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oraziozz

Come si ripartisce l'indennità di sopraelevazione ?

salve a tutti, mi sono appena iscritto a questo forum per chiedere di un dubbio , come da titolo come si ripartisce l'indennità di sopraelevazione ? ce chi dice per i millesimi totali anche quelli di chi fa la sopraelevazione, chi per i millesimi degli altri quindi 1000 - i mill di chi la fa , altri dicono di dividere per piano chi invece dice per mq delle unita immobiliari chi ancora in parti uguali , c'e molta confusione e incertezza sull'argomento forse peche di sopraelevazioni nn se ne fanno più ormai. grazie.

Si ripartisce tra i condomini in relazione al valore delle singole unità immobiliari espresse dai metri quadrati di superficie delle singole proprietà (non in millesimi e non per piani).

 

Una pronuncia il Tribunale di Monza ha ribadito la correttezza di tali criteri già enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12292 del 21 agosto 2003.

 

L'art. 1127 comma 4 cod. civ. indica il criterio di determinazione dell'indennità di sopraelevazione nel senso che deve essere corrisposta agli altri condomini, dividendo l'importo per il numero dei piani, così come sancito dalla giurisprudenza di legittimità.

 

Ed invero, l'indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1127 comma 4 cod. civ. ha come elemento base il valore dell'area su cui insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata e va determinata dividendo il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, poi diminuendo il quoziente così ottenuto della quota spettante al condomino che ha eseguito la sopraelevazione e, infine, ripartendo il risultato residuo tra i proprietari degli altri piani preesistenti, mentre è errato dividere quest'ultima somma fra tutti i condomini (Cass. Civ. n. 12292 del 21 agosto 2003).

 

Pertanto, il calcolo dell'indennità va effettuato non secondo i millesimi di proprietà ma per piani e quindi per metri quadrati di proprietà.

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Kurt Cobain dice:

Si ripartisce tra i condomini in relazione al valore delle singole unità immobiliari espresse dai metri quadrati di superficie delle singole proprietà (non in millesimi e non per piani).

 

Una pronuncia il Tribunale di Monza ha ribadito la correttezza di tali criteri già enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12292 del 21 agosto 2003.

 

L'art. 1127 comma 4 cod. civ. indica il criterio di determinazione dell'indennità di sopraelevazione nel senso che deve essere corrisposta agli altri condomini, dividendo l'importo per il numero dei piani, così come sancito dalla giurisprudenza di legittimità.

 

Ed invero, l'indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1127 comma 4 cod. civ. ha come elemento base il valore dell'area su cui insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata e va determinata dividendo il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, poi diminuendo il quoziente così ottenuto della quota spettante al condomino che ha eseguito la sopraelevazione e, infine, ripartendo il risultato residuo tra i proprietari degli altri piani preesistenti, mentre è errato dividere quest'ultima somma fra tutti i condomini (Cass. Civ. n. 12292 del 21 agosto 2003).

 

Pertanto, il calcolo dell'indennità va effettuato non secondo i millesimi di proprietà ma per piani e quindi per metri quadrati di proprietà.

Buonasera Kurt Cobain. Ho trovato molto interessante il tuo intervento.

Riprendo questa vecchia discussione per chiedere un parere.

Se una persona è proprietaria del solo lastrico solare/terrazzo (non già degli appartamenti sottostanti) il calcolo della "quota a lui spettante" ai sensi dell'art. 1127 come la calcoleresti?

Grazie in anticipo

FABIETTO74 dice:

Buonasera Kurt Cobain. Ho trovato molto interessante il tuo intervento.

Riprendo questa vecchia discussione per chiedere un parere.

Se una persona è proprietaria del solo lastrico solare/terrazzo (non già degli appartamenti sottostanti) il calcolo della "quota a lui spettante" ai sensi dell'art. 1127 come la calcoleresti?

Grazie in anticipo

L'ultima visita di Kurt Cobain risale al 01/05/2020

Probabilmente la tua domanda sarebbe apparsa meglio aprendo nuova discussione...

 

La determinazione dell’indennità di sopraelevazione

Giovanni Contini - 15/12/2010 - Il tecnico legale, gruppo Sole 24 Ore

La tabella millesimale

Come noto, in ambito condominiale l’incidenza di proprietà sulle parti comuni è attestata dalla tabella dei millesimi di proprietà. L’indennità da corrispondere a ciascun condomino corrisponde alla riduzione della quota di proprietà del suolo comune dovuta alla riduzione dei millesimale di proprietà condominiale.
Sviluppando i calcoli dell’esempio precedente con l’ausilio dei millesimi di proprietà si ottengono, ovviamente, gli stessi risultati determinati con la procedura del 1127/4° c.c.

Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

 

FABIETTO74 dice:

Se una persona è proprietaria del solo lastrico solare/terrazzo (non già degli appartamenti sottostanti) il calcolo della "quota a lui spettante" ai sensi dell'art. 1127 come la calcoleresti?

Ind = Va/n+1 (e basta)

L'indennità di sopraelevazione si calcola a favore dei proprietari dei piani sottostanti...

Alberto.Cannaò dice:

L'ultima visita di Kurt Cobain risale al 01/05/2020

Probabilmente la tua domanda sarebbe apparsa meglio aprendo nuova discussione...

 

La determinazione dell’indennità di sopraelevazione

Giovanni Contini - 15/12/2010 - Il tecnico legale, gruppo Sole 24 Ore

La tabella millesimale

Come noto, in ambito condominiale l’incidenza di proprietà sulle parti comuni è attestata dalla tabella dei millesimi di proprietà. L’indennità da corrispondere a ciascun condomino corrisponde alla riduzione della quota di proprietà del suolo comune dovuta alla riduzione dei millesimale di proprietà condominiale.
Sviluppando i calcoli dell’esempio precedente con l’ausilio dei millesimi di proprietà si ottengono, ovviamente, gli stessi risultati determinati con la procedura del 1127/4° c.c.

Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

 

Ind = Va/n+1 (e basta)

L'indennità di sopraelevazione si calcola a favore dei proprietari dei piani sottostanti...

Grazie molto per la risposta tempestiva, chiara e ben strutturata.
Purtroppo non ho trovato nessun testo relativamente al caso specifico. Verificando l'indennità per sopraelevazione di una "ex" terrazza (che prima aveva una sua quota millesimale nel fabbricato) e operando un appoccio come quello che hai suggerito (ma anche operando una detrazione della "quota a lui spettante" diversa da zero secondo formula) non mi ritrovo con la verifica delle tabelle millesimali ex e post. Diverso è il caso del lastrico solare dove non c'è una quota millesimale ex ante. In quest'ultimo caso il tuo esempio è molto calzante e verificato sostanzialmente anche con l'approccio delle tabelle millesimali.

FABIETTO74 dice:

una "ex" terrazza (che prima aveva una sua quota millesimale nel fabbricato)

Perché aveva già una sua quota millesimale?

Presente un volume urbanistico / volume tecnico?

Se così fosse dovrebbe essere un'indennità parziale...

Alberto.Cannaò dice:

Perché aveva già una sua quota millesimale?

Presente un volume urbanistico / volume tecnico?

Se così fosse dovrebbe essere un'indennità parziale...

Si. Arrivo vano scala/torrino scala con piccolo vano tecnico e terrazza praticabile urbanisticamente. Parliamo però di 20 mq a fronte di 300 circa di terrazza.

Ho trrovato esempi per sopraelevazione per cambio d'uso sottotetto o aumenti volumetrici ma per il caso che ho sottoposto nulla.

FABIETTO74 dice:

Si. Arrivo vano scala/torrino scala con piccolo vano tecnico e terrazza praticabile urbanisticamente. Parliamo però di 20 mq a fronte di 300 circa di terrazza.

Ho trrovato esempi per sopraelevazione per cambio d'uso sottotetto o aumenti volumetrici ma per il caso che ho sottoposto nulla.

Sopraelevazione negli edifici condominiali

Il proprietario esclusivo del lastrico solare partecipa ai diritti e agli obblighi della comunione delle cose e dei servizi dell'edificio che derivano dalla disciplina del condominio edilizio, anche se non sia proprietario di un piano o di una porzione di piano; partecipando egli, pertanto, alla comunione del suolo su cui l'edificio insiste, deve regolarmente operarsi la detrazione dell'importo della quota di comproprietà a lui spettante per determinare l'indennità che egli è tenuto a corrispondere, in caso di sopraelevazione, agli altri condomini, a norma dell'art. 1127 c.c..
  * Cass. civ., sez. II, 26 marzo 1976, n. 1084.

 

Il proprietario esclusivo del lastrico solare, per poter eseguire la sopraelevazione, cui ha diritto, senza esser tenuto a corrispondere l'indennità prevista dall'art. 1127 c.c., deve aver acquistato (o essersi riservato) anche la proprietà esclusiva della cosiddetta colonna d'aria sovrastante l'edificio.
  * Cass. civ., 26 marzo 1976, n. 1084.

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