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L'invio del verbale al condomino assente può avvenire in qualsiasi modo

Le modalità di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea non si estendono alle altre comunicazioni, che possono quindi compiersi senza formalità
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 477 del 12 febbraio 2024, ha ribadito un importante principio: l'invio del verbale assembleare al condomino assente può avvenire in qualsiasi modo, senza l'obbligo di rispettare le rigide formalità stabilite, al contrario, per la notifica dell'avviso di convocazione. Analizziamo la pronuncia in commento.

Invio del verbale al condomino assente: fatto e decisione

Un condomino proponeva impugnazione avverso la delibera assembleare con cui l'adunanza aveva deciso di eseguire alcuni lavori di rifacimento della facciata dell'edificio beneficiando del bonus previsto dalla legge per questa tipologia di interventi.

Il condomino lamentava l'illegittimità della deliberazione per una serie di vizi formali i quali non avrebbero consentito di evincere la volontà assembleare né la regolarità dei quorum.

Si costituiva il condominio convenuto eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c.: l'istanza di mediazione prodromica all'atto di citazione era stata infatti notificata tre mesi dopo l'adozione della decisione.

A parere del condominio, l'attore era stato regolarmente informato della deliberazione assembleare a seguito di trasmissione del verbale a mezzo email ordinaria.

La compagine evidenziava come la conoscenza della deliberazione fosse assolutamente incontrovertibile atteso che, subito dopo la sopracitata comunicazione, v'era stato un fitto scambio di corrispondenza tra il condomino e l'amministratore.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 477 del 12 febbraio 2024 in commento, ha accolto l'eccezione d'inammissibilità avanzata dal condominio.

Dagli atti, infatti, emergeva inconfutabilmente come l'attore avesse avuto piena contezza della deliberazione, impugnata solamente diversi mesi dopo.

In forza dell'art. 1137 c.c., ogni proprietario assente, dissenziente o astenuto, può adire l'l'autorità giudiziaria chiedendo l'annullamento della decisione nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Considerato che, se pure l'art.66 disp. att. c.c. prevede specifiche forme, quali posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano, per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, queste non sono riferibili all'invio del verbale al condominio assente, la cui forma resta libera, fermo restando che l'onere della prova della corretta comunicazione spetta al condominio e può essere raggiunta con ogni mezzo, anche per presunzioni.

Considerato pertanto legittimo a far decorrere i termini per l'impugnazione anche il semplice invio del verbale assembleare a mezzo email all'indirizzo da sempre utilizzato tra le parti per le comunicazioni, il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.

Il mancato invio del verbale di assemblea non incide sulla validità della delibera

Invio del verbale al condomino assente: considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Genova è pienamente rispettosa del dettato legislativo.

In effetti, nessuna norma prevede che il verbale debba essere trasmesso ai condòmini mediante raccomandata a/r o pec.

È pur vero, però, che l'invio del verbale agli assenti tramite le medesime modalità previste per l'avviso di convocazione fornisce all'amministratore la conferma dell'avvenuta ricezione e la sua data certa.

Tuttavia, come è stato già osservato, l'invio del verbale può essere fatto con altre modalità (e-mail ordinaria, posta prioritaria), soprattutto se la richiesta è fatta dal condomino.

La scelta di trasmettere il verbale tramite modalità che non assicurino la prova della ricezione impone all'amministratore - e, quindi, al condominio intero, nel caso di contenzioso - di dover fornire la prova della corretta notifica.

Insomma: sebbene per la comunicazione del verbale dell'assemblea di condominio, a differenza dell'avviso di convocazione, la legge non indichi le modalità di recapito, è consigliabile attenersi a quelle indicate dall'art. 66 disp. att. c.c., poiché consentono di avere certezza della data di ricezione.

In ogni caso, la pronuncia del Tribunale di Genova si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza.

Il Tribunale di Novara (n. 378 del 25.5.2021), richiamando l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 14.5.2018 n. 11606), ha ricordato che, a differenza che per l'avviso di convocazione, il legislatore non ha dettato alcuna prescrizione circa le modalità di trasmissione del verbale, nonostante tale adempimento sia di fondamentale importanza, se solo si pensa che il suo perfezionamento segna l'inizio del decorso del termine per l'impugnazione della delibera da parte degli assenti.

In buona sostanza, nulla vieta di inviare il verbale a mezzo della posta elettronica ordinaria.

Questa, tuttavia, non dà alcuna certezza in ordine ai risvolti probatori dell'eventuale giudizio di opposizione: se il condomino, il quale impugna la delibera, contestasse la ricezione del verbale, l'esistenza del solo messaggio di posta elettronica ordinaria non permetterebbe al condominio di assolvere l'onere probatorio reso necessario da tale contestazione.

L'amministratore che sceglie le "vie informali", dunque, deve essere molto cauto, cercando di acquisire ulteriori elementi - attestazione di avvenuta lettura, conferma della ricezione da parte del destinatario, magari mediante altre email o messaggi WhatsApp - idonei a "corroborare" la valenza probatoria dell'email ordinaria.

Sentenza
Scarica Trib. Genova 12 febbraio 2024 n. 477
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