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Opposizione ingiunzione in condominio: attenzione ai termini

Attenzione ai vizi dell'assemblea su cui si fonda l'opposizione a decreto ingiuntivo: potrebbe essere troppo tardi contestarli.
Avv. Marco Borriello 

In ambito condominiale, il mancato pagamento degli oneri comuni è il motivo per cui è possibile ottenere un'ingiunzione di pagamento. In tal caso, previo deposito dei bilanci nonché del verbale assembleare che li ha approvati, il giudice concede il decreto ingiuntivo. A quel punto, spetta al debitore la decisione di pagare oppure di proporre opposizione.

A questo proposito sappiamo che il termine per reagire ad un'ingiunzione non è infinito e che se trascorre il tempo stabilito dalla legge, il decreto diventa definitivo ed inattaccabile. Perciò, il condòmino ingiunto, per mezzo del suo avvocato, deve approntare l'opposizione velocemente, stando attento, inoltre, a ciò per cui si contesta l'ingiunzione.

A quanto pare, ciò non è avvenuto nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Latina e, recentemente, risolto con la sentenza n. 478 del 9 marzo 2022.

L'ufficio laziale, infatti, ha respinto integralmente tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, in quanto intempestive e inammissibili.

Non mi resta, pertanto, che descrivere, brevemente, la vicenda, prima di affrontare il merito giuridico della questione.

Opposizione ingiunzione in condominio: i termini. Il caso concreto

Nel 2018, era emesso un decreto ingiuntivo a carico della comproprietaria di un immobile facente parte di un condominio. Nello specifico, si trattava di quote comuni straordinarie, riguardanti gli anni 2013/2014.

L'ingiunta faceva, quindi, opposizione dinanzi al Tribunale di Latina, fondata su varie eccezioni. Tra queste, spiccava quella relativa alla presunta mancata convocazione della proprietaria all'assemblea che aveva approvato gli oneri oggetto d'ingiunzione.

Il condominio si costituiva ritualmente, contestando il fondamento dell'azione attorea e proponendo domanda riconvenzionale per altre spese, maturate ed approvate successivamente agli anni in contestazione.

La causa era istruita in termini esclusivamente documentali per poi essere assegnata a sentenza. In tale sede, il Tribunale di Latina ha respinto, in toto, le eccezioni dell'opponente.

Secondo il magistrato de quo, i motivi d'impugnazione sono stati intempestivi e inammissibili e, perciò, il decreto ingiuntivo è stato confermato.

La soccombenza sulle spese di lite è stata evitata, soltanto in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal condominio.

Quote condominiali: quando un condomino può rifiutarsi di pagare?

Decreto ingiuntivo: termine per l'opposizione

Secondo il codice di procedura civile, l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione «Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata (Art. 641 c.p.c.)».

In pratica, quindi, se un debitore viene intimato a pagare una somma mediante un decreto ingiuntivo, questi deve attivarsi, in tempi brevi, per contestare il provvedimento. Lo può fare con un atto di citazione in opposizione, notificato al creditore nel termine perentorio anzidetto.

Attenzione, invece, ai casi in cui il decreto ingiuntivo viene emesso in ambito condominiale. In genere, infatti, la difesa del proprietario in arretrato delle quote, si fonda su eventuali vizi dell'assemblea che ha approvato la spesa oggetto di recupero.

In tal caso, come ci ha ricordato il Tribunale di Latina, il semplice rispetto dei 40 giorni de quo potrebbe non essere sufficiente.

In quest'ottica, non può essere ignorato il momento in cui il condòmino ha preso conoscenza del deliberato assembleare che ha approvato la ripartizione e l'attribuzione delle quote non saldate.

Che succede se il condomino paga prima della notifica del decreto ingiuntivo?

Decreto ingiuntivo e vizi dell'assemblea: termini per l'opposizione e domanda di annullamento

In ambito condominiale, a seguito di un decreto ingiuntivo concesso per il mancato pagamento delle quote comuni arretrate, il rispetto del termine di 40 giorni per proporre l'opposizione potrebbe non essere sufficiente ad evitare l'inammissibilità dell'azione.

Sappiamo, infatti, che, frequentemente, le eccezioni sollevate dall'opponente si concentrano sui vizi dell'assemblea che ha approvato la ripartizione e il conseguente debito oggetto del decreto opposto. Ad esempio, come nel caso in esame, il condòmino/debitore potrebbe eccepire di non essere stato convocato alla riunione e che abbia saputo della stessa soltanto a seguito della comunicazione del verbale.

Ebbene, in questa ipotesi, come in altre analoghe, il vizio in questione attiene all'annullabilità del deliberato. Si tratta, perciò, di un difetto che va sollevato nei trenta giorni dalla conoscenza dell'assemblea ex art. 1137 c.c. Sto parlando, quindi, di un termine che potrebbe essere già scaduto nel momento in cui il condòmino riceve l'ingiunzione di pagamento in contestazione.

È, in effetti, ciò che è accaduto nella vicenda in commento. In particolare, il Tribunale di Latina ha riscontrato che l'eccezione, sollevata dall'opponente, era stata tardiva e inammissibile per due motivi.

  • L'opposizione era stata, ritualmente, notificata al creditore nel termine di 40 giorni dal ricevimento del decreto, ma era stata proposta oltre il limite massimo per impugnare l'assemblea «Nella fattispecie il termine di impugnazione della delibera citata era spirato al momento della proposizione dell'opposizione con conseguente inammissibilità del motivo di opposizione dedotto»;
  • Non era stata chiesta alcuna domanda di annullamento dell'assemblea in riconvenzionale, ma era stata semplicemente sollevata un'eccezione «il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento».

Per questi motivi, l'opposizione è stata rigettata.

Sentenza
Scarica Trib. Latina 9 marzo 2022 n. 478
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