Il caso. Il Tribunale, con ordinanza cautelare ed urgente ex art. 1172 codice civile, ordinava al Condominio di provvedere, a proprie spese, ai lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento che minacciava di crollare, ubicato all'interno di un giardino di proprietà esclusiva, in attesa di stabilire la proprietà (comune o esclusiva) del muro medesimo.
In forza di tale ordinanza, l'assemblea dei condomini ripartiva in via provvisoria le spese inerenti i lavori ordinati dal giudice per un terzo a carico del proprietario del giardino in cui era ubicato il muro, e per i restanti due terzi a carico degli altri condomini, applicando, per analogia, l'art. 1126 codice civile in tema di lastrici solari ad uso esclusivo.
Il proprietario del giardino impugnava tale deliberazione, ritenendo che il riparto delle spese, seppur da considerarsi provvisorio, era comunque errato. Il Condominio, infatti, applicando l'art. 1126 codice civile, aveva erroneamente considerato il muro in questione di proprietà esclusiva dell'attore. Circostanza, questa, ancora tutta da stabilire.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1003 del 19 giugno 2019, ha dato ragione al condòmino annullando la delibera impugnata.
Criterio di ripartizione errato. È vero che il riparto delle spese in esame è stato assunto solo in via provvisoria, in quanto la delibera impugnata fa salva una diversa attribuzione all'esito del giudizio di merito perdente tra le parti. Tuttavia - osserva il tribunale - pur se provvisoria, tale ripartizione è avvenuta in base ad un criterio errato.
Detto in altri termini: premesso che la definitiva ripartizione presuppone l'accertamento, con sentenza passato in giudicato, della natura, della funzione e, quindi, della proprietà del muro, deve rilevarsi come il Condominio abbia applicato un criterio "provvisorio" non conforme al contenuto dell'ordinanza dello stesso tribunale romano.
L'assemblea non può anticipare la decisione del giudice. Con detta ordinanza, infatti, il giudice ha solo individuato nel Condominio il soggetto tenuto, come custode, ad adottare le condotte necessarie ad evitare il pregiudizio in atto, come individuate dal CTU, tenendo conto della funzione di sostegno del muro stesso.
Continua [...]