Se l'impianto di fognatura condominiale ha un rigurgito che causa danno in una o più unità immobiliari, chi è tenuto al pagamento del risarcimento?
La presenza di un conduttore muta la situazione?
Qual è il ruolo dell'assicurazione del condominio?
Come agire se appare evidente, ma non confessato, che il danno sia stato cagionato dal comportamento di un condòmino (o del suo conduttore)?
La questione dei danni da rigurgito della fognatura condominiale si ripropone spesso: non siamo in possesso di dati precisi, ma la frequenza con la quale la problematica ci viene sottoposta o diviene argomento di discussione nel nostro forum ci fa comprendere quando comuni siano le problematiche che abbiamo sintetizzato nei quesiti iniziali.
Parti dell'edificio in condominio e loro custodia
Il condominio è custode delle parti comuni (Cass. 8 maggio 2013 n. 10898), il custode ne è responsabile, ossia risponde dei danni che da questi provengono.
La responsabilità per danni da cose in custodia è prevista dall'art. 2051 c.c.
Come afferma la più recente e consolidata giurisprudenza, «la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, poiché l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.» (così Cass. 20 maggio 2009 n. 11695).
Dei danni derivanti dalla fogna condominiale, in quanto parte comune, risponde sempre il condominio, salvo prova della responsabilità in capo ad una persona (Trib. Bari 30 maggio 2011 n. 1890).
Condòmini, conduttori, rigurgito fognario e danni
Il condominio è rappresentato dall'insieme di condòmini; qui col termine condòmini s'intende fare riferimento ai proprietari delle unità immobiliari.
Rispetto agli elementi dell'impianto idraulico di un appartamento è stato detto che «tra le riparazioni a carico dell'inquilino rientrano anche quelle relative alla rottura di elementi "esterni" dell'impianto idrico per la cui sostituzione non occorre intervenire nelle opere murarie. (Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che dei danni provocati dalla rottura del tubo flessibile del bidet debba rispondere l'inquilino, atteso che la serpentina è un tubo pieghevole non inglobato nell'impianto interno idrico, per la cui sostituzione non occorre intervenire nelle opere murarie e, di conseguenza, è sotto la vigilanza del conduttore-inquilino che sarà responsabile dei relativi danni)» (Cass. 28 novembre 2007 n. 24737).
A parere di chi scrive non vi sono ragioni per escludere che a medesime conclusioni possa arrivarsi in relazione agli impianti condominiali. Rispetto ai danni che promanano da questi impianti, dunque, la responsabilità è dei condòmini.
Non solo: poiché la custodia delle cose comuni, con la stipula di un contratto di locazione non possa in capo al conduttore, ma resta il capo al condòmino, anche per i danni derivanti da elementi esterni degli impianti fognari risponde medesimo condòmino e non il conduttore.
Ove sia presente un'assicurazione è doveroso che l'amministratore faccia la denuncia di sinistro, dopo aver letto le condizioni di polizza se i danni promananti dalla fognatura condominiale siano ricompresi nella polizza.
Ripartizione spese, nessuna facoltà di condanna
Il costo del risarcimento del danno deve essere ripartito tra i condòmini comproprietari del tratto di fognatura dal quale è provenuto il rigurgito.
La spesa in esame dev'essere ripartita tra tutti questi condòmini secondo i millesimi di proprietà.
Ricordiamo che in relazione alla fognatura condominiale, specie i tratti verticali, è classica la configurazione del condominio parziale. In tali ipotesi, se dovesse arrivarsi a un contenzioso, ad essere chiamato in causa è l'intero condominio, ma nei rapporti interni sarebbe il gruppo interessato a sobbarcarsi la spesa.
Ciò che l'assemblea non può fare è addossare con una propria delibera la responsabilità ad un condòmino.
Com'è stato affermato dalla Corte di Cassazione, «l'assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio, né a tale titolo imputargli alcuna spesa. […] Fino a quando l'obbligo risarcitorio del singolo non risulti accertato (il che si verifica, appunto, per effetto del riconoscimento dell'interessato o a seguito della pronunzia del giudice) l'assemblea non può disattendere l'ordinario criterio di ripartizione né disapplicare la tabella millesimale» (Cass. 22 luglio 1999 n. 7890).