Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Ripartizione spese condominiali provvisoria, ripartizione spese definitiva e impugnazione di delibera

Ripartizione spese condominiali provvisoria, cos'è, quando può essere disposta e quali sono i rilievi critici.
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

Quando l'assemblea deve fare eseguire lavori di manutenzione delle parti comuni dell'edificio urgente, ad esempio perché imposti da un provvedimento giudiziario, è legittima la delibera con la quale stabilisce una ripartizione provvisoria dei costi, salvo definitiva decisione all'esito dell'approvazione della contabilità finale dei lavori.

Detta diversamente: esiste una differenza tra ripartizione spese condominiali provvisoria e definitiva e tale differenza incide sull'interesse ad impugnare oltre che sulla validità della delibera.

Questa, in somma sintesi, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Catania con la sentenza n. 3373 del 13 agosto 2019.

Una pronuncia che s'inserisce nell'ambito di un'articolata situazione concreta e giudiziaria, la cui portata, quindi, non può che essere letta principalmente in considerazione di ciò.

I principi espressi dal Tribunale etneo, tuttavia, meritano attenzione e, ad avviso dello scrivente, anche in ragione dell'applicazione che degli stessi potrebbe essere fatta in altri casi.

Vediamo perché.

Denuncia di danno temuto e lavori condominiali

Il caso che ha portato alla sentenza del giudice adito è pressappoco il seguente: un condòmino presentava in Tribunale un ricorso ai sensi dell'art. 1172 c.c., ossia una denuncia di danno temuto.

Scopo dell'azione giudiziaria era quello di ottenere l'adozione di un provvedimento cautelare - tale è la natura della procedura iniziata dal condòmino - al fine di fare eseguire al condominio interventi di manutenzione straordinaria urgente sulle parti comuni.

Il Tribunale di Catania, istruita la causa, riteneva fondato il ricorso e conseguentemente ordinava i lavori urgenti, sulla scorta di una CTU svoltasi nel corso della suddetta procedura cautelare.

Emesso il provvedimento, la questione tornava all'assemblea: l'organismo deliberativo stabiliva quindi la esecuzione dei lavori imposti.

Quando alla ripartizione delle spese, l'assemblea decideva per una suddivisione in via provvisoria, salvo conguaglio, e solo al fine di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale specificando che l'intero argomento sarebbe stato oggetto di revisione al momento dell'approvazione del consuntivo.

Questo ed altri aspetti erano oggetto di contestazione da parte del medesimo condòmino che aveva sollecitato l'adozione di provvedimenti cautelari; egli, in buona sostanza, impugnava la delibera con cui l'assemblea aveva dato corso all'ordinanza tribunalizia che aveva imposto i lavori da lui sollecitati.

Riparto spese provvisorio, salvo conguaglio: che cos'è e i precedenti in tema

Quante volte si è sentito parlare di riparto provvisorio delle spese condominiali, salvo suddivisione corretta in un momento successivo?

Risposta: tante quante sono state le controversie afferenti alla formazione delle tabelle millesimali.

In questo caso, come in altri che hanno trovato soluzione nelle aule di giustizia, la situazione è differente: qui non mancavano le tabelle millesimali.

Nel caso di specie, sia perdonata la rude semplificazione, non si è andati molto per il sottile: il Tribunale ha ordinato dei lavori urgenti, questi andavano immediatamente eseguiti, l'assemblea ha preso atto e disposto di conseguenza, approntando un provvisorio piano di riparto, salvo sistemazione della parte contabile in un momento successivo.

Tutto ciò è lecito?

Quando la giurisprudenza si è soffermata su casi simili (non identici), ha affermato che «non è illegittima la delibera assembleare che, in attesa di una pronuncia giurisprudenziale su di una precedente delibera, adotta un riparto solo provvisorio delle spese salvo conguaglio, giacché volta a consentire la gestione ordinaria della vita condominiale senza intaccare i criteri generali di ripartizione delle spese che verranno ripristinati all'esito della pronuncia dell'autorità giudiziaria» (Tribunale Benevento, 16/01/2008, n. 80).

Si badi: nel caso risolto dalla giudice beneventano, l'assemblea aveva utilizzato un criterio di ripartizione provvisorio in quanto v'era un contenzioso in atto su quale dovesse essere applicato. Come dire: lì il problema esisteva da prima dell'approvazione in via provvisoria.

La fattispecie affrontata dal Tribunale catanese è differente: nel caso di specie si avevano lavori per X euro, varie tipologie di lavori, evidentemente, è l'assemblea aveva deciso per una suddivisione provvisoria, salvo attenta valutazione in sede di approvazione del consuntivo.

Lavori urgenti ordinati dal giudice. Fino alla sentenza definitiva, le spese vanno ripartite secondo i criteri ordinari

Non è dato comprendere, dal testo della sentenza in esame, quale fosse il criterio applicato, né per quali lavori fosse stato utilizzato.

Lavori urgenti, riparto provvisorio e sua contestazione, manca l'interesse ad impugnare?

A fronte di questa peculiare fattispecie, il Tribunale di Catania ha dato la seguente risposta: l'interesse all'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, si legge in sentenza richiamandosi ad un precedente di legittimità, necessita che la stessa delibera oggetto di contestazione sia in grado di determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Cass. 25 giugno 2016 n. 10865) e che la prova di tale interesse grava debba essere fornita dal condomino impugnante.

Nel caso di specie, afferma il Tribunale di Catania, «questa prova non sembra raggiunta dato che la parte attrice ha agito in via cautelare ex art 1172 c.c. proprio per tutelare il proprio immobile con assoluta urgenza, nel timore di un pericolo grave e prossimo, e appare quindi avere un interesse contrario all'annullamento della delibera» (Trib. Catania 13 agosto 2018 n. 3373).

Esempio calcolo ripartizione spese condominiali

Sintesi: siccome alla fine dei lavori ogni cosa sarà stata sistemata in via definitiva, allora non c'è interesse a contestare. Giusto? Forse in un caso molto particolare come questo, dove i lavori urgenti erano stati sollecitati dallo stesso condòmino impugnante.

L'approdo del Tribunale catanese, però, non convince del tutto, parendo per lo più orientato a dare una risposta contingente a una fattispecie particolarmente articolata.

Alla luce della lettura norme vigenti, o almeno della loro lettura operata dallo scrivente, non pare possa concludersi che esista la facoltà dell'assemblea di ripartire spese in via provvisoria, almeno non quando sono vigenti le tabelle millesimali fondate sui criteri di riparto legali o pattizi.

L'interesse del condòmino sta nella corretta applicazione dei criteri di ripartizione delle spese in tutte le fasi della gestione del condominio, non solamente in sede di consuntivo.

Così non fosse dovremmo concludere che ogni preventivo di gestione ovvero ogni spesa approvata dall'assemblea, corrispondendo ad un preciso interesse del condòmino, alle volte anche urgente, non potrebbe essere contestata, nemmeno se prevedesse l'addebito temporaneo dell'intera spesa ad egli medesimo.

Ad avviso dello scrivente, sebbene le ragioni concrete che hanno portato alla conclusione siano chiare, la restrizione del concetto d'interesse ad impugnare non è giustificabile.

Come sempre, poi, l'esame dell'intero incartamento inerente alla controversia che ha portato alla sentenza in commento sarebbe utile per dare un giudizio più approfondito sulla conclusione del giudice etneo, conclusione che, così come formulata, desta qualche perplessità.

Sentenza
Scarica Trib. Catania 13 agosto 2019 n. 3373
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Approvazione di nuove tabelle di ripartizione.

Approvazione di nuove tabelle di ripartizione. La nuova tabella di ripartizione delle spese, per essere deliberata ed approvata, deve essere inserita nell'ordine del giorno.Alcuni condomini di uno stabile