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Il conflitto di interessi in condominio: le ultime dalla Cassazione

Con la pronuncia in disamina, la Suprema Corte approfondisce alcuni aspetti del conflitto di interessi in condominio.
Avv. Nicola Frivoli 

Con sentenza emessa in data 23 febbraio 2023, n. 5642, la Corte di Cassazione, Sezione II, si è pronunciata su quattro motivi censura rinvenienti da impugnativa a delibera condominiale espletata innanzi al Tribunale di Perugia da parte di un condomino in virtù della illegittimità di un voto espresso da un condomino, in posizione di conflitto di interessi, nell'approvazione di un contratto di appalto. Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell'impugnativa

Conflitto di interessi in condominio: la vicenda

Il Tribunale umbro con sentenza riteneva infondato l'assunto di parte attrice che deduceva che nel corso dell'assemblea del 30.10.2007, un condomino a seguito di malore, si faceva sostituire dalla condomina socia accomandataria della società, società amministratrice del condominio e destinataria, proprio in virtù delle delibere assembleari assunte nella suddetta riunione, di un importo pari al 2,5% del costo dei lavori deliberati nell'occasione ed in veste di segretaria-condomina delegata, esprimeva in sede assembleare voto favorevole ai fini dell'esecuzione

dei lavori in appalto.

Avverso tale pronuncia l'appellante proponeva gravame innanzi alla Corte d'Appello di Perugia. Il giudice di appello con sentenza depositata il 27 agosto 2016, confermava la pronuncia di prime cure e precisava che i lavori da eseguirsi non costituivano innovazioni ma opere straordinaria manutenzione ed erano state adottate correttamente la maggioranza previste nell'art. 1136, comma II, c.c., e che la maggioranza sussisteva anche con il voto del condominio assunto in conflitto di interessi.

Avverso la decisione del giudice del gravame, il ricorrente proponeva ricorso in cassazione adducendo quattro motivi di censura. Resisteva l'appellato-Condominio con controricorso.

Maggioranze previste dalla legge: inderogabili

Gli ermellini precisavano che le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (in tale senso Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2015, n. 19131; Cass. civ. sez. II, 30 gennaio 2002, n. 1201).

Non applicabilità della disciplina societaria

È stato osservato che, in tema di condominio negli edifici, l'ipotesi del potenziale conflitto di interessi tra il condominio ed i singoli partecipanti non è regolata, né può essere applicato in via analogica l'art.2733 c.c. dettato in tema di società di capitali in quanto il ricorso all'analogia suppone il riscontro di una medesima ratio, che non è ravvisabile tra le società, aventi personalità giuridica e la pecularietà dell'istituto del condominio.

Principio del conflitto di interessi in condominio

Chiarito quanto innanzi, la Suprema Corte rilevava che per sorgere il conflitto di interessi tra il condominio ed il singolo condomino è necessario che questi sia portatore, allo stesso tempo, di un duplice interesse: uno come condomino ed uno come estraneo al condominio e che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, ma che il soddisfacimento dell'uno comporti il sacrificio dell'altro.

Nel condominio degli edifici, il quorum deliberativo e quello costitutivo sono determinati con riferimento sia all'elemento personale (i condomini partecipanti all'assemblea), sia all'elemento reale (il valore di ciascun piano o porzione di piano rispetto all'intero edificio, espresso in millesimi).

Alcuna norma prevede che, ai fini della costituzione dell'assemblea o delle deliberazioni, non si tenga conto di alcuni dei partecipanti al condominio e dei relativi millesimi.

Perciò, rispetto alla normativa societaria del codice civile in caso di conflitto di interessi, al condomino non è vietato esercitare il diritto di voto; in altri termini, non si contempla nessuna ipotesi nelle quali, ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo, non si debba tener conto di tutti i partecipanti e di tutte le quote e nelle quali le maggioranze possano modificarsi in meno.

Accezione di innovazione

Per completezza, la Cassazione considerava, altresì, che costituisce innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c. non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entità' materiale del bene operandone la trasformazione ovvero determini la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere (vedi Cass. civ., sez. II, 04 settembre 2017, n. 20712; Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1998, n.8622).

In conclusione, la Suprema Corte rigettava il ricorso e condannava alle spese di lite il ricorrente.

Sentenza
Scarica Cass. 23 febbraio 2023 n. 5642
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