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Il portiere ritarda la consegna delle raccomandate: chi paga i danni?

Mansioni del portiere e contratto, ritiro corrispondenza straordinaria e necessità di delega ad hoc, responsabilità.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

Mansioni del portiere

La figura del portiere all'interno del condominio rappresenta un quid pluris per una migliore organizzazione dei servizi comuni e gestione dell'edificio.

In proposito appare esemplificativo pensare alla funzione principale svolta dal portiere che attiene prevalentemente al profilo della vigilanza degli accessi al condominio ed alla custodia dei beni, nonché quale ausilio operativo dell'amministratore nel coordinare alcune attività come le opere ed interventi alle parti comuni, il rispetto del regolamento (es. sul parcheggio e occupazione spazi), la distribuzione della posta ordinaria.

A tal riguardo, è confacente ricordare l'art. 17, comma 1, lett. b), del CCNL di riferimento, prevede, in relazione alla posta ordinaria, l'obbligo del portiere di ritirare lettere e metterle nella cassetta di ciascun condomino nonché i pacchi, la cui consegna avviene di consueto tramite corrieri privati.

A conferma, una sia pur risalente sentenza della Suprema Corte per cui «L'obbligo in capo al portiere di distribuire la corrispondenza va riferito a tutta la posta ordinaria, anche se consegnata da corrieri privati, con la sola eccezione delle lettere raccomandate ed assicurate» (Cassazione civile sez. III, 28/07/1986, n.4832).

In materia è noto che, oltre alle mansioni consuete, previste espressamente dal CCNL di riferimento per detta categoria, il portiere può assumere ulteriori compiti se previsto e convenuto nel contratto con il condominio.

Sul punto, è appropriato rammentare che oggetto di espresso conferimento di incarico è il ritiro della corrispondenza cosiddetta "straordinaria", ovvero quella che abbisogna della firma del soggetto che la riceve, come stabilito alla lettera m) dell'art. 17, comma 4, del CCNL.

Per quanto concerne detta tipologia, si intendono le lettere raccomandate.

Diversamente, per quanto concerne la disciplina afferente al ritiro degli atti giudiziari, soccorre l'art. 139 Cod. Proc. Civ. che consente testualmente la notifica al portiere, previa firma di una ricevuta, salvo poi l'onere gravante sull'Ufficiale Giudiziario di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

Il portiere non può, quindi, esimersi dalla notifica di tali atti per i quali, senza che possano configurare una ipotesi di corrispondenza ordinaria, non comportano la ricorrenza di una delega.

La soppressione del servizio di portierato ed il licenziamento del portiere.

Corrispondenza straordinaria

Tanto premesso, in ordine al tema del presente approfondimento, occorre sin d'ora evidenziare che per il ritiro delle raccomandate, trattandosi di mansione che deve essere affidata con apposita delega, esulando dalle consuete competenze, è prevista una indennità suppletiva della retribuzione nello stesso CCNL.

Invero, per il corretto esercizio del suddetto compito, è ulteriormente essenziale che il portiere sia dotato di un registro ove risultino tracciabili le operazioni di ritiro ed avvenuta consegna al destinatario, con debita sottoscrizione da parte di quest'ultimo.

In conseguenza, il portiere è legittimato dal condomino al ritiro delle raccomandate solo se gli è stata conferita una delega per tale incombenza per cui non può definirsi un adempimento automaticamente correlato alla sua funzione ordinaria.

Il portiere dimentica di consegnare la posta o la ritira senza delega: cosa fare?

Responsabilità del portiere

Preso atto di quanto sopra, è di tutta evidenza che il presupposto affinché possa procedersi alla ricezione delle raccomandate indirizzate ad un condomino è la presenza di una delega specifica da parte di quest'ultimo in favore del portiere.

Allo stato pratico, è doveroso rappresentare che non sussiste alcun dovere sul postino di verificare la esistenza di una delega e, quindi, per l'effetto, l'onere di chiedere esibire la stessa, stante il fatto che in materia vige il principio dell'affidamento o presunzione legale della qualifica dichiarata quale soggetto abilitato a ricevere l'atto.

Posto ciò, non sono rari gli episodi in cui, nonostante l'assenza di una delega ad hoc il portiere sottoscrive la cartolina di ricevimento di una raccomandata.

Che cosa comporta una simile condotta?

In primo luogo, occorre rilevare come, nel caso, si configura una responsabilità diretta del portiere verso il condomino destinatario, ritenuto e considerato che coinvolge una azione e/o contegno estraneo al rapporto di lavoro con il condominio esorbitando le competenze attribuite con il contratto oltre a non risultare legittimata da una delega.

Tale situazione è interna al rapporto portiere/condomino poiché gli effetti dell'atto si compiono senza riserve.

Qualora ciò accada, la contestazione sulla mancanza di autorizzazione all'attività di ritiro espletata potrà trovare idonea denuncia mediante l'invio di una diffida dal ripetere detta azione.

Parimenti, nella ulteriore fattispecie in cui al portiere sia stata conferita formale delega per il ritiro delle raccomandate e il medesimo abbia omesso la consegna al destinatario delegante, è configurabile una ipotesi di responsabilità per la quale potrà essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal destinatario verso il quale si sono esauriti gli effetti dell'atto con il ricevimento dello stesso.

A titolo esemplificativo, pensiamo ad una lettera raccomandata che contenga una diffida ad un facere o un atto di messa in mora per un pagamento con indicazione di un termine entro il quale adempiere.

È indubbio che alla eventuale consegna di una simile missiva in ritardo o, comunque, oltre il termine ivi indicato possa conseguire un danno concreto, quale ad esempio, la successiva notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma con aggravio di spese ed interessi, oppure una causa con richiesta di esecuzione di una condotta, ed ancora la mancata possibilità di impugnare un verbale di assemblea condominiale, se la lettera viene consegnata oltre il trentesimo giorno dal ricevimento.

Ricorrendo le suddette circostanze, estensibili a molte altre vicende, è intuibile la responsabilità del portiere verso il condomino destinatario nei cui confronti dovrà rispondere per inadempimento al compito conferito con il suo consenso.

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