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Opera pubblica e pregiudizio del fondo privato: l'indennità dell'art. 44 DPR 327/2001 quando è dovuta

Importante è disporre la CTU che accerti la riduzione dei diritti facenti parte del più generale diritto di proprietà, le loro componente e gli interessi che devono essere calcolati.
Avv. Anna Nicola 
25 Nov, 2022

La decisione del Tribunale di Imperia n. 445 del 14 luglio 2022.

Opera pubblica, pregiudizio del fondo privato e indennità ex art. 44 DPR 327/2001: la vicenda

Alcuni soggetti lamentano che il tratto ferroviario passante sotto il loro alloggio ha creato turbativa, riduzione del valore dell'immobile, deducendo nello specifico un pregiudizio dalla realizzazione dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria consistito in limitazioni alle vedute/diminuzione del panorama, goduto/pesi derivanti da immissioni di rumori e polveri/pesi derivanti dalla propagazione di vibrazioni/pesi derivanti di interferenza ambientale, oltre a dedurre una permanente diminuzione del valore di mercato dell'immobile con una quantificazione del danno di € 50.000,00.

In ragione di ciò convengono in giudizio la Rete Ferroviaria Italiana spa.

Questa osserva che vi è l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità per l'erogazione dell'indennizzo previsto dall'art. 44 DPR 327/2001 non avendo parti attrici offerto la prova che la menomazione di una o più facoltà (non marginali) del diritto dominicale fosse conseguenza dell'esecuzione e della presenza dell'opera pubblica. Chiede di conseguenza il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.

I motivi della decisione: l'art. 44 del DPR 327/2001

Il tribunale evidenzia che il thema probandum e decidum della controversia che ci occupa è l'applicazione dell'art. 44 DPR 327/2001 il cui tenore è il seguente: «è dovuta un'indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà», atteso che l'opera pubblica è lecita e le immissioni che essa ha generato sono rimaste entro i limiti fissati dal DPR 459/88.

Questo indennizzo prescinde dall'esistenza di un provvedimento ablativo, ed anzi «postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo peraltro, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente» (cass. n. 15223/2014), spettando anche ai titolari di beni non espropriati essendo necessaria e sufficiente un'attività lecita della PA, consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica, comportante direttamente la produzione di un danno di carattere permanente dell'altrui proprietà, «e ciò in aderenza alla "ratio" della disposizione in esame ispirata ad un principio di giustizia distributiva, per il quale non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo venga indennizzato» (cass. n. 10163/2003; cass. n. 8918/2015).

L'esperita CTU: ausilio del giudice, la sua valenza nel caso di specie e le sue osservazioni

La sussistenza o meno dei requisiti legislativamente richiesti per l'erogazione dell'indennizzo previsto dal citato art. 44, e, in caso di sussistenza, la quantificazione dello stesso, richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che questo giudice non possiede.

Nel codice attuale la CTU è uno strumento a disposizione del giudice al quale può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede, integrando l'operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet (cass. UU n. 3086/2022).

Questo è quanto è stato fatto dal CTU nel caso di specie, osservando che l'alloggio dei ricorrenti confina con i terreni di proprietà della R.F.I. ove è stato costruito l'impalcato ferroviario e la sottostante infrastruttura stradale.

Il CTU così rileva: Il fabbricato in cui si trova l'immobile in oggetto, a seguito della costruzione dell'insieme delle opere ferroviarie, è venuto a trovarsi nella fascia di pertinenza di 30 mt. Di cui al DPR 753/80 e, «in conseguenza dell'estrema vicinanza dell'edificio alle opere, l'immobile in oggetto risulta penalizzato da servitù perpetue consistenti in limitazione di luci e vedute, immissioni acustiche maggiori rispetto alle condizioni "ante operam", vibrazioni e ulteriori interferenze ambientali derivanti dall'esercizio della nuova sede ferroviaria e della sottostante nuova strada, realizzata come opera accessoria e integrata nel progetto della nuova linea ferroviaria».

In generale, le principali cause di impatto ambientale sono il rumore e le vibrazioni. «Nel caso specifico tra gli altri effetti che possono influire sulle caratteristiche di qualità dell'immobile, vi sono il peggioramento della qualità dell'aria a causa della produzione di polveri sottili, la riduzione di luminosità e panoramicità conseguenti alla realizzazione delle strutture della linea ferroviaria e il disturbo arrecato dall'illuminazione della linea ferroviaria e della sottostante arteria stradale»

La prossimità di fabbricati a fonti di disturbo quali impianti produttivi o vie di comunicazione è motivo di riduzione del benessere abitativo degli ambienti con conseguente abbassamento del loro valore commerciale, mentre «l'agevolazione dei trasporti nella zona derivante dalla realizzazione delle opere in questione, non ha apportato alcuna variazione positiva sulla valutazione dell'alloggio rispetto a quella "ante operam" in quanto il fabbricato era già molto ben inserito nella rete stradale della città, ben raggiungibile e vicino a collegamenti viari e servizi pubblici».

Considerando che la riduzione della panoramicità interessa quattro finestre laterali dell'immobile, tale riduzione riguarda i 3⁄4 della vista complessiva che, rapportati al deprezzamento massimo del 10%, danno il valore del 7,5% e che, considerata la posizione plano-altimetrica dell'immobile rispetto alle opere, la panoramicità da dette aperture è penalizzata solo per la metà, si è valutato l'indice di penalizzazione di panoramicità I[P] = 0.5 x 7.5% = 3.75%; per il peggioramento delle condizioni di inquinamento luminoso essenzialmente ne sono influenzati gli alloggi con affaccio, anche parziale, verso le infrastrutture, in misura del 3% fino al piano 4° e con incidenza decrescente con l'aumento dell'altezza del piano.

Nel caso in esame si è valutato che l'alloggio, posto al piano 5°, risulta influenzato da tale interferenza generale per il 2%, ma in maniera limitata in quanto essa agisce su 4 aperture con affaccio laterale sulle infrastrutture, pari a 3⁄4 delle viste complessive dell'appartamento. l'indice di penalizzazione da inquinamento luminoso risulta quindi I[IL] = 0.75 x 2% = 1,5%»; un peggioramento dell'inquinamento acustico e da vibrazioni, discendente dai rilievi e dall'analisi fonometrica effettuata.

Dalla relazione tecnica acustica allegata si evince che il rumore prodotto sia dal passaggio dei treni che dal traffico veicolare, spesso non rientra nei limiti di accettabilità secondo il criterio differenziale ex art. 4 del D.P.C.M. 14-11-1997 e quasi mai nei limiti di tollerabilità definiti dall'art. 844 C.C.

Questo quadro costituisce un disturbo acustico medio-alto, vista la frequenza dei passaggi, piuttosto continuativo e disturbante. Le differenze di valore che si riscontrano tra immobili analoghi siti in aree con clima acustico aderente ai requisiti della zona III o in aree con clima acustico soggetto a disturbo di intense attività umane o produttive si aggira intorno al 15%. Considerato che dai dati acustici rilevati emerge che un buon numero dei transiti rispetta almeno il limite di accettabilità, si ritiene aderente al mercato immobiliare locale applicare la percentuale di deprezzamento I[RV] = 10%; effetti dell'inquinamento da polveri.

Dalla composizione di tutte le predette voci di deprezzamento (panoramicità: I[P]= 3,75%; inquinamento luminoso: I[IL]= 1,50%; inquinamento acustico e vibrazionale: I[RV]= 10%; inquinamento da polveri: I[PO]= 0,35%), l'ausiliario del Giudice correttamente ha individuato la percentuale di deprezzamento pari al 15,60% (I[P] + I[IL] + I[RV] + I[PO]).

Stabilito come valore di riferimento del mercato immobiliare attuale 2150 €/m2, il deprezzamento subito dall'appartamento di parte attrice è di complessivi € 42.595,80.

Determinazione dell'indennizzo per danno da opere pubbliche

L'indennizzo ex art. 44 DPR 327/2001 è credito di valore e non di valuta e pertanto deve essere adeguato al mutato valore, al momento della decisione giudiziale, del bene a cui il proprietario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, suscettibile, come tale, di rivalutazione monetaria (cass. n. 14449/2013; cass. n. 15223/2014).

Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso.

Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n. 21764/19; cass. n. 9631/2005; cass. n. 3125/1990; cass. n. 2830/1986).

La quantificazione del danno e le sue componenti

Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione "di valore" va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (Cass. n. 11899/16; Cass. n. 9950/2017):

  1. la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio);
  2. la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n. 13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio);
  3. la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi.

Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n. 1712/1995).

Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione.

Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (data di apertura della successione) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.

Sentenza
Scarica Trib. Imperia 14 luglio 2022 n. 445
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