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Infiltrazioni in autorimessa privata: l'importanza delle clausole assicurative salva-condominio

Chi risponde dei danni subiti da un'autorimessa privata in condominio? Quale valore ha la relazione peritale disposta nel giudizio di accertamento preventivo prima del giudizio di merito? Quali sono i danni risarcibili?
Avv. Anna Nicola 

Infiltrazioni e autorimessa interrata: la vicenda

La proprietaria di un'autorimessa posta al piano interrato del Condominio evidenzia che l'unità abitativa di proprietà di altro condomino sita al piano superiore ha avuto una perdita delle tubature situate nel locale bagno da cui sono conseguite numerose macchie ed infiltrazioni d'acqua all'interno del suo immobile, con conseguente ammaloramento del soffitto e della saracinesca di apertura/chiusura, il tutto come accertato nel procedimento per A.T.P. esperito ante causam a seguito del rifiuto frapposto dal condomino ad una soluzione stragiudiziale della vertenza.

L'attrice chiede la condanna del condomino, previa acquisizione degli atti del procedimento per ATP, al risarcimento in proprio favore di tutti i danni subiti:

  • per non aver provveduto all'eliminazione delle cause del danno, se non dopo due anni e solo a seguito del procedimento di ATP così impedendole l'uso;
  • per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose che aveva in affidamento;
  • per non averla tenuta indenne dei danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
  • per il forte stress emotivo subito per via dell'inagibilità della propria autorimessa e per tutte le conseguenze e i disagi accertati anche in sede di ATP;
  • per le spese complessivamente sostenute.

Nel costituirsi in giudizio, il condomino nega la sussistenza della responsabilità da custodia imputatagli, eccependo a tal fine come il consulente tecnico non avesse accertato in via diretta l'eziologia delle infiltrazioni denunciate dagli attrice e, anzi, come le indagini e gli interventi da lui stesso esperiti successivamente alle operazioni peritali, effettuate peraltro in ossequio alle indicazioni impartite dallo stesso CTU, avessero consentito di accertare, attraverso un esame diretto dei luoghi, il buono stato delle tubazioni e l'assenza di perdite o rotture, così come inequivocabilmente emerso dalla relazione tecnica di parte.

Ha eccepito, inoltre, l'indeterminatezza di gran parte dei danni allegati, a suo dire oltremodo spropositati, chiedendo condannarsi l'attrice, in via riconvenzionale, alla rifusione di tutte le spese sostenute per la ricerca del danno.

Ha infine chiamato in giudizio la sua Compagnia di assicurazione nell'eventualità di una sua condanna e per essere dalla stessa manlevato.

L'assicurazione si costituisce evidenziando che si tratta di fattispecie non coperta dalle clausole contrattuali.

Le istanze istruttorie vengono rigettate, arrivando subito all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La decisione e l'inquadramento: Trib. Monza n. 2163 del 24 novembre 2021

Risulta assodato che la norma che viene in questione sia l'art. 2051 c.cc., in tema di responsabilità extracontrattuale in capo a chi è custode del bene da cui deriva il danno.

Infiltrazioni e rilevanza dell'esito della consulenza di cui al previo giudizio di ATP

Il giudice esamina in modo approfondito l'operato del consulente d'ufficio di cui al precedente giudizio di accertamento anche alla luce delle sollevate eccezioni di parte convenuta circa il suo esito incerto.

Il Tribunale osserva che a seguito dei sopralluoghi effettuati, seppur in assenza di indagini invasive, il consulente abbia accertato la presenza di infiltrazioni d'acqua nelle travi pradelles del locale autorimessa di proprietà attorea a suo dire "presumibilmente" provenienti dalle tubazioni degli scarichi sottostanti il lavandino del bagno dell'altro condomino.

L'avverbio "presumibilmente", utilizzato dal CTU e strumentalizzato dalla difesa del convenuto per sminuire la valenza e l'efficacia dell'accertamento peritale effettuato quantomeno sotto il profilo della concreta integrazione del nesso causale, non è il sintomo - né, tanto meno, la dimostrazione verbale - dell'inutilizzabilità della perizia avendo il consulente ben supportato le motivazioni addotte a fondamento delle conclusioni rassegnate.

Non avendo egli effettuato in quella sede delle prove invasive all'interno del locale di proprietà del convenuto, le uniche che avrebbero potuto dirimere con assoluta certezza qualsivoglia residuo dubbio o perplessità, non possono che essere di tipo probabilistico, giudizio, quest'ultimo, che costituisce peraltro l'esito più fisiologico del procedimento di accertamento del nesso causale e, soprattutto, che non ne inficia necessariamente la validità.

Ciò in quanto la mancata esecuzione di prove "distruttive" - per eseguire le quali il convenuto avrebbe dovuto, se non addirittura proporle egli stesso, quantomeno manifestare già in quella sede il proprio più ampio consenso (stante la non utilizzabilità - per un certo periodo di tempo - del locale bagno) - non significa che l'esito che ne è scaturito sia fondato su mere valutazioni soggettive e/o di semplice buon senso del consulente.

Questi ha evidenziato che dopo aver effettuato due sopralluoghi, in cui sono state eseguite una analisi termografica dell'impianto di scarico e della tubazione dell'acqua calda dell'appartamento del condomino convenuto e una indagine con la campana Geofonica, nella relazione alla fine viene indicato come il più probabile punto di perdita dalle tubazioni sottostanti il lavandino del bagno di servizio dell'appartamento sovrastante.

Proprio sulla base di tale relazione, preceduta dall'espletamento di indagini strumentali eseguite con termocamera e campana geofonica, la prima necessaria per individuare eventuali anomalie termiche e la seconda altrettanto indispensabile per identificare, a livello acustico, il più probabile punto di rottura delle tubazioni, è stato possibile affermare, con un grado di probabilità assai vicino alla certezza stante l'aggettivo utilizzato nella relazione, di seguito riportato in grassetto, come la perdita oggetto di sversamento nel Box al Piano interrato ha come provenienza, inequivocabile, dal bagno dell'appartamento del condomino in questione e, per di più, che la situazione del muro, dietro l'armadio della stanza dei bambini, verificata nel corso del sopralluogo, nonché la rilevazione igrometrica delle piastrelle sottostanti il lavandino e la rilevazione acustica, portano a definire come il più probabile punto di perdita le tubazioni sottostanti al lavandino.

Nell'autorimessa, proprio in corrispondenza del locale bagno dell'immobile soprastante, all'epoca dei sopralluoghi effettuati dal consulente si riscontrano gli effetti delle perdite d'acqua riconducibili alla rottura e/o non perfetta tenuta delle tubazioni sottostanti il lavandino.

Effettuate queste osservazioni, il Giudice conclude per l'importanza dell'operato peritale. Le indagini strumentali effettuate avendo le risultanze peritali "inequivocabilmente" individuato il locale bagno posto all'interno dell'appartamento di proprietà del convenuto come il luogo di origine della perdita d'acqua sversatasi all'interno del box di proprietà dell'attrice e, più precisamente, le tubazioni sottostanti il lavandino, le quali, non a caso, passano proprio al di sopra del box attoreo, come il punto in cui si è verificata, presumibilmente per rottura parziale, la perdita d'acqua che ha causato la formazione delle efflorescenze, causa immediata e diretta dei danni allegati dall'attrice e supportati anch'essi dalla relazione espletata in sede di ATP.

Il Ctu si è espresso nel senso che è "stato accertato con certezza il punto di origine delle infiltrazioni".

Il convenuto si è limitato a asserire apoditticamente e contro ogni risultanza peritale che dalla relazione non risulterebbe alcuna sua responsabilità. Circostanza contraria al vero e smentita dalla stessa relazione.

Accertata, pertanto, quantomeno nei rapporti tra l'attrice ed il convenuto l'effettiva sussistenza del nesso causale, per ciò che concerne la quantificazione dei danni subiti non è in discussione la definitiva cessazione dei gocciolamenti e della formazione di efflorescenze. La causa si conclude, quindi, a favore dell'attore.

Concorso nelle cause di infiltrazioni: come funziona?

Infiltrazioni e danni risarciti

Tutte le spese inerenti al procedimento di ATP vengono fatte oggetto di rimborso a favore di parte attrice.

Questa ha poi domandato anche il risarcimento di danni materiali.

L'asserito danno per la realizzazione di ulteriori fori nel solaio in pradelles per permettere lo scarico dell'acqua e controllare l'asciugatura del plafone nonché, una volta terminato il fenomeno, rimuovere le tubazioni installate, sigillare i fori e imbiancare il plafone è stato dichiarato parzialmente risarcibile per la sola parte provata in causa.

Le altre statuizioni del Tribunale di Monza

Il Tribunale rigetta la domanda riconvenzionale sollevata dal convenuto, non avendo egli adeguatamente dimostrato l'effettiva imputabilità a quest'ultima delle somme spese per la ricerca del danno, la riparazione del proprio immobile e quelle legali sostenute in sede di ATP.

La clausola del contratto di assicurazione invocata dal convenuto comprende in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua anche conseguenti a traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature.

Inoltre prevede che, qualora sia stata contratta la formula Top, la società indennizza anche i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento o rigurgito degli impianti al servizio del fabbricato, per occlusione delle relative tubazioni nonché le spese sostenute per ricerca e riparazione della rottura o dell'occlusione che ha causato la fuoriuscita di acqua condotta

Alla luce di queste condizioni, il Tribunale conclude nel senso che la Compagnia di assicurazione deve indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui ovvero i danni cagionati alle cose ed agli immobili di terzi (compresi i vicini di casa) in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La conclusione è che sono coperte dalla polizza anche le spese legali sostenute in sede di ATP, i danni che altri soggetti sostengano di aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali dell'Assicurato, da cui consegue l'integrale accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della sua assicurazione.

Assicurazione fabbricato: cosa non deve mancare

Sentenza
Scarica Trib. Monza 24 novembre 2021 n.2163
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