Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Indennità ex art. 44 DPR n. 327/2001 per i proprietari di immobili gravati da pregiudizi effettivi ed attuali per esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità: quando ricorre e come si determina?

Presupposti dell'indennità, principio di giustizia distributiva, sussistenza di un pregiudizio attuale ed effettivo e criteri per la sua valutazione e quantificazione.
Avv. Laura Cecchini 

Nell'ambito della normativa dettata dal Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità di cui al DPR n.327/2001, il disposto di cui all'art. 44 riveste certo interesse, tenuto conto della molteplicità delle fattispecie in cui ricorre la sua applicazione, in quanto riconosce come dovuta "una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà".

In proposito, è opportuno evidenziare che detta indennità è rivolta ai proprietari di beni immobili che sono rimasti integralmente estranei all'espropriazione ma che, nondimeno, sono risultati gravati da servitù o hanno subito un danno, quale la riduzione della cosiddetta capacità abitativa, a seguito dell'opera eseguita.

In concreto, la citata norma dispone e sancisce il diritto di questi soggetti, loro malgrado coinvolti, a ricevere una indennità qualora la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità abbia arrecato un pregiudizio alla loro proprietà in termini ambientali, paesaggistici, di rumore e vibrazioni, con ciò comportando una svalutazione permanente del valore di mercato della stessa.

In questo contesto, la pronuncia della Corte d'Appello di Genova (sentenza n. 1093/2023) rappresenta l'occasione per approfondire l'argomento mediante la disamina di un caso concreto grazie al quale è possibile far emergere i principi elaborati ed adottati dalla Giurisprudenza in materia.

Indennità ex art. 44 DPR n. 327/2001: quando ricorre e come si determina. Fatto e decisione

I proprietari di un immobile ad uso civile abitazione hanno promosso giudizio contro la Rete Ferroviaria Italiana lamentando di aver subito un danno perpetuo al loro immobile, con conseguente perdita di valore, a causa dei lavori che avevano ampliato la linea ferroviaria esistente, raddoppiandola, così modificando, da un lato, il panorama accessibile da alcune delle finestre, stante la edificazione di un ponte ferroviario e, dall'altro, compromettendo la tranquillità e godibilità del medesimo in considerazione dell'aumento dei rumori e vibrazioni.

Costituitasi in giudizio la società convenuta, chiedeva il rigetto della domanda.

Il Giudice ammetteva consulenza tecnica d'ufficio istruendo la causa, all'esito della quale, preso atto delle risultanze della indagine esperita, accoglieva la domanda.

La Rete Ferroviaria Italiana, ravvisando ingiusta la sentenza emessa dal Tribunale, promuoveva appello sollevando tre censure: (i) Erronea applicazione del principio di giustizia distributiva e della quantificazione della indennità per non aver tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, avendo riconosciuto una somma quasi pari al prezzo di acquisto; (ii) Erronea individuazione del valore dell'immobile secondo criteri ed indagini non condivisi con i consulenti ed assunti in autonomia (quali i valori OMI); (iii) Erronea riduzione della stima commerciale dell'immobile per effetto delle interferenze ambientali (panoramicità, rumore).

I proprietari dell'appartamento si sono costituiti chiedendo la conferma della sentenza resa in loro favore.

I Giudici di secondo cure hanno respinto il gravame avanzato, per i motivi in appresso esposti.

Indennità ex art. 44 DPR n. 327/2001

Posto l'inquadramento normativo della indennità di cui all'art. 44 DPR n. 327/2001, oggetto del presente commento, è confacente esplicitare e chiosare la ratio della disposizione e l'interesse che intende tutelare.

In proposito, è appropriato osservare e ribadire che detta indennità è stata prevista in favore dei soggetti proprietari di beni immobili che abbiano subito un pregiudizio permanente al loro bene in ragione della esecuzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.

Sul punto, è confacente ricordare che il principio di giustizia distributiva posto a fondamento dell'indennizzo, che non equivale al risarcimento del danno ci cui all'art. 2043 Cod. Civ., è finalizzato - appunto - a compiere un contemperamento dei sacrifici che derivano dalla realizzazione di un'opera pubblica stante la liceità della condotta posta in essere della Pubblica Amministrazione.

A conferma, i Giudici di Piazza Cavour hanno sancito che "Questa norma configura un'ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione da atto lecito; infatti l'indennità non è collegata ad un fatto doloso o colposo della pubblica amministrazione, ma addirittura ad una condotta lecita della pubblica amministrazione.

Pertanto, presupposti della norma sono: a) un'attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica; b) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno di natura permanente che si concretizza nella perdita o nella diminuzione di un diritto; c) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno" (Cassazione civile sez. I, 14/05/2018, (ud. 07/02/2018, dep. 14/05/2018), n.11701).

Tanto premesso, pertanto, occorre procedere alla preliminare verifica della esistenza dei presupposti, sopra richiamati, per poter valutare la fondatezza della domanda e, dunque, riconoscere il diritto alla indennità, proprio in quanto la norma in esame ha lo scopo di compensare la compressione del diritto di proprietà derivante dalla diminuzione della capacità abitativa, che deve essere strettamente correlata alla realizzazione di un'opera pubblica, a causa e per effetto della sopravvenire immissioni di rumori, vibrazioni, nonché di un'apprezzabile ed eventuale riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità del bene.

Parimenti, è utile evidenziare che l'accertamento della esistenza di tutti, o solo alcuni, dei fattori illustrati, può comportare, quindi, un'oggettiva diminuzione del valore economico del bene immobile, senza che ricorra, nell'ipotesi, diversamente dalla espropriazione, la individuazione di criteri di calcolo predeterminati.

Per tale motivo, dunque, la determinazione del pregiudizio subito dovrà essere effettiva ed attuale.

Ne deriva, ulteriormente, che per operare un giusto calcolo dell'indennizzo potrà essere presa in considerazione, a supporto dello stesso, la differenza tra il valore dell'immobile al tempo della autorizzazione della opera e quello al termine ed intervenuto compimento della stessa.

Sul punto, orientamento consolidato della Giurisprudenza ha ritenuto che "A seguito della costruzione di un'opera pubblica, il proprietario può ben essere privato di utilità che, lungi dall'essere "marginali", ineriscono giuridicamente al contenuto intrinseco della sua proprietà, quali la luminosità, la panoramicità e, in definitiva, la godibilità dell'immobile, con conseguente diminuzione della capacità abitativa, che si traduce in una riduzione dell'appetibilità e quindi del suo potenziale valore commerciale.

Quindi va riconosciuto che la privazione di queste utilità o facoltà da parte della Pubblica Amministrazione, determinando una diminuzione o comunque una ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, con conseguente diminuzione del valore venale del bene, comporta l'obbligo d'indennizzare il proprietario per la perdita subita, e ciò proprio in virtù del richiamato principio di giustizia distributiva, desumibile dall'art. 42 Cost., il quale esige che le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi pubblici non ricadano su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati, ma siano sopportate dall'intera collettività" (Tribunale Imperia sez. I, 29/01/2021, n. 70).

Sulla scorta dei suddetti principi ed argomentazioni, la Corte d'Appello ha respinto il primo motivo di gravame, ovvero la censura inerente la non condivisione dell'importo liquidato a titolo di indennità, per il solo fatto di essere prossimo al valore del bene al tempo dell'acquisto che così come dedotto genericamente non può assumere rilievo.

Opera pubblica e pregiudizio del fondo privato: l'indennità dell'art. 44 DPR 327/2001 quando è dovuta

Le risultanze della CTU: considerazioni conclusive

Tanto premesso, venendo all'esame della fattispecie concreta posta al vaglio della Corte d'Appello in ragione delle ulteriori doglianze sollevate da Rete Ferroviaria Italiana sulla quantificazione della indennità riconosciuta, è opportuno sottolineare come le stesse non abbiamo trovato accoglimento stante il fatto che le risultanze della CTU sono state assunte sulla base di criteri di indagine e di stima oggettivi con motivazione di calcolo sorretta da ampio approfondimento.

Sotto tale profilo, si rende necessario precisare, infatti, che l'utilizzo dei valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate), i quali attendono ad un valore presunto, non è stato l'unico parametro di riferimento nella stima ma, differentemente, è stato di ausilio a confermare l'esito degli altri rilievi espletati motivo per cui è erroneo addurre la loro indicazione menzione nella perizia come arbitraria e unilaterale non essendo criterio esclusivo sul quale è fondata la valutazione economica del CTU.

Al contempo, le considerazioni che hanno indotto il CTU a tener conto di un arco temporale più ampio rispetto a quello indicato nel quesito, apportano una maggiore completezza alla risposta al quesito formulato, essendo atte a ricostruire con puntualità l'incidenza che l'opera compiuta ha avuto sul mercato immobiliare dal momento dell'inizio della stessa sino all'anno successivo alla introduzione del giudizio.

Ed ancora l'eccezione avanzata in ordine alla individuazione del valore dell'immobile sulla base della categoria catastale di tipo civile anziché economico non è pertinente, non essendo vincolante per l'accertamento giudiziale, né l'appellante ha dedotto e precisato quale sarebbe stato il diverso valore.

In ultimo, con riferimento al terzo motivo di impugnazione, con il quale Rete Ferroviaria Italiana contesta il calcolo afferente alla riduzione del valore commerciale dell'immobile per effetto delle interferenze ambientali è confacente notare che gli elementi acquisiti dal CTU sono chiari e dimostrano che sono il risultato di un'analisi esaustiva, esente da omissioni nell'esame dei dati di valutazione.

Sentenza
Scarica App. Genova 12 ottobre 2023 n. 1093
  1. in evidenza

Dello stesso argomento