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Crollo della paratia e del relativo muro situati all'interno di un cantiere inattivo

Quando si configura il reato colposo di frana in relazione al fenomeno del cedimento e dello smottamento del terreno…
Avv. Eliana Messineo 
Mag 6, 2022

Con la sentenza n. 15181 del 15 marzo 2022 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei delitti contro l'incolumità pubblica, precisando la nozione di disastro con particolare riferimento ai disastri colposi tra i quali la frana.

L'art. 449 c.p. sanziona la causazione colposa degli eventi disastrosi previsti dalle fattispecie tipizzate al capo primo, tra le quali la frana ex art. 426 c.p.

Per la verificazione dell'evento "frana" di cui all'art. 426 c.p., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e, quindi, con il verificarsi della frana, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, non dissimilmente dagli altri disastri previsti dal Capo Primo del Titolo VI, parimenti richiamati dall'art. 449 c.p.

E, come chiarito dalla giurisprudenza, rispetto a tale evento, sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione.

L'evento si verifica, cioè, qualora si realizzi un fatto che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone.

"Pertanto, nella verifica giudiziale della sussistenza dell'evento "frana" di cui all'art. 426 c.p., non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate.

Non di meno, secondo l'orientamento consolidato, i reati di disastro colposo richiamati dall'art. 449 c.p., richiedono un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate; di talché è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; e l'effettività della capacita diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto".

Crollo della paratia e del muro all'interno di un cantiere inattivo: la vicenda

Ai proprietari committenti della costruzione di edifici residenziali, al direttore dei lavori, nonché al proprietario e direttore dei lavori delle opere in cemento armato relative alla paratia posta a sostegno del pendio ove era posto il cantiere, era stato contestato di aver cagionato per colpa, una frana che aveva danneggiato strutture pubbliche e private con conseguente necessità di evacuazione di diverse famiglie nonché realizzazione di opere di messa in sicurezza.

In particolare, dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado era emerso che nel cantiere inattivo situato su una collina erano saltati i tiranti della paratia con conseguente cedimento della paratia medesima e del muro in calcestruzzo realizzato a ridosso della berlinese, mentre il terreno a monte del manufatto, a causa di abbondanti precipitazioni era saturo di acqua ed in lento movimento.

Il cedimento della paratia tirantata aveva comportato lo smottamento della massa terrosa della collina a monte che aveva interessato i terreni confinanti di proprietà di privati ed enti pubblici. Tant'è che il Comune si era trovato costretto ad intervenire per la messa in sicurezza realizzando un terrapieno per ripristinare il piede della collina nonché edificando dei contrafforti in cemento armato ancorati alla parete della paratia non completamente crollata per cercare di stabilizzarla.

Lo smottamento del terreno aveva, altresì, causato la frana a valle di muretti di un altro cantiere posto a monte della paratia, il franamento della strada comunale nonché la necessità di disporre l'isolamento temporaneo delle linee d'alta tensione e delle condutture di metano.

Dalla verifica delle cause del crollo effettuata sulla base dei contribuiti tecnici acquisiti al processo era emerso che il cantiere era chiuso ed in stato di abbandono; che la paratia non era collaudata e non era stata manutenzionata nonché costruita con errori esecutivi gravi in quanto realizzata in struttura non drenante e priva di fori che unitamente al muro costruito in calcestruzzo vibrato aveva potenziato l'effetto diga causando il crollo della paratia e la conseguente frana.

Le condotte erano state dunque attribuite agli imputati nelle rispettive loro qualità per aver omesso qualsiasi verifica in ordine alla costruzione della paratia a regola d'arte, per aver lasciato il cantiere in stato di abbandono e quindi la paratia priva di manutenzione senza rimozione della situazione di pericolo da loro stessi creata.

Quanto alla condotta del legale rappresentante della società incaricata di realizzare la paratia, risultava che questi aveva realizzato l'opera senza un progetto depositato per un opera con gravi errori di esecuzione che non avrebbe mai superato il collaudo.

Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale di Bergamo per il reato di cui agli artt. 113 e 449 c.p. oltre il risarcimento del danno in solido in favore delle parti civili. In secondo grado, la Corte d'Appello di Brescia aveva loro concesso le attenuanti generiche, nonché concesso ai proprietari e committenti della costruzione degli edifici residenziali dove si era verificato il crollo, la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di un quarto ciascuno della provvisionale nei confronti delle parti civili, da corrispondersi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; revocato le statuizioni civili nei confronti del Comune e ridotto la provvisionale in favore delle parti civili.

Gli imputati proponevano ricorsi in Cassazione sulla base di diversi motivi. Ci soffermeremo sul motivo comune a tutti gli imputati circa la definizione e sussistenza nel caso di specie del reato colposo di frana.

Decisione della Cassazione sul crollo della paratia e frana in cantiere inattivo

La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso dedotti dagli imputati sostanzialmente volti ad escludere la sussistenza di un disastro colposo.

Per la Cassazione, gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria integrano il reato colposo di frana.

A seguito del cedimento della paratia tirantata e del muro costruito a ridosso dello stessa vi era stato lo smottamento della massa terrosa della collina e l'interessamento dei terreni confinanti di proprietà privata e pubblica con al necessità immediata di mettere in sicurezza i luoghi, di chiudere la circolazione della strada comunale a monte della frana, di evacuare alcune abitazioni prossime alla linea della frana, d disporre l'isolamento delle linee dia lata tensione e delle condutture del metano, di rimuove la gru lasciata nel cantiere divenuta pericolosa a causa dello smottamento del terreno.

In considerazione del principio di offensività, tutti questi elementi sono stati valutati come idonei a porre concretamente in pericolo l'incolumità pubblica che è l'elemento essenziale all'integrazione della fattispecie di reato.

La Cassazione ha infatti, ribadito che l'evento "frana" - da intendersi quale fatto distruttivo di proporzioni straordinarie - si verifica qualora si realizzi un fatto che espone realmente a rischio un numero indeterminato di persone.

L'evento deve porre in essere una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità senza che sia necessaria anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Ciò perché il legislatore ha voluto dare tutela rafforzata al bene fondamentale della incolumità pubblica reprimendo la causazione colposa degli eventi disastrosi e dunque il pericolo che più persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso.

Visita di ispezione in cantiere condominiale

Sentenza
Scarica Cass. pen. 15 marzo 2022 n. 15181
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