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Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nullità della delibera dell'assemblea condominiale

È rilevabile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'invalidità delle delibere sottese alla richiesta monitoria allorché si tratti di vizi di nullità
Avv. Eliana Messineo 

In tema di impugnabilità delle delibere dell'assemblea condominiale si distingue tra delibere nulle e delibera annullabili.

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 aprile 2021, n. 9839, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi:

  1. "Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali";
  2. "Impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico"
  3. "Contenuto illecito", ossia contrario a "norme imperative" o all' "ordine pubblico" o al "buon costume".

Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.

Non così avviene, invece, quando l'assemblea adotti una deliberazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere ad essa conferito; quando essa adotti una deliberazione violando la legge, ma senza usurpare i poteri riconosciuti dall'ordinamento ad altri soggetti giuridici: in tali casi, la deliberazione "contraria alla legge" è semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall'articolo 1137 c.c. (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2021, n. 9839).

La distinzione tra delibere nulle ed annullabili è di fondamentale rilevanza per valutare il potere del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di conoscere sulla validità o meno della delibera su cui si fonda l'azione monitoria.

Si dovrà, infatti, distinguere il caso in cui il vizio della delibera conduca all'annullabilità della stessa rispetto al caso in cui invece si configuri la nullità poiché solo nel secondo caso il giudice dell'opposizione potrà conoscere della invalidità della delibera posta a fondamento dell'azione monitoria.

È quanto chiarito dalla recente sentenza n. 3545 del 7 marzo 2022 del Tribunale di Roma chiamato a pronunciarsi in appello avverso la sentenza del giudice di pace per due motivi:

  1. vizio di ultrapetizione per aver il giudice erroneamente ritenuto l'impugnazione tardiva pur in mancanza di eccezione da parte dell'opposto;
  2. errata ed immotivata interpretazione e qualificazione dei vizi lamentati: nullità e non annullabilità delle delibere poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.

Criterio di riparto illegittimo perché contrario al regolamento condominiale e ai criteri normativi generali: è vizio di nullità

Con la sentenza sopra citata che ha distinto tra delibere nulle e delibere annullabili, le Sezioni Unite hanno dettato il seguente principio di diritto: le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle ove l'assemblea modifichi i criteri di ripartizione stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condòmini - da valere oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro - mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato e devono essere necessariamente impugnate nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

In sostanza, secondo il suddetto principio, quando l'assemblea divide le spese condominiali secondo un criterio diverso rispetto ai millesimi o rispetto alle diverse modalità stabilite dal regolamento approvato all'unanimità, la delibera è annullabile e va impugnata entro 30 giorni.

Se invece la delibera decide di adottare un nuovo criterio di ripartizione delle spese, diverso da quello stabilito dal codice civile (millesimi), la delibera deve essere adottata all'unanimità, diversamente è nulla.

Il criterio di ripartizione delle spese secondo i millesimi è in via di principio inderogabile poiché solo un regolamento approvato all'unanimità o una delibera assembleare alla quale siano intervenuti e votato tutti i condòmini, può stabilire un diverso criterio di ripartizione delle spese.

Nel caso di specie, la censura sollevata dai condòmini opponenti era relativa all'adozione di un criterio di riparto illegittimo perché contrario ai criteri generali normativi dunque ad un vizio di nullità della delibera che come tale poteva essere rilevato in ogni tempo, anche d'ufficio, dal giudice dell'opposizione.

Una deliberazione nulla non può finché (o perché) non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto annullabili.

Il sindacato del giudice dell'opposizione in caso di delibera nulla

Nella vicenda in esame, il giudice di prime cure ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto spese condominiali ritenendo la non deducibilità di vizi attinenti alle delibere nel giudizio di opposizione.

È, pertanto, necessario capire se il giudice adito nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione delle spese condominiali, possa sindacare eventuali ragioni di nullità della delibera assembleare su cui è fondata l'ingiunzione, o si tratti invece di valutazione riservata al giudice adito per l'impugnazione della delibera.

Un primo e più risalente orientamento stabiliva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dovesse limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera, senza poterne sindacare la validità, neppure in via incidentale, trattandosi di valutazione riservata al giudice dinanzi al quale la delibera viene impugnata (così Cass., SS. UU., n. 26629/2009; in senso conforme, Cass. n. 3354/2016; Cass. n. 8685/2019).

La sentenza di appello in esame ha ribadito, uniformandosi al più recente orientamento giurisprudenziale, che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità della delibera sottostante non opera quando si tratta di vizi implicanti la sua nullità: ciò sul presupposto che la validità della delibera è elemento costitutivo della domanda di pagamento e come tale il giudice è chiamato ad appurarla (in tal senso Cass., Sez. 2, n. 305 del 12.01.2016; Cass., Sez. 2, n. 19832 del 23.07.2019).

Il Tribunale di Roma ha, infatti, spiegato che il fatto che la nullità di una deliberazione dell'assemblea condominiale a differenza delle ipotesi di annullabilità non implichi la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni, comporta la possibilità che il vizio di nullità venga rilevato in ogni tempo, anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione.

La delibera nulla non è valida anche quando non impugnata dai condòmini e, pertanto, non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento dell'opposizione che è appunto la validità della delibera dalla quale scaturisce la pretesa monitoria.

È evidente che laddove si impedisse in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la deducibilità dei vizi della delibera posta alla base della pretesa creditoria nei confronti dei condòmini si finirebbe per confermare un decreto ingiuntivo fondato su una delibera giuridicamente inefficace ed invalida.

Non solo, ma la possibilità per il giudice dell'opposizione di sindacare la validità della delibera trova la sua ratio anche in ragioni di economia processuale per evitare un nuovo giudizio volto ad accertare la nullità della delibera posta alla base del decreto ingiuntivo.

E in caso di delibera annullabile: il sindacato del giudice dell'opposizione purché l'annullabilità sia dedotta in via di "azione"

Per completezza argomentativa, va detto che secondo la già menzionata sentenza delle Sezioni Unite, n. 9839 del 2021, la possibilità per il giudice dell'opposizione di sindacare sui vizi delle delibere sottese alla pretesa, può valere anche per le delibere annullabili, con alcune precisazioni sulla base di quanto previsto dall'art. 1137 secondo comma c.c. ove si fa riferimento all' annullabilità delle delibere assembleari come "azione" e non pure come eccezione.

Sul presupposto di tale norma, le Sezioni Unite enunciano quindi i seguenti principi di diritto: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".

"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice".

In attesa della sentenza delle Sezioni Unite, una voce contraria. Perché?

Sentenza
Scarica Trib. Roma 7 marzo 2022 n. 3545
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