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L'accesso al Registro Anagrafe Condominiale

L'art. 71 bis disp. att. c.c. prevede che l'Amministratore debba avere seguito un corso di formazione iniziale.
Avv. Caterina Tosatti 

Con la sentenza n. 2514 del 14 giugno 2021 il Tribunale di Palermo ha confermato il decreto ingiuntivo ottenuto da un condòmino e relativo alla consegna dell'intero Registro Anagrafe Condominiale da parte dell'Amministratrice di un Condominio.

Pronuncia interessante, che ci permette di tornare sul Registro Anagrafe Condominiale da un punto di vista civilistico e di privacy.

L'accesso al Registro Anagrafe Condominiale: la pronuncia

Un condòmino avanza una richiesta di consegna di copia del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nei confronti dell'Amministratrice del suo palazzo.

Apprendiamo, dalla narrativa della sentenza, che il condòmino richiedeva il RAC allo scopo di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di altri condòmini.

A fronte del rifiuto opposto dall'Amministratrice, la quale riteneva così di non violare la privacy degli altri condòmini, il condòmino richiedente propone ricorso per decreto ingiuntivo.

Rammentiamo al nostro lettore che il decreto ingiuntivo non è concedibile solamente per ottenere il pagamento di somme di denaro, ma anche per avere la consegna di cose mobili, a patto che esse siano determinate - e il RAC del Condominio di Via X è certamente una cosa mobile determinata, non potendosi dare omonimie o confusione con altri beni mobili in possesso del medesimo Condominio.

L'Amministratrice del Condominio, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, propone opposizione allo stesso, dalla quale nasce la causa che ha portato alla sentenza in commento.

Nelle proprie difese in giudizio, l'Amministratrice sostiene la genericità della richiesta del condòmino in merito all'«intero» RAC, nonché, nuovamente, la violazione della privacy degli altri condòmini poiché, come riportato nella narrativa della sentenza, «il registro dell'anagrafe condominiale contiene […] numero di telefono e altri recapiti comunicati dai condomini all'Amministratore».

L'Amministratrice, chiedendo in prima battuta la revoca del decreto, si dichiara comunque disposta a consegnare il RAC dietro ordine del Giudice e chiede di essere autorizzata a chiamare in causa, a titolo di garanzia, la propria assicurazione, in ipotesi di soccombenza nel giudizio.

Il Giudice, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e autorizzata la chiamata in causa della terza compagnia assicuratrice, decideva la causa rigettando l'opposizione.

La motivazione addotta a sostegno del rigetto della domanda dell'Amministratrice si basava sul semplice esame delle norme codicistiche, in particolare l'art. 1129, 2° comma, c.c., disposizione che fonda il diritto dei condòmini - rectius, di «ogni interessato» - di prendere visione ed estrarre copia non solo del RAC, ma di tutti i Registri obbligatori del Condominio (v. art. 1130, n. 6) e 7), c.c.) e lo speculare dovere dell'Amministratore di indicare, all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo, il luogo ove i 4 Registri sono conservati ed i giorni e le ore in cui può avvenire la consultazione e/o l'estrazione di copia.

In base alla norma, pertanto, è sufficiente rivestire la qualità di interessato all'accesso - e sicuramente il condòmino (cioè il proprietario di un'unità immobiliare nel Condominio del cui RAC si tratta) riveste tale qualità de iure et de facto - mentre non è necessario specificare la motivazione per cui si domanda di accedere.

Quanto alla chiamata in garanzia dell'assicurazione dell'Amministratrice, il Giudice la rigetta sulla scorta dell'argomentazione per cui non era possibile istruire detta domanda, dato che nessun contratto di assicurazione era stato prodotto dall'Amministratrice insieme al suo fascicolo difensivo, il ché avrebbe consentito di accertare l'esistenza della copertura e l'ammontare del premio assicurativo, presupposti logici e giuridici per far luogo alla condanna in manleva.

Infine, circa la condanna per lite temeraria dell'Amministratrice, richiesta dall'opposto condòmino, il Giudice la rigetta osservando che difetterebbe, nel caso di specie, la consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda in capo all'Amministratrice oppure un'ignoranza gravemente colpevole dell'infondatezza, ovvero il dolo o la colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c. per fare luogo al risarcimento.

Non ci troviamo d'accordo con quest'ultima affermazione, in quanto, a sommesso parere di chi scrive, «l'ignoranza gravemente colpevole» circa l'infondatezza della domanda sussiste.

L'amministratore di condominio che non tiene un doppio registro dell'anagrafe condominiale può essere revocato?

Vediamo di ragionare per gradi.

L'art. 71 bis disp. att. c.c. prevede che l'Amministratore, per poter esercitare la professione, debba avere seguito un corso di formazione iniziale e che debba aggiornarsi periodicamente (lett. f) e g) del 1° comma).

Il D.M. 140/2014 ha dettato i requisiti dei corsi di formazione iniziali e di aggiornamento, tra i quali il contenuto della formazione, cioè gli argomenti da svolgere.

Pertanto, ogni corso che si rispetti, di formazione iniziale o di aggiornamento, deve informare l'Amministratore frequentante circa i suoi obblighi, tra i quali quelli dettati dall'art. 1129 c.c.

Inoltre, in seguito all'emanazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è ormai evidente che l'Amministratore, quale Responsabile del trattamento, debba necessariamente avere seguito una formazione ad hoc sulla materia del trattamento dei dati personali e sugli obblighi su di lui incombenti quale Responsabile e su ciò che può o non può fare per conto del Titolare del trattamento, cioè del Condominio.

Purtroppo, la 'stortura' del sistema delineato dall'art. 71 bis disp. att. c.c., al comma 2°, che ha 'risparmiato' la formazione iniziale e periodica al condòmino che si improvvisa amministratore, crea non pochi problemi di uguaglianza sociale e concorrenza, che però non vengono mai attenzionati a sufficienza dalla stampa specializzata e dai condòmini, dato che le innumerevoli responsabilità che gravano sull'Amministratore non possono ammettere che ci si 'improvvisi' professionisti della gestione di un immobile, per cui ci auguriamo che si rimetta mano alla norma e si elimina questa ingiusta esenzione - almeno lato formazione periodica.

Deducendo le opportune conseguenze dalla serie di norme citate circa la formazione dell'Amministratore, nel caso di specie sottoposto al Tribunale palermitano, non era possibile che l'Amministratrice non conoscesse, senza colpa, il disposto dell'art. 1129, 2° comma, c.c.

Anche volendo ammettere che la stessa fosse tra i soggetti esenti dalla formazione obbligatoria, si tratta pur sempre di norma di legge - peraltro inderogabile ed imperativa, dato il disposto dell'art. 1138 c.c. - e il principio ignorantia legis non excusat varrà pure qualcosa...

Ma vi è un elemento ancora più grave e preoccupante che depone a favore della ignoranza colpevole: il contenuto del RAC così come dichiarato dall'Amministratrice agli atti del giudizio.

Infatti, la stessa sostiene di non poter consegnare il RAC in quanto contenente i numeri di telefono ed altri recapiti comunicati all'Amministratrice dai condòmini, quindi, sostanzialmente dichiara di aver violato non solamente l'art. 1130, n. 6) c.c., ma anche il GDPR e le norme sul trattamento dei dati.

L'art. 1130, n. 6) c.c. prevede che il RAC contenga esclusivamente «le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare», per cui come poteva l'Amministratrice sbagliare leggendo la norma?

Perché sono stati inseriti nel RAC numeri di telefono ed altri recapiti che lì non dovevano e non potevano stare?

Lato privacy, l'art. 1130, n. 6) c.c. è la norma di legge primaria che, ai sensi dell'art. 6 (1), lett. c), costituisce la Base Giuridica del trattamento svolto con la redazione del RAC, cioè l'obbligo di legge: ma, laddove si sconfini rispetto a quanto la norma prevede, inserendo dati - come i numeri di telefono ed altri recapiti - che non sono inclusi tra quelli che è obbligatorio raccogliere e trattare, allora si sta commettendo un trattamento illecito, sanzionabile aspramente, dato che si tratta di violazione dei principi base del trattamento inserita dall'art. 83 (5), lett. a) GDPR tra quelle che possono ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria sino a € 20.000,00.

Peraltro, l'Amministratrice, quale Responsabile del trattamento, si è comportata come un Titolare, in quanto ha autodeterminato la finalità del RAC e le modalità di sua tenuta (ritenendo che anche i numeri di telefono e gli altri recapiti rientrassero nella medesima finalità del RAC ed inserendoli in detto registro), comportamento che la esporrebbe alle medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste per il Titolare, a mente dell'art. 28 (10) GDPR e che in ogni caso ha esposto il vero Titolare - cioè il Condominio - non solamente al rischio di vedersi sanzionato per violazione dei principi del trattamento, ma anche alle legittime azioni del soggetto interessato - il condòmino - con aggravio di spese per il Condominio.

Scheda anagrafe condominiale, mancata consegna, consegna incompleta e affidamento

Sentenza
Scarica TRIBUNALE DI PALERMO n. 2514 del 14/06/2021
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