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Mancata comunicazione del verbale: i termini d'impugnazione decorrono dalla notifica del decreto ingiuntivo

Scopo, utilità, modalità e conseguenze dell'invio del verbale della riunione agli assenti all'assemblea.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 
28 Ott, 2020

L'assemblea condominiale deve essere preceduta dalla convocazione di tutti gli aventi diritto. Una volta che questi hanno regolarmente ricevuto l'avviso, contenente ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno dell'adunanza, è loro facoltà partecipare o meno al consesso.

Infatti, il singolo proprietario potrebbe decidere di non presenziare perché non è interessato alla discussione oppure in quanto è impegnato altrove. Inoltre, potrebbe aver deciso di non delegare nessuno all'occorrenza.

La situazione appena descritta impone all'amministratore di comunicare all'assente ciò che è accaduto durante l'assemblea. In altri termini, deve inviargli la copia del verbale, anche perché deve mettere in condizione il condòmino di verificare la legittimità delle decisioni assunte dalla maggioranza e di, eventualmente, impugnare il deliberato.

A questo punto, cosa accade se l'assente non riceve alcun verbale? In un ipotetico procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base del predetto documento, il condòmino potrebbe impugnare l'assemblea oppure sarebbe decaduto da ogni diritto?

A queste domande ha risposto una recente decisione del Tribunale di Civitavecchia. Con la sentenza n. 923 del 21 ottobre 2020, il magistrato laziale ha infatti risolto una lite avente ad oggetto proprio la questione poc'anzi descritta. Approfondiamo, pertanto, il caso sottoposto al vaglio del giudice de quo.

Mancata comunicazione verbale e impugnazione dalla notifica del decreto ingiuntivo: il caso

Un condòmino si era visto recapitare un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, per il mancato pagamento di alcune quote relative ad alcuni lavori ed altre spese, ritualmente oggetto di approvazione in sede assembleare.

Ritenendo di non aver mai ricevuto la regolare convocazione alle assemblee di riferimento e nemmeno la comunicazione dei relativi verbali, l'istante aveva proposto opposizione al predetto provvedimento, invocando l'invalidità delle riunioni.

Il condominio si era costituito respingendo, integralmente, la difesa avanzata dall'opponente, in particolare, rilevando l'inammissibilità della domanda, attesa la decadenza dal diritto di impugnare i deliberati in oggetto, per l'evidente decorso del termine d'impugnazione.

Il Tribunale di Civitavecchia ha accolto l'opposizione sostenendo che l'impugnativa proposta era stata procedibile, tempestiva e fondata. Per questo motivo, oltre ad annullare i deliberati ha disposto la condanna delle spese a carico del condominio opposto.

Prima, però, di approfondire le ragioni che hanno condotto a questa conclusione, appare opportuno richiamare le regole che bisogna rispettare nella comunicazione di un verbale assembleare ed i termini entro cui è possibile proporre impugnazione per chi è stato assente alla riunione.

Verbale assembleare: comunicazione e termini per l'impugnativa

L'opportunità di comunicare il verbale agli assenti all'assemblea lo si ricava, implicitamente, dal dettato dell'art. 1137 cod. civ. secondo il quale «Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».

Come scrivere il verbale di assemblea

Dalla norma appena citata si deduce, quindi, che non esiste un vero e proprio obbligo di inviare copia del verbale a chi non ha partecipato (tra questi, ovviamente, non ci sono quelli che sono stati rappresentati per delega).

Si tratta solo di un adempimento utile per comunicare le decisioni della maggioranza e per far decorrere il termine di impugnativa dell'assemblea.

In tal modo essa si consolida sotto il profilo dell'eventuale quanto ipotetica annullabilità.

Quindi, a seguito di una riunione, l'amministratore deve inviare la copia del deliberato agli assenti. Per fare ciò, è consigliabile utilizzare una forma con la quale avere prova certa del ricevimento (raccomandata, pec, fax, notifica tramite ufficiale giudiziario).

Amministratore non comunica il verbale: è impugnabile dalla notifica del decreto ingiuntivo

Nella sentenza in esame, il Tribunale di Civitavecchia chiarisce alcuni aspetti molti importanti circa l'opportunità di impugnare un'assemblea condominiale in sede di opposizione al decreto ingiuntivo fondato ed emesso proprio sul deliberato oggetto della riunione.

Il magistrato de quo, infatti, precisa che «non può ritenersi in astratto precluso all'opponente il diritto di cumulare nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo anche la diversa ed ulteriore domanda di annullamento della delibera assembleare (ai sensi dell'art. 104 c.p.c.) in quanto risulti connessa con il titolo della pretesa monitoria».

Comunicazione verbale assemblea di condominio non costituita

Ciò significa che, ove mai ne ricorrano i presupposti, il giudice dell'opposizione può essere chiamato a valutare non solo l'esistenza e l'efficacia di quanto stabilito in una riunione condominiale, ma anche la validità della medesima.

Ovviamente, occorrerà accertare, preliminarmente, se l'istante avesse ancora o meno il diritto di avanzare tale impugnativa.

Ebbene, nel caso di specie, tale facoltà è stata riconosciuta all'opponente visto che, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'attore non aveva ricevuto alcuna comunicazione del verbale della riunione in discussione.

Alla luce di tale circostanza, la piena conoscenza del deliberato era avvenuta unicamente con la notifica del decreto ingiuntivo. Per questo motivo, solo a partire da tale data, nel rispetto del vigente art. 1137 cod. civ., era potuto decorrere il termine per l'impugnazione. Tale termine era stato, quindi, rispettato dall'istante notificando l'opposizione al decreto ingiuntivo nei fatidici 30 giorni.

A questo punto, appurato che il verbale contestato era risultato, altresì, illegittimo, è stato conseguenziale accogliere l'opposizione, revocare il decreto e condannare il convenuto condominio al pagamento delle spese giudiziali.

Sentenza
Scarica Trib. Civitavecchia 21 ottobre 2020 n. 923
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