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La sostituzione di ascensori usurati, non più agibili, o anche semplicemente non particolarmente efficienti, con ascensori nuovi, costituisce innovazione?

È indubbia la natura condominiale dell'ascensore con tutte le sue componenti impiantistiche, vano ascensore, il motore elettrico, l'argano elevatore.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In riferimento alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione relative all'ascensore destinato all'uso comune di un edificio in condominio, va applicata la regola dettata dall'art. 1124 c.c.

Tali spese vanno, di conseguenza, ripartite per metà in ragione del valore millesimale, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Installazione ex novo dell'ascensore

Si considera innovazione qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell'ordinaria amministrazione e del godimento della cosa, e che importi una modificazione materiale della forma o della sostanza della cosa medesima, con l'effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento o, comunque, alterarne la destinazione originaria, con conseguente implicita incidenza sull'interesse di tutti condomini, i quali debbono esser liberi di valutare la convenienza dell'innovazione, anche se sia stata programmata a iniziativa di un solo condomino che se ne assume tutte le spese (Cass. civ., sez. II, 23/02/2023, n. 5642).

Tale orientamento consegue al fatto che per aversi innovazione devono ricorrere due elementi: uno obiettivo, dato dal mutamento della destinazione o dalla modificazione della cosa comune o che si traducono in una limitazione all'uso degli altri partecipanti incidendo sull'essenza del bene comune; l'altro soggettivo, configurato dall'interesse della maggioranza dei condomini (le semplici modificazioni previste dall'art.1102 c.c. vengono infatti effettuate nell'interesse del singolo partecipante).

Ai fini del riparto delle spese per l'installazione ex novo dell'impianto dell'ascensore, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1123 c.c., giacché ci si trova in presenza di un riparto di spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, da dividere in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino.

Del resto l'installazione ex novo dell'ascensore, in un fabbricato che prima ne era sprovvisto, può comportare una modificazione delle trombe delle scale, dei pianerottoli, degli anditi.

In ogni caso si può affermare che l'ascensore, installato nell'edificio dopo la costruzione di quest'ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l'abbiano impiantato a loro spese.

Ciò dà vita nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell'ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall'art. 1123 c.c., comma 3, comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L'art. 1121 c.c., comma 3, fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all'innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale (Cass. civ., sez. II, 04/09/2017, n. 20713).

In ogni caso merita di essere ricordato che l'art. 10 della L. n. 120/20, comma 3, ha modificato la legge n. 13 del 1989, apportando le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.

Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile"; b) l'articolo 8 è abrogato.

Le nuove precisazioni normative implicano che se l'assemblea delibera un'opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un'innovazione voluttuaria al fine di non partecipare alla spesa.

Installazione ascensore condominiale: possibile opporsi?

La sostituzione dell'ascensore

L'art. 1124 c.c., nella nuova formulazione introdotta dalla c.d. "Riforma del condominio", stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari "delle unità immobiliari a cui servono", stabilendo che tra costoro la spesa relativa è ripartita, "per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo", chiarendo che, al fine del concorso nella metà della spesa ripartita in ragione del valore, si considerano come piani anche "le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Il legislatore ha inserito il concetto di "sostituzione" in luogo di quello precedente di "ricostruzione", sembrando riferirsi all'ipotesi di sostituzione integrale dell'impianto di ascensore già esistente, non assimilabile, tuttavia, ad una nuova costruzione.

In merito, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'art. 1124 c.c., come modificato dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, e non anche all'installazione ex novo di un nuovo ascensore" (Trib. Monza, Sez. I, 03/03/2006).

Si tenga conto, poi, che la sostituzione di ascensori usurati e non più agibili con ascensori nuovi, anche di tipo e marca diversi, conformi alle nuove tecniche, non costituisce innovazione poiché le cose comuni oggetto delle modifiche (strutture del vano ascensore e locali annessi cabina) non subiscono alcuna sostanziale trasformazione e conservano la loro destinazione strumentale al servizio, anche se si realizzano mutamenti alla loro conformazione (App. Milano, 09/10/1987).

Infine deve essere ricordato che se la delibera che approva la sostituzione dell'ascensore non stabilisce nulla circa il criterio di ripartizione della spesa, tale omissione" non è motivo di illegittimità della delibera stessa, in quanto non è obbligatorio - e non è previsto dalla legge - stabilire, in sede di approvazione di una spesa, anche come questa sarà ripartita tra i condomini, valendo, in assenza di precisa volontà assembleare, i criteri di legge o quelli previsti, se sussistente, dal Regolamento condominiale (Trib. Firenze 9 novembre 2020, n. 2452).

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