Il fatto. Un condomino impugna la verbale con il quale l'assemblea di condominio aveva deliberato una serie di interventi e spese, oltre a prendere atto delle dimissioni dell'amministratore in carica.
Il condominio affermava di non aver partecipato a quell'assemblea in quanto mai convocato.
Lo stesso amministratore, rispondendo alle richieste di informazioni dello stesso condominio sull'avviso di convocazione all'assemblea, di cui non aveva avuto notizia, aveva ammesso di non aver convocato il ricorrente in quanto lo stesso, in precedenza, avrebbe manifestato "oralmente" l'intenzione di non partecipare.
Per di più, dal verbale si evinceva che non era stata compiuta alcuna verifica della regolarità delle convocazioni, preliminare all'apertura dei lavori assembleari.
Lo stesso verbale riportava inoltre solo l'indicazione per cognome dei condomini presenti e, con diverse correzioni a penna, l'indicazione dei rispettivi millesimi di proprietà.
Per questi motivi, il condomino chiedeva al Tribunale l'annullamento della delibera impugnata per vizio della convocazione dell'assemblea.
L'avviso di convocazione è condizione di validità dell'assemblea. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 66 delle disposizioni attuative del codice civile, "l'avviso di convocazione, contenete specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione …".
Continua [...]