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Trucchetto del condomino per alterare i consumi: a prescindere dal reato, come può reagire il fornitore di energia elettrica per tutelare le sue ragioni?

La “severa” reazione del fornitore contro il condomino ben descritta in una decisione del Tribunale di Cosenza.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Le sentenze che trattano della sottrazione di energia elettrica da parte di condomini sono sempre più numerose. In ambito penale i giudici supremi ci hanno chiarito che deve essere qualificata come appropriazione indebita e non come furto l'utilizzo abusivo dell'energia che transitando attraverso il contatore serve in concreto gli impianti condominiali. Deve essere qualificato invece come furto e non come appropriazione indebita la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi ad uso della propria abitazione di energia elettrica invece destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

In tal caso il condomino (o il conduttore) pone in essere una condotta che distoglie (devia) il flusso dell'energia che è transitato dal contatore, così che essa alimenti (soltanto) gli apparecchi e gli impianti propri (Cass. pen., sez. V, 04/05/2022, n. 17773).

Chiarita questa differenza merita di essere segnalata una decisione del Tribunale di Cosenza (sentenza n. 820 del 30 aprile 2022) che ha preso in considerare il problema della reazione (civilistica) del fornitore di energia elettrica che, a seguito di un'operazione di controllo del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, si è accorto di un abuso da parte di una cliente.

Trucchetto del condomino per alterare i consumi elettrici, interruzione della fornitura e invio di "onerosa" fattura di rettifica: la vicenda

A seguito di una segnalazione da parte di militari impegnati in un'operazione di controllo del territorio, gli addetti di un noto fornitore di energia elettrica scoprivano che l'utenza di una cliente (una condomina), mediante by-pass, era alimentata direttamente dalla rete del distributore senza passare per il contatore, in modo tale da consentire una misurazione di energia elettrica inferiore rispetto a quella effettivamente consumata, tanto che, staccato il contatore, continuava ad esserci corrente presso l'appartamento.

In particolare il controllo era stato fatto dagli addetti della società di distribuzione incaricata della manutenzione e controllo dei contatori e di gestione della rete di distribuzione, oltre al calcolo della misura dell'energia poi contabilizzata all'utente finale.

Successivamente gli addetti della società di distribuzione, constatato l'abusivo prelievo (il collegamento abusivo era stato rivenuto su un muro esterno del pianerottolo), procedevano al distacco del contatore e provvedevano a mettere in sicurezza la rete. Inoltre comunicavano la notizia di reato alla Procura ed effettuavano la ricostruzione dei consumi, secondo parametri suscettibili di essere legittimamente verificati e contestati, trasmettendo i dati alla società venditrice, titolare del contratto di somministrazione di energia elettrica e, quindi, unico soggetto con diritto al recupero del corrispettivo per i maggiori consumi non fatturati.

A tale proposito si precisa che la stessa società venditrice inviava alla cliente fattura di rettifica in cui era conteggiata anche la ricostruzione dei consumi.

La cliente - condomina, si rivolgeva al Tribunale deducendo di avere subito danni in conseguenza dell'illegittimo distacco della fornitura elettrica (prolungatosi per 20 giorni), oltre al danno morale di vedersi accusata ingiustamente di furto, senza che venissero accertati l'effettivo funzionamento del supposto by pass e la sua responsabilità in merito alla realizzazione del "trucchetto".

Inoltre contestava la fattura di rettifica con cui la società venditrice dell'energia elettrica le richiedeva il pagamento di una somma elevata.

Di conseguenza chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della predetta società con conseguente condanna del fornitore al risarcimento del danno.

Trucchetto del condomino per alterare i consumi elettrici, interruzione della fornitura e invio di "onerose" fatture di rettifica: la decisione

Il Tribunale ha respinto le richieste della cliente-condomina. Secondo lo stesso giudice la società di distribuzione ha svolto le verifiche ed operato nel rispetto delle sue competenze e sotto il controllo della Polizia Giudiziaria che ne aveva richiesto l'ausilio, procedendo poi alle necessarie comunicazioni alla società venditrice ed alla ricostruzione dei consumi.

In ogni caso, ad avviso del Tribunale, dopo aver scoperto il "trucchetto" della condomina che consentiva alla corrente di non passare tramite il contatore e di non misurare il prelievo abusivo di corrente, il fornitore era pienamente legittimato a rimuovere il contatore; di conseguenza non vi è stata alcuna condotta illecita posta in essere dalla società di distribuzione suscettibile di arrecare danno ingiusto alla cliente presso la cui utenza erano state operate le verifiche.

Del resto resta a carico dell'utente, che si dichiari estraneo alla riscontrata manomissione, l'onere di dimostrare di avere adottato ogni cautela al fine di evitare intrusioni di terzi atte ad alterare il normale funzionamento del contatore.

Allo stesso modo, dopo la scoperta manomissione, il Tribunale ha considerata legittima la fattura di rettifica in cui è conteggiata anche la ricostruzione dei consumi) emessa dalla società venditrice, titolare, come sopra detto, del contratto di somministrazione di energia elettrica.

Sentenza
Scarica Trib. Cosenza 30 aprile 2022 n. 820
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