Addio al primo incontro di mediazione a scopo puramente informativo. Ora nella riunione inziale si entra subito nel vivo della procedura.
La parte invitata non ha più la possibilità di sedersi al tavolo delle trattative per vedere che aria tira (e pagando solo le spese di segreteria, i famosi 40 euro più IVA). Se accetta di partecipare, si comincia subito a fare sul serio (e si paga sin da subito anche l'indennità dovuta all'organismo di mediazione, in misura proporzionale al valore della controversia).
E' questa una delle novità introdotte con la c.d. riforma Cartabia in materia di mediazione, conseguente alla parziale riscrittura dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010.
Ma andiamo con ordine e ripercorriamo l'evoluzione legislativa della disciplina del primo incontro di mediazione, in modo da capire meglio la portata del cambiamento.
Il primo incontro di mediazione nella versione originaria del D.Lgs. 28/2010
Nella versione originaria del D.Lgs. 28/2010 accadeva in realtà quello che avviene oggi a seguito della c.d. riforma Cartabia. Qualora la controparte avesse aderito all'invito, la procedura si intendeva avviata e il mediatore, dopo avere spiegato alle parti le finalità e le caratteristiche della mediazione, si adoperava immediatamente affinché le parti addivenissero alla conciliazione della controversia.
Dopo poco tempo, esattamente il 24 ottobre 2012, arrivò come un fulmine a ciel sereno la nota sentenza n. 272 con cui la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità per eccesso di delega dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 e di altre disposizioni connesse alla mediazione c.d. obbligatoria. La diffusione della mediazione in Italia subì quindi una brusca battuta di arresto.
Il primo incontro di mediazione nella versione post Decreto del fare
Il Legislatore intervenne tempestivamente per reagire al black-out ingenerato dalla pronuncia della Corte Costituzionale e con il D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del fare), convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013, reintrodusse di fatto (per quanto a livello sperimentale, con successiva stabilizzazione a opera del D.L. 50/2017) la mediazione come condizione di procedibilità del giudizio nelle materie di cui al rinnovato art. 5 D.Lgs. 28/2010, con una serie di importanti novità dal punto di vista operativo.
In particolare, come anticipato, venne previsto un primo incontro di tipo meramente informativo finalizzato a favorire la comprensione e la diffusione dell'istituto tra i privati.
Le parti, segnatamente quella invitata, potevano quindi partecipare a detto incontro solo allo scopo di valutare se fosse o meno il caso di avviare la procedura di mediazione (di qui l'obbligo di pagamento delle sole spese di segreteria).
Ma, ove non si fosse deciso di continuare, questo incontro valeva a integrare la condizione di procedibilità e si poteva quindi adire l'Autorità Giudiziaria? Alcune pronunce di merito misero in discussione tale possibilità, ingenerando un ampio dibattito dottrinale, finché sopravvenne la nota decisione della Corte di Cassazione (n. 8473/2019), che si pronunciò positivamente su tale aspetto.
Il primo incontro di mediazione dopo la c.d. riforma Cartabia
Questo breve excursus storico è teso a dimostrare come la novità introdotta dalla c.d. riforma Cartabia non sia poi tale, trattandosi piuttosto di un ritorno alle origini.
Si può discutere sull'opportunità della scelta compiuta dal Legislatore ma, dal punto di vista pratico, quello che può osservarsi è che le parti in lite sono nuovamente obbligate a svolgere una mediazione effettiva (anche per non incorrere nelle conseguenze processuali della mancata partecipazione alla procedura di cui all'art. 12-bis D.Lgs. 28/2010). Occorre però riflettere sul contenuto di tale obbligo. È evidente come i contendenti non possano essere costretti a mediare.
Si potrà ottenere che una parte si sieda al tavolo delle trattative, magari intimorita dalle possibili conseguenze processuali, ma certo non si potrà evitare che la stessa mantenga un atteggiamento passivo, con ciò preannunciando l'esito negativo della mediazione. Quel che è certo è che aumentano i costi per entrambe le parti.
Se fino a qualche mese fa una procedura di mediazione da utilizzarsi come semplice lasciapassare per il processo comportava solo il pagamento delle spese di segreteria (pari a 40 euro oltre Iva), oggi occorre versare l'intera indennità prevista dal tariffario dell'organismo prescelto.
A questo punto pare che valga a maggior ragione il consiglio che fino a oggi è sempre stato fornito alle parti che si accostano a una procedura di mediazione: visto che occorre svolgerla, tanto vale tentare seriamente di raggiungere una soluzione conciliativa, avvalendosi della guida (si spera esperta) del mediatore. Perché non provare a darsi almeno una possibilità?