.

Polizza GF: chi è il contraente e chi l'assicurato

Premesso che il sinistro (l'incendio), per come descritto dalla Alfa Spa, i danni, per come dalla stessa quantificati e liquidati e la polizza tra questa e il Condominio sono fatti pacifici e non contestati tra le parti, il Tribunale parte esaminando proprio la polizza GF.

La stessa viene qualificata come tale (GF) ed il Tribunale rileva che quella stipulata tra Alfa Spa ed il Condominio estende la propria copertura all'intero immobile (Condominio), includendo sia i danni da incendio subìti dalle parti comuni, sia quelli subìti dalle unità di proprietà individuale, in quanto ciò è riportato nelle condizioni generali di polizza.

In virtù del meccanismo previsto dall'art. 1916 c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Pertanto, avendo Alfa Spa, quale assicuratrice del Condominio, corrisposto all'ente (ed ai singoli condòmini) l'indennità dovuta in base alla polizza per l'incendio causato presso l'immobile di Tizio, la medesima Alfa Spa è surrogata nei diritti del Condominio (e dei singoli condòmini) verso il responsabile, quindi ha diritto di rivalersi verso costui delle somme pagate al proprio assicurato per il danno.

Quanto alla posizione dei singoli condòmini rispetto alla copertura estesa ai danni subìti dalle loro unità immobiliari, il Condominio riveste in questo caso la posizione di contraente, mentre il soggetto «assicurato» viene ad essere il singolo condòmino il cui immobile sia stato leso.

Si tratta di qualificare questa parte del contratto di GF come assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 c.c., cioè un'assicurazione stipulata a tutela di soggetti non ancora identificati (se lo fossero, sarebbe invece un'assicurazione per conto altrui), in quanto il rischio può realizzarsi verso una platea di soggetti non ancora determinata al momento della stipula del contratto.

A dire il vero, nel caso della GF, alcuni dei soggetti tutelati sono più o meno già determinati o determinabili, in quanto il Registro Anagrafe Condominiale dovrebbe già contenere l'elenco dei condòmini (proprietari) e dei loro aventi - causa che vantino diritti, reali o personali, di godimento sulle unità immobiliari (conduttori, usufruttuari, comodatari, etc.); al più, possiamo affermare che la persona fisica (sia del condòmino che del suo avente - causa) può mutare nel tempo, date le vicende di trasferimento dei diritti sull'immobile oggetto di copertura, per cui il risarcimento spetterebbe a chi era proprietario (condòmino) o avente - causa (conduttore, etc.) al momento di verificazione del sinistro e comunque a colui che ha subìto le conseguenze del danno, non al soggetto diverso cui l'immobile sia pervenuto successivamente (salvo il caso di successione mortis causa o di cessione del diritto di credito derivante dall'illecito extracontrattuale, cioè dal danno).

Prevede dunque l'art. 1891, 2° comma, c.c., che «i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo».

In altre parole, il Condominio avrebbe potuto far valere il diritto degli assicurati (singoli condòmini danneggiati) previa acquisizione del loro consenso.

Ci permettiamo sommessamente di evidenziare come, a nostro avviso, con «diritti derivanti dal contratto» l'art. 1891 c.c. intenda riferirsi ai diritti del soggetto assicurato (nel nostro caso, i singoli condòmini) e non al diritto di surroga, che spetta alla compagnia assicuratrice.

Di qui, non è 'liquida' la motivazione con cui l'estensore afferma che, siccome il Condominio, quale contraente, può far valere i diritti in nome e per conto del condòmino, quale assicurato, con il consenso di quest'ultimo e, avendo la Alfa Spa indennizzato il danno alle unità individuali ad essa spetta, ex art. 1916 c.c., la surroga nei diritti dei singoli condòmini verso i terzi responsabili.

Cioè, Alfa Spa non doveva ottenere alcun consenso per esercitare la surroga verso Tizio, perché il diritto di surroga nasce automaticamente - oltre che dal contratto di assicurazione sottostante che lo preveda o non lo escluda espressamente - dal pagamento dell'indennità da parte dell'assicurazione al proprio assicurato e dalla richiesta, inoltrata dall'assicurazione al terzo responsabile, contenente la volontà (dell'assicurazione) di rivalersi verso costui di quanto pagato al proprio assicurato.

Il consenso di cui si parla è quello che il Condominio doveva ottenere presso i singoli condòmini danneggiati per richiedere il risarcimento dei danni a loro occorsi alla Alfa Spa, secondo le regole della polizza per conto di chi spetta.

Secondo l'estensore, detto consenso è «ricavabile in via presuntiva da quietanza e transazione e ordini di bonifico» intercorsi tra la Alfa Spa e il Condominio, anche per i singoli condòmini.

Abbiamo visto come la Beta Spa avesse eccepito che il contratto di GF tra Alfa Spa ed il Condominio prevedesse una rinuncia alla surroga verso «condòmini e terzi»; il Tribunale di Bolzano ritiene invece che detta rinuncia operi solamente verso i condòmini, i clienti e i fornitori del Condominio, mentre Tizio, quale conduttore del condòmino Caio, non rientrerebbe tra tali soggetti.

Tuttavia, è noto che, quando viene stipulata una polizza GF per la responsabilità civile, tra i 'terzi danneggiati' vengono inclusi proprio i condòmini e le persone con essi conviventi - con l'eccezione della copertura del medesimo tipo di danno da parte della assicurazione per danni.

In realtà, questa apparente aporia si 'risolve' con la risposta che il Tribunale darà alla questione relativa alla somma che Alfa Spa poteva effettivamente domandare a Tizio, quale conduttore.

Responsabilità locatore e conduttore per i danni verso i terzi

Sul punto, il Tribunale richiama la giurisprudenza della Cassazione, laddove si afferma che: «Con riguardo ai danni subiti da terzi a causa di un incendio, sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo rivalsa sul conduttore che abbia omesso di avvertirlo ex art. 1577 c.c.), mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi, la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione della suddetta norma, grava soltanto sul medesimo». (Cassaz., sent. n. 23945/2009).

Nel caso di specie, è evidente che l'incendio si propagò dall'immobile condotto da Tizio e che non fu dovuto a problematiche attinenti le strutture murarie o gli impianti, bensì alla condotta personale e colposa del soggetto che lo abitava in quel momento, che pertanto ne risponde a titolo contrattuale verso il suo dante - causa (il locatore Caio) ed a titolo extra - contrattuale verso i danneggiati - il Condominio ed i singoli condòmini.

La Polizza GF e i danni causati dagli aventi - causa dei condòmini

Tizio aveva sollevato eccezione relativa al quantum risarcibile (rectius, ottenibile dalla Alfa Spa in rivalsa presso di lui), menzionando la sua qualità di soggetto assicurato e la parte del contratto di GF ove si stabiliva che «la società [Alfa Spa, N.d.A.] si obbliga a tenere indenni i singoli conduttori (condomini e locatari) dei locali adibiti ad appartamenti, nonché i componenti la loro famiglia (risultanti dal certificato dello Stato di famiglia o ivi residenti quali conviventi), di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale, compreso la spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alle normali attività famigliari purché svolgentesi nell'ambito dei singoli appartamenti o della proprietà condominiale.

Sono compresi in garanzia, con franchigia fissa di € 100,00 per sinistro, i danni arrecati all'immobile o alle sue pertinenze, con esclusione dei danni arrecati alle parti di immobile del conduttore che ha causato il danno.

La garanzia è prestata fino a concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per cose ed animali».

Pertanto, secondo la tesi di Tizio, che il Tribunale di Bolzano accoglie, la Alfa Spa era tenuta anche nei suoi confronti a coprire i danni alle parti comuni ed agli immobili degli altri condòmini derivati dalla condotta del medesimo Tizio, mentre non era tenuta a coprire i soli danni relativi all'immobile condotto da Tizio, perché quello è un danno tra due privati escluso espressamente dalla polizza - spesso, le polizze GF includono anche i danni tra condòmini.

Sommessamente evidenziamo che la dicitura «… i singoli conduttori (condòmini e locatari) [cioè, conduttori, N.d.A.]» che viene citata dalla polizza GF stipulata tra la Alfa Spa ed il Condominio risulta di non immediata comprensione: un condòmino, in quanto tale, non potrà mai essere conduttore del proprio immobile, al massimo possiamo immaginare che conduca in locazione l'immobile di un altro condòmino, ma allora rientrerebbe nel concetto di 'conduttore', per cui o la clausola è pleonastica oppure non è chiaro il significato che si voleva dare alla medesima.

In questo modo, dalla somma inizialmente richiesta dalla Alfa Spa, di circa € 120.000,00, il Tribunale riconosce come dovuta da Tizio la sola quota di circa € 50.000,00, quale danno riportato all'appartamento di Caio, locato a Tizio, come accertato da perizia di parte non contestata e liquidato dalla Alfa Spa a Caio.

Manleva dell'assicurazione del conduttore e garanzia a secondo rischio

L'assicurazione del conduttore, Beta Spa, come riportato sopra, aveva ritenuto non operante la polizza stipulata con Tizio per vari motivi, ma il Tribunale non li ravvede, osservando che, nelle condizioni generali del contratto di assicurazione tra Tizio e Beta Spa si legge che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il contraente/assicurato e i suoi familiari da quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento del danno (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, tra l'altro, per danneggiamenti a cose in relazione ad attività del tempo libero.

Il medesimo passaggio indica anche a titolo esemplificativo alcuni rischi risarcitori compresi nella garanzia, tra i quali figurano i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di fabbricati costituenti la dimora abituale dell'assicurato, nonché delle dimore saltuarie, dovendosi intendere per fabbricato il complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile o una unità immobiliare, adibito a civile abitazione; altra clausola contrattuale della medesima polizza prevede inoltre espressamente che sono compresi nella garanzia i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio.

Secondo il Tribunale, quanto sopra non viene contraddetto o in alcun modo invalidato dalla diversa clausola del medesimo contratto ove si prevede che «l'assicurazione non comprende i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo» perché detta clausola deve interpretarsi come riferita esclusivamente a "cose" mobili, e non anche immobili, altrimenti essa si porrebbe in inconciliabile contradizione con il resto delle condizioni generali (v. art. 1367 e 1370 c.c.).

Anche l'eccezione di Beta Spa circa la natura di garanzia a secondo rischio della polizza stipulata con Tizio è ritenuta infondata dal Tribunale. Detta natura avrebbe comportato che nel caso in cui per il medesimo rischio esistessero altre assicurazioni in corso o attivabili, la copertura di Beta Spa per Tizio avrebbe avuto efficacia solamente per la parte di danno eccedente le somme già coperte oppure per la parte scoperta.

Tuttavia, osserva il Tribunale, da un lato risulta accertato che la polizza tra Alfa Spa e il Condominio non copre anche i danni causati da Tizio, quale conduttore, all'unità immobiliare dallo stesso condotta; dall'altro lato, dalla perizia sui danni assunta su incarico di Alfa Spa emerge che Caio, oltre alla citata polizza con Beta Spa, godeva anche di una polizza assicurativa presso Gamma Spa, che copriva parte dei danni subiti dal suo appartamento, come riportato dalla medesima Alfa Spa.

Cosicché la copertura fornita da Gamma Spa, come anche quella di Alfa Spa, riguarda evidentemente il rischio "danni", e tutela quindi il patrimonio di Caio, mentre la copertura di Beta Spa riguarda il diverso rischio "responsabilità civile verso terzi", e tutela quindi il patrimonio di Tizio, così da escludere che ci troviamo di fronte al «medesimo rischio assicurato» come inteso dalla Beta Spa.

Mancato pagamento del premio assicurativo e danni subiti da uno dei condomini. Quali conseguenze?

Sentenza
Scarica Trib. Bolzano 12 aprile 2022 n. 361
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