Scale bagnate, danno da cose in custodia prevedibile ed evitabile e richiesta di risarcimento danni. Fatto e decisione
In un condominio milanese, nel febbraio del 2016, alle 8 del mattino, nel mentre era in corso la pulizia dell'edificio, un condomino del fabbricato, dopo aver percorso quasi tutte le scale appena bagnate, giunto all'ultima rampa, scivolava e cadeva al suolo.
A seguito dell'evento, l'uomo pativa delle lesioni alla gamba sinistra, tanto da doversi recare in ospedale per essere sottoposto ad un'operazione chirurgica. Purtroppo, dopo alcuni giorni dall'intervento, il paziente decedeva.
La figlia del de cuius si attivava, quindi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal genitore nella descritta caduta rovinosa. In particolare, dinanzi al Tribunale di Milano, citava in giudizio l'impresa a cui era appaltato il servizio di pulizia dei beni condominiali nonché l'operaia addetta quel giorno al lavaggio delle scale.
Secondo la tesi dell'attrice, la colpa dei fatti era da ascriversi ad entrambi in base all'art. 2051 c.c. La cosa in custodia, cioè le scale bagnate, aveva determinato l'evento dannoso.
Per la parte convenuta, invece, non c'era alcuna responsabilità da addebitare, visto che la pulizia delle rampe era avvenuta, come da molti anni, allo stesso orario e con le stesse modalità di sempre.
La vicenda era, quindi, risolta con la recente sentenza n. 1532 del 27 febbraio 2023.
A proposito della responsabilità oggettiva a carico del custode di una cosa ex art. 2051 c.c., il Tribunale di Milano, nel solco della giurisprudenza della Cassazione, ha ricordato che il danneggiato ha, comunque, il compito di provare il nesso causale tra il bene e il danno.
Egli, cioè, deve dimostrare che l'evento si è verificato quale conseguenza della condizione potenzialmente lesiva della cosa sulla quale il custode, evidentemente, non ha esercitato il dovuto controllo (ex multis Cass. n. 5910/2011).
Ebbene, partendo dai predetti presupposti, l'ufficio meneghino ha rigettato la domanda risarcitoria. Secondo, infatti, il magistrato, l'attrice non ha provato alcun nesso causale, visto che l'evento è stato determinato non dalle scale scivolose per la pulizia in corso, ma dall'imprudenza con la quale le rampe sono state percorse dal malcapitato signore.
In particolare, per il Tribunale di Milano, il comportamento incauto del condomino era stato palese. Egli avrebbe potuto prendere l'ascensore, visto che le scale erano da poco lavate. Oppure sarebbe potuto scendere appoggiandosi al corrimano.
L'insidia era chiaramente percepibile e facilmente evitabile, atteso che la pulizia era avvenuta al solito orario e con modalità del tutto ricorrenti.
Le lesioni correlate alla caduta erano, perciò, imputabili alla negligenza dello stesso danneggiato.
Il fatto colposo di quest'ultimo era, dunque, identificabile con il caso fortuito in grado di escludere il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento.
Considerazioni finali
La decisione dell'ufficio milanese si colloca nell'ambito dei precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 11526/2017 - n. 9315/2019) che, in tema di sinistro, attribuiscono al comportamento imprudente del danneggiato un valore decisivo per escludere ogni responsabilità a carico del custode della cosa. Se, infatti, la situazione di pericolo è evitabile con una condotta più cauta, l'evento lesivo non può più essere una conseguenza del bene, ma piuttosto il risultato della negligenza del danneggiato.
In quest'ottica, perciò, la decisione del Tribunale di Milano appare ineccepibile oltreché frutto di un'approfondita valutazione di tutti i fatti emersi nell'istruttoria della causa.