Nel caso in cui un condominio venga chiamato a partecipare ad un procedimento di mediazione, l'amministratore ha legittimazione a prendervi parte previa autorizzazione assembleare.
La legge consente al mediatore di rinviare il primo incontro affinché possa essere espletato questo adempimento laddove l'iniziale termine di comparizione si riveli insufficiente.
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Il rinvio a ciò necessario deve essere richiesto dal condominio, sicché la sua mancanza con conseguente assenza al primo incontro non può essere valutata come richiesta implicita di rinvio, bensì come mancata adesione.
Questa, in sintesi, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Venezia con una sentenza resa il 7 luglio 2021.
Mediazione condominiale, il caso
Il proprietario di unità immobiliare facente parte del condominio convenuto in giudizio aveva impugnato una delibera chiedendone l'annullamento/nullità lamentandone l'illegittimità per varie ragioni.
Nelle more del giudizio il condominio ha provveduto a specificare ed allegare che la delibera contestata era stata nel frattempo sostituita, con ciò facendo richiamo a quando stabilito dall'art. 2377 c.c. in materia di sostituzione di delibere. Il procedimento è andato dunque avanti per la valutazione della soccombenza virtuale.
La compagine condominiale, nelle proprie difese preliminari, aveva proposto eccezione di irregolarità della procedura di mediazione che aveva preceduto il giudizio. A dire del condominio, infatti, la mancata partecipazione alla procedura deflattiva era da addebitarsi all'organismo di mediazione, il quale non avrebbe rispettato la disciplina legislativa vigente in materia come posta dall'art. 8 d. lgs. n. 28/2010 ed art. 71 quater disp. att. c.c.
Come dire: se le cose fossero state fatte regolarmente e cioè se fosse stato concesso al condominio di deliberare il merito alla partecipazione alla procedura non si sarebbe arrivati in Tribunale poiché il condominio avrebbe potuto partecipare alla procedura di mediazione, non risultare assente.
Mediazione condominiale, le norme ad hoc
L'art. 8 del d.lgs n. 28/2010 disciplina in generale il procedimento, ossia le modalità di comunicazione dell'invito a partecipare e gli adempimenti minimi del primo incontro. Nessun esplicito riferimento a rinvii dei vari incontri.
L'art. 71-quater disp. att. c.c. disciplina le modalità di partecipazione del condominio alla procedura di mediazione.
In particolare i commi terzo e quarto del citato articolo specificano che:
"Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione."
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Proprio dal chiaro contenuto di queste norme e nello specifico dall'inciso "su istanza del condominio" che il giudice ha concluso per la correttezza dell'operato dell'organismo di mediazione scelto per svolgere il tentativo obbligatorio.
Mediazione condominiale, la soluzione del giudice adito
Nella sostanza, dice il magistrato adito, il rinvio non è adempimento automatico alla mancata presentazione del condominio al primo incontro. Non si tratta di adempimento che rientra nei poteri/doveri officiosi del mediatore.
Il rinvio del primo incontro, salvo che specifiche circostanze (es. mancata prova della ricezione dell'invito a comparire), può essere concesso solo su istanza di parte, nel caso di specie del condominio.
Si legge in sentenza che dalla documentazione allegata dalla difesa del condominio, "si evince che l'Organismo di mediazione di cui in parola, con nota del 5/9/2019, invitava il convenuto ad aderire alla procedura e che, a fronte della risposta dell'amministrazione condominiale, "pregava" l'Amministratore di voler convocare l'assemblea "nei tempi d'urgenza" […] e di voler fornire "nel più breve tempo possibile, vostra risposta".
A predetta richiesta formulata dall'Organismo seguiva la totale inerzia del Condominio convenuto: tant'è che si provvedeva a fissare il primo incontro alla presenza delle parti a distanza di oltre un mese dalla missiva, per il giorno 16.10.2019.
È dunque evincibile, dall'inciso "su istanza del condominio" di cui al disposto normativo summenzionato, come ricada in capo al Condominio l'onere di attivarsi per ottenere la proroga.
Nel caso di specie, quest'ultimo non ha fatto più pervenire alcuna risposta all'Organismo di mediazione, né tantomeno alcuna nota giustificativa."
Conseguenza di questa situazione era che la condizione di procedibilità si poteva dire avverata: per le ragioni indicate la procedura di mediazione doveva ritenersi svolta con esito di mancata partecipazione della parte invitata.
Anche da questo punto di vista, dunque, non esistevano, secondo il giudice adito, ragioni per non ritenere sussistente la soccombenza virtuale del condominio e quindi la condanna del medesimo al pagamento delle spese di giudizio in sostenute da controparte.