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Quali sono i criteri per il rimborso di una spese urgente realizzata dai condomini?

Sia la necessità della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., sia l'urgenza della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., presuppongono che una spesa vi sia stata.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che Tizio, condomino del Condominio aveva sostenuto per necessità ed urgenza al fine di ovviare al degrado del fabbricato e dell'adiacente parco-giardino, spese delle quali chiedeva il rimborso dai germani Caio e Sempronio, nonché dal Condominio medesimo e dai condòmini Mevio e Filano.

Per quanto ancora d'interesse, il Tribunale di Napoli, condannava Caio e Sempronio a pagare al fratello la somma pro capite di circa 34 mila euro.

Avendo le parti soccombenti interposto appello, la Corte d'appello rigettava il gravame principale proposto da Tizio e dai figli, questi ultimi resisi cessionari del credito litigioso.

La Corte accoglieva, invece, l'appello incidentale proposto da Caio e Sempronio, questi mandando assolti per intero dalla domanda di rimborso.

Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione degli artt. 1110,1134,1226 e 2697 c.c., per aver il giudice d'appello ritenuto non provate le spese e quindi respinto la domanda di rimborso.

Inoltre, i ricorrenti eccepivano la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., per non aver il giudice d'appello pronunciato sulla domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in subordine, o per averla implicitamente respinta a causa del difetto del requisito di sussidiarietà.

Rimborso spese. Quando il condòmino rimane a mani vuote

Il ragionamento della Cassazione. Preliminarmente, la S.C. ha osservato che nell'applicare il disposto dell'art. 1110 c.c. per le spese relative al parco-giardino (estraneo al Condominio), e nell'applicare il disposto dell'art. 1134 c.c. per le spese relative al fabbricato condominiale, il giudice d'appello ha compiuto una valutazione probatoria, all'esito della quale ha ritenuto non adeguatamente provate le spese del cui rimborso è causa, sì da non poter neppure istituire il giudizio sulla «necessità» della spesa ex art. 1110 c.c. e quello sull'«urgenza» della spesa ex art. 1134 c.c. (Cass., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2046; Cass. 12 ottobre 2011, n. 21015).

Urgenza, necessità e rimborso spese condominiali

Per meglio dire: nella comunione ordinaria, a norma dell'art. 1110 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune può ottenerne il rimborso solo qualora provi l'inerzia e la necessità dei lavori (Cass. 3 agosto 2001, n. 10738; Cass. 9 settembre 2013, n. 20652); nel condominio, a norma dell'art. 1134 c.c., il condomino che chiede il rimborso della spesa affrontata d'iniziativa per la conservazione della cosa comune ha l'onere di provarne l'urgenza (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181; Cass. 26 marzo 2001, n. 4364).

Ovviamente, sia la «necessità» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., sia l'«urgenza» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., presuppongono che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità.

Nella specie, il giudice distrettuale ha ritenuto del tutto carente la prova delle spese, e indicibile, quindi, la relativa «necessità» od «urgenza».

Quanto all'ingiustificato arricchimento, correttamente il giudice d'appello aveva rigettato la domanda in quanto in presenza di una norma di legge che limita il diritto al rimborso alle spese necessarie alla conservazione della cosa sostenute dal comunista, è infine da escludere la possibilità di ricorrere all'azione generale di arricchimento ex art. 2042 c.c.

Del resto, come già sostenuto in giurisprudenza, al condomino cui non sia stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per carenza del presupposto dell'urgenza ex art. 1134 c.c. non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., la quale non può essere esperita per neutralizzare il divieto di esercitare azioni tipiche in concreto mancanti dei presupposti di legge (Cass. 15 novembre 1994, n. 9629; Cass. 30 agosto 2017, n. 20528).

Di conseguenza, avendo respinto l'azione tipica di rimborso per difetto di prova, correttamente il giudice d'appello non ha dato ingresso all'azione di ingiustificato arricchimento, poiché, ai fini della sussidiarietà richiesta dall'art. 2042 c.c., la valutazione dell'esistenza delle azioni tipiche deve essere effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse (Cass. 3 ottobre 2007, n. 20747; Cass. 20 novembre 2018, n. 29988).

In conclusione, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RIMBORSO SPESA URGENTE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1100 E 1134 C.C.

PROBLEMA

Il condomino aveva sostenuto per necessità ed urgenza al fine di ovviare al degrado del fabbricato e dell'adiacente parco-giardino, spese delle quali chiedeva il rimborso al Condominio.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, sia la «necessità» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., sia l'«urgenza» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., presuppongono che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità.

Nella specie, il giudice distrettuale ha ritenuto del tutto carente la prova delle spese, e indicibile, quindi, la relativa «necessità» od «urgenza».

RICHIAMI/PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2046; Cass. 12 ottobre 2011, n. 21015; Cass. 3 agosto 2001, n. 10738; Cass. 9 settembre 2013, n. 20652; Cass. 4 agosto 1997, n. 7181; Cass. 26 marzo 2001, n. 4364; Cass. 15 novembre 1994, n. 9629; Cass. 30 agosto 2017, n. 20528; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20747; Cass. 20 novembre 2018, n. 29988

LA MASSIMA

Nella comunione ordinaria, a norma dell'art. 1110 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità dei lavori.

Nel condominio, norma dell'art. 1134c.c., il condomino che chiede il rimborso della spesa affrontata d'iniziativa per la conservazione della cosa comune ha l'onere di provarne l'urgenza.

Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2019, n. 33158

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