Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Caduta causata dal dislivello tra l'ascensore ed il piano di calpestio

La responsabilità del condominio per i danni cagionati dalla cosa in custodia.
Avv. Eliana Messineo 

Può accadere che, a causa di un malfunzionamento, l'ascensore termini la sua corsa non all'altezza del piano d'arresto, ma al di sopra del piano di calpestio. In tal caso, lo scalino che si crea a causa del non perfetto allineamento tra il pavimento della cabina dell'ascensore e il piano di arresto può comportare rovinose cadute all'ignaro passeggero.

Ci si chiede, allora, se e quando sussista la responsabilità del condominio per i danni cagionati dalla cosa in custodia.

Una recente sentenza del Tribunale di Imperia, n. 680 del 27 ottobre 2023 ha affrontato la questione.

Caduta causata dal dislivello tra l'ascensore ed il piano di calpestio. Fatto e decisione

Una condomina agiva in giudizio per ottenere dal Condominio, ex art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni a lei occorsi a causa di una caduta verificatisi uscendo dall'ascensore.

In particolare, l'attrice, deduceva che nell'uscire dall'ascensore utilizzato in discesa partendo dal proprio appartamento per recarsi al piano terra, cadeva rovinosamente a terra poiché dopo aver aperto, senza trovare alcuna resistenza o anomalia, le porte all'interno della cabina ormai ferma, non trovava sotto il suo piede il pianerottolo ma il vuoto.

Precisava, quindi, che al termine della corsa, la cabina dell'ascensore si era fermata ad un'altezza diversa da quella del pavimento del piano terra, circa 15-20 cm. più in alto, creando un inaspettato scalino a scendere.

L'attrice riferiva che nell'immediatezza veniva soccorsa dalla figlia che usciva subito dopo di lei dall'ascensore e da un amico di famiglia che era in loro attesa al piano terreno e condotta al Pronto Soccorso ove le veniva diagnosticata la frattura del femore sinistro con una prognosi iniziale di 90 giorni.

Riferiva, infine, di aver successivamente subito un intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del femore che l'aveva costretta ad una lunga riabilitazione.

Si costituiva in giudizio il Condominio contestando quanto dedotto dall'attrice ritenendola responsabile di un uso improvvido e scorretto dell'ascensore. Chiedeva di poter chiamare in causa la ditta tenuta alla manutenzione dell'ascensore.

Il giudice non autorizzava la chiamata in causa del terzo in quanto la richiesta era stata formulata oltre il termine per la costituzione ed in considerazione del fatto che la manleva atteneva a meri rapporti interni.

La causa veniva istruita mediante prova testimoniale che confermava la ricostruzione attorea. Raggiunta la prova circa l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo ed in assenza della prova liberatoria del caso fortuito da parte del Condominio, il Tribunale riteneva quest'ultimo responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni occorsi all'attrice e lo condannava al risarcimento in favore della predetta del danno biologico temporaneo e permanente per come quantificato dal nominato Ctu.

Dislivello tra ascensore e pianerottolo: il condominio risarcisce

Considerazioni conclusive

La norma di cui all'art. 2051 c.c., ai fini della sussistenza della responsabilità per i danni da cose in custodia, contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.

Il primo presupposto, la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n. 4279/2008, Cassazione n. 858/2008).

Custodi sono, infatti, tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).

Sono custodi, dunque, coloro che hanno una relazione di fatto con la cosa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo.

Il Condominio è, pertanto, custode dei beni condominiali tra i quali rientra l'ascensore; a norma dell'art. 1117 c.c. sono parti comuni dell'edificio, tra gli altri "3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori."

Solo nel caso in cui risulti provato che la custodia sia stata delegata a terzi, viene meno la responsabilità del titolare della signoria sulla res custodita. In caso contrario, come sancito dalla Suprema Corte, sebbene con riferimento ad una fattispecie diversa, "nel caso in cui non vi sia stato, il totale (ma soltanto parziale) trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla res, l'ente proprietario continua a rispondere come custode, atteso che deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza e i necessari controlli (Cass. n. 7553/2021; Cass. n. 20825 del 2006, Cass. n. 16670 del 2006, Cass. n. 15383 del 2006, Cass. n. 6515 del 2004, Cass. n. 13266 del 2000)."

Circa il secondo presupposto per l'applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. e cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a darne la prova.

Nel caso di specie, è risultato provato che la causa del sinistro sia stato l'erroneo posizionamento dell'ascensore al di sopra del piano di calpestio e, dunque, il nesso causale tra la cosa ed il danno.

Tuttavia, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, è pur vero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, a Sezioni Unite, ordinanza n. 20943/2022 che anche chi entra in contatto con la cosa ha un dovere generale di cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..

Ne consegue che "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (cfr. Cassazione n. 24416/2020).

Nel caso di specie, di fronte all'eccezione del convenuto secondo cui il sinistro sarebbe imputabile a fatto e colpa dell'attrice per un improvvido e scorretto uso dell'ascensore, il Tribunale - pur richiamando il suddetto principio giurisprudenziale che impone a chi entra in contatto con la cosa l'adozione di condotte di cautela idonee a limitare gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile - ha ritenuto non sussistenti, in quanto non emersi nel corso dell'istruttoria, comportamenti della danneggiata atti ad escludere il nesso causale o a ridurre la responsabilità del convenuto.

D'altronde nell'uscire dall'ascensore, è lecito attendersi che questo si fermi al piano e non già che rimanga rialzato rispetto al piano di calpestio.

Il convenuto per liberarsi della propria responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve provare "l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (per tutte e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 25243/2006, Cass. n. 24326/2006).

Nel caso di specie, il convenuto non ha provato l'esistenza di un caso fortuito tale da esimere lo stesso da responsabilità né ha dimostrato di non aver potuto rimuovere, magari a causa di un improvviso e recente malfunzionamento dell'ascensore, la situazione di pericolo anche tramite la ditta di manutenzione.

Non è stato neanche provato che l'attrice fosse a conoscenza del saltuario malfunzionamento dell'ascensore; circostanza che, ove provata avrebbe potuto al più comportare una riduzione della responsabilità del condominio convenuto.

Sentenza
Scarica Trib. Imperia 27 ottobre 2023 n. 680
  1. in evidenza

Dello stesso argomento